Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 17870/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della penale e l'inammissibilità del ricorso nel resto; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 22 novembre 2019 con la quale il Tribunale di Frosinone aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 368 cod. pen. per avere, con denuncia presentata ai carabinieri di Frosinone il 30 giugno 2012, affermato falsamente di avere smarrito l'assegno n. 8014610140- 04 tratto sulla banca [OSCURATO:PERSONA], filiale di Frosinone, consegnato invece a [OSCURATO:PERSONA] in pagamento di una vettura, così accusandolo del reato di ricettazione pur sapendolo innocente.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto due motivi.

2.1. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna di primo grado, benché fosse risultato provato che la persona offesa aveva falsificato la data dell'assegno ricevuto ed aveva riferito all'imputato di non trovarlo più, così inducendo questi a presentare la denuncia, avendo già versato in contanti il corrispettivo per l'acquisto della vettura: sicché non era stata dimostrata l'esistenza del dolo necessario per la configurabilità del reato contestato.

2.2. Mancanza e contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte distrettuale omesso di pronunciarsi sul motivo dell'atto di appello concernente il diniego della concessione della sospensione condizionale della pena.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Elvis Merkaj_vada accolto, per le ragioni di seguito precisate.

2. Preliminarmente va rilevato come il reato contestato all'imputato si sia estinto per decorso del termine massimo di prescrizione, maturato, compresi i periodi di sospensione, alla data del 16 giugno 2021.

Non sono riscontrabili, nella sentenza della Corte distrettuale, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto o non attribuibilità del medesimo all'imputato.

Ed anzi, va rilevato come la motivazione della sentenza impugnata può dirsi integrata, in presenza di una doppia conforme, da quella della pronuncia di primo grado nella quale erano stati portati in analitica rassegna i significativi elementi di prova a carico dell'imputato.

3. La prescrizione del reato, intervenuta dopo l'adozione della sentenza di secondo grado, è rilevabile in questa sede in presenza di un ricorso ammissibile, essendo certamente fondato il secondo motivo del ricorso, avendo la Corte di appello omesso del tutto di pronunciarsi sulla specifica questione posta nell'atto di impugnazione in ordine al diniego, da parte del Tribunale di Frosinone, della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 211041202t Il ConsiQIier estensore [OSCURATO:PERSONA] E col [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della penale e l'inammissibilità del ricorso nel resto; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 22 novembre 2019 con la quale il Tribunale di Frosinone aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 368 cod. pen. per avere, con denuncia presentata ai carabinieri di Frosinone il 30 giugno 2012, affermato falsamente di avere smarrito l'assegno n. 8014610140- 04 tratto sulla banca [OSCURATO:PERSONA], filiale di Frosinone, consegnato invece a [OSCURATO:PERSONA] in pagamento di una vettura, così accusandolo del reato di ricettazione pur sapendolo innocente. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto due motivi. 2.1. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna di primo grado, benché fosse risultato provato che la persona offesa aveva falsificato la data dell'assegno ricevuto ed aveva riferito all'imputato di non trovarlo più, così inducendo questi a presentare la denuncia, avendo già versato in contanti il corrispettivo per l'acquisto della vettura: sicché non era stata dimostrata l'esistenza del dolo necessario per la configurabilità del reato contestato. 2.2. Mancanza e contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte distrettuale omesso di pronunciarsi sul motivo dell'atto di appello concernente il diniego della concessione della sospensione condizionale della pena. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Elvis Merkaj_vada accolto, per le ragioni di seguito precisate. 2. Preliminarmente va rilevato come il reato contestato all'imputato si sia estinto per decorso del termine massimo di prescrizione, maturato, compresi i periodi di sospensione, alla data del 16 giugno 2021. Non sono riscontrabili, nella sentenza della Corte distrettuale, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto o non attribuibilità del medesimo all'imputato. Ed anzi, va rilevato come la motivazione della sentenza impugnata può dirsi integrata, in presenza di una doppia conforme, da quella della pronuncia di primo grado nella quale erano stati portati in analitica rassegna i significativi elementi di prova a carico dell'imputato. 3. La prescrizione del reato, intervenuta dopo l'adozione della sentenza di secondo grado, è rilevabile in questa sede in presenza di un ricorso ammissibile, essendo certamente fondato il secondo motivo del ricorso, avendo la Corte di appello omesso del tutto di pronunciarsi sulla specifica questione posta nell'atto di impugnazione in ordine al diniego, da parte del Tribunale di Frosinone, della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 211041202t Il ConsiQIier estensore [OSCURATO:PERSONA] E col [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17870/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris