CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43199/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato, ritenendo e non applicando la recidiva e rideterminando la pena, la sentenza del Tribunale di Milano del 15 giugno 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minacce aggravate e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto è costituito da mere doglianze in punto di fatto; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità della condotta e dei numerosi precedenti penali di cui è gravato l'imputato, che non hanno sortito alcun effetto deterrente ed evidenziano, anzi, la totale indifferenza dell'imputato e la sua avversione per le leggi dell'ordinamento e, dunque, anche un'accresciuta pericolosità sociale (si veda pag. 6); - che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla duplice valutazione dell'elemento dei precedenti penali, oltre a non essere consentito in sede di legittimità, perché inerente il giudizio sulla pena benché congruamente motivato è, inoltre, manifestamente infondato poiché si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità atteso che questa Corte ha affermato che il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell'imputato, in quanto il principio del ne bis in idem sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi (Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend