CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 luglio 2026
Cassazione n. 30214/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di:avverso la sentenza del Tribunale di Trieste emessa in data 02/02/2026,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Giovanni B.Bertolini, ha chiesto l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esamesulla sussistenza del difetto di giurisdizione del giudice italiano ed eventualeulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha dichiaratonon doversi procedere per difetto di giurisdizione per il reato di cui all'art. 646cod. pen., contestato per essersi l’imputato appropriato di beni mobili diproprietà della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], sottraendoli dall'appartamentocondotto in locazione sito in Slovenia; commesso in data prossima al 6 Febbraio2019.2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazioneilSostitutoProcuratore Generale della Corte di appello di Trieste deducendo conun unico motivo violazione di legge penale, per omessa applicazione dell’art. 9comma 2, cod. pen., osservando che il delitto commesso dal cittadino all’esteroper un reato punito con pena inferiore nel minimo a anni tre di reclusione èprocedibile in Italia se vi è querela della persona offesa e l’imputato è presentesul territorio nazionale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere qualificato come appello.2. Questa Corte ha avuto modo di affermare che la sentenza di non luogoa procedere emessa ex art. 554-ter, cod. proc. pen., in esito all'udienza dicomparizione predibattimentale, è impugnabile con appello a norma dell'art.554-quater, cod. proc. pen., ma non con ricorso per cassazione per saltum,essendo riconosciuto tale mezzo di impugnazione, ai sensi dell'art. 569 cod. proc.pen., con riguardo alle sole sentenze che definiscono, nel merito, il primo gradodi giudizio o ad altre tipologie di decisione espressamente indicate (Sez. 2, n.28063 del 30/05/2024, Gallo, Rv. 286724 - 01; conf. non massimate Sez. 2, n.38759 del 05/11/025, Salkanovic, Sez. 3, n. 16001 del 20/02/2025, Massimilla;Sez. 2, n. 14023 del 15/01/2025, Ventrella). In particolare, nella motivazionedella sentenza Gallo, appena citata, si richiamano due ordini di ragioni a confortodel principio espresso: in primo luogo, la lettera dell'art. 569 cod. proc. pen. che,riferendosi alla "sentenza di primo grado", impiega una formula che evoca lacelebrazione del giudizio e che osta all'estensione - ove non espressamenteprevista - del ricorso diretto alle sentenze "processuali" di non luogo a procedereche precedono il "giudizio"; in secondo luogo, la specificità del regime dettatodall'art. 554-quater cod. proc. pen., per il quale, nel caso in cui non confermi lasentenza, il giudice d'appello deve fissare una data per l'udienza dibattimentaledi fronte ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza, ovveropronunciare sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole. Insostanza gli stessi epiloghi del giudizio impugnatorio di appello sono tipizzatidall'art. 554-quater cod. proc. pen. (conferma della sentenza, modifica dellaformula di proscioglimento, fissazione della data per l'udienza dibattimentaledavanti al Tribunale) e risultano, per loro natura, inconciliabili con gli esiti, a lorovolta tipizzati, del giudizio di cassazione (artt. 620 e ss. cod. proc. pen.).Pertanto, militano a favore della non proponibilità del ricorso diretto percassazione nei confronti della sentenza di non luogo procedere prevista dall'art.554-ter cod. proc. pen. sia l'interpretazione letterale, che quella sistematica,dato che è prevista una specifica modalità di "riattivazione" della progressioneprocessuale, affidata espressamente al giudice di appello. Ritenere che possaessere interposto ricorso diretto per Cassazione implicherebbe, in caso diaccoglimento del gravame, un aggravio procedurale (l'accoglimento del ricorsoimplicherebbe un annullamento con rinvio al giudice di appello), in contrasto conil principio di ragionevole durata del processo.3. Nel caso in esame il Procuratore della Repubblica proponeva ricorsodiretto per cassazione nei confronti della sentenza di non luogo a procederepronunciata all'esito dell'udienza predibattimentale ex art. 544 ter cod. proc.pen.; tale ricorso, per gli argomenti svolti, deve essere qualificato come appello,facendo ricorso al potere officioso riconosciuto a questa Corte dall’art. 568,comma 5, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti alla Corte diappello di Trieste perché proceda al giudizio di appello secondo le forme e iprincipi dettati dall'art. 554-quater cod. proc. pen. P.Q.MQualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti allaCorte di appello di Trieste per il giudizio.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI