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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25023/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 aprile 2021, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di molestie (capo D), confermando l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di lesioni personali (capo A), violenza privata (capo B) e minaccia (capo C).

2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo si denunziano violazione di legge penale e vizi motivazionali in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di violenza privata (capo B).

Sostiene la difesa che la ricostruzione del fatto operata dalla Corte territoriale non trova riscontro nel materiale probatorio acquisito e soprattutto nelle dichiarazioni rese dalla stessa persona offesa che ha, invece, affermato di essere liberamente uscita di casa.

2.2. Con il secondo motivo si denunziano violazione della legge penale e vizi motivazionali in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di minaccia (capo C).

La pronuncia di condanna è stata fondata sulle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa e sui tabulati telefonici dimostrativi dell'invio di messaggi intimidatori, messaggi che, essendo stati acquisiti in violazione della procedura prevista, devono essere ritenuti inutilizzabili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo, con il quale si denunzia violazione dell'art. 610 cod. pen. e correlato vizio di motivazione, oltre ad essere generico, è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha fondato l'affermazione di responsabilità in relazione al delitto di violenza privata avendo riguardo alla condotta tenuta dal ricorrente, il quale ha sottratto il cellulare dalle mani della persona offesa, al fine di impedirle di chiedere aiuto con riferimento all'aggressione subita.

In proposito, va ribadito che integra il delitto di violenza privata la condotta preordinata a rendere anche solo disagevole una lecita modalità di esplicazione del diritto della persona offesa (Sez. 5, n. 1053 del 06/10/2021, dep. 2022, Cinefra, Rv. 282467; si veda anche Sez. 3, n. 29901 del 09/06/2011, Rv. 250660, relativa al caso di violenza privata consistita nella condotta di asportazione del telefono cellulare di mano alla persona offesa al fine di impedire a questa di invocare aiuto).

3. Il secondo motivo, con il quale si denunzia l'insussistenza del reato di minaccia (capo C) per inutilizzabilità dei messaggi whatsapp a fini probatori, acquisiti in violazione dell'art. 234 cod. proc. pen., è nuovo, perché non risulta dedotto in appello, giacché con tale atto di impugnazione l'imputato si è limitato a contestare la valutazione di attendibilità della persona offesa.

In proposito, va rammentato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che, peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).

Nel caso in esame la Corte territoriale ha formulato un giudizio di attendibilità della persona offesa, evidenziando che la stessa non si è costituita parte civile e che si è limitata a raccontare i fatti accaduti, senza aggravare la posizione dell'imputato.

Le dichiarazioni della persona offesa sono state valutate come precise e puntuali, nonché riscontrate dai messaggi whatsapp e dalle numerose chiamate ricevute in un ristretto arco temporale a entrambi i suoi numeri telefonici, mostrati in occasione della presentazione della querela alla polizia giudiziaria, che ha scattato le immagini della schermata del telefono cellulare, acquisite all'udienza del 18 gennaio 2018.

Peraltro, quanto ai messaggi whatsapp, va rilevata la legittimità della loro acquisizione come documenti mediante la realizzazione di una fotografia dello schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili (Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019, dep. 2020, Rv. 278635; Sez. 5, n. 12062 del 05/02/2021, Rv. 280758).

Inoltre, ai fini dell'utilizzabilità della trascrizione delle conversazioni a mezzo whatsapp effettuata dalla persona offesa, la necessità di acquisire il supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione deve essere valutata in concreto, tenendo conto della credibilità della persona offesa e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie (si veda Sez. 5, n. 2658 del 06/10/2021, dep. 2022, Rv. 282771, che, in tema di atti persecutori, ha affermato che correttamente il giudice di merito aveva ritenuto superflua la richiesta difensiva di accertamento tecnico e di estrazione dei dati del traffico telefonico delle utenze interessate, non essendovi ragione di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in merito alla provenienza e al contenuto dei messaggi).

4. Sebbene non sia stato dedotto dalla difesa del ricorrente, questo Collegio ritiene di dover evidenziare d'ufficio che nella specie si pone la questione dell'eventuale illegittimità dell'aumento applicato dai giudici di merito a titolo di continuazione in termini di pena detentiva per i reati satellite (lesioni e minaccia) al delitto di violenza privata sanzionati con pena alternativa, propria dei reati di competenza del giudice di pace.

Il problema si pone perché le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751) hanno affermato che, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod.pen.

Peraltro, le Sezioni Unite di recente hanno affermato pure che spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., il potere, esercitabile anche -come nella specie- in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione "ah origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (Sez.

U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689).

Fatta questa premessa, ritiene il Collegio di non discostarsi dai principi affermati nella pronunzia di questa Sezione n. 49865 del 14/09/2018 (Rv. 274375), successiva a Sezioni Unite Giglia, secondo cui non viola il principio di legalità della pena l'aumento a titolo di continuazione della sanzione detentiva - prevista per il reato base - in presenza di reati satellite di competenza del giudice di pace sanzionati in via alternativa con pena equiparata a quella detentiva ai sensi dell'art. 58, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

L'art. 52, comma 2, lettera b), d.lgs. n. 274 del 2000, prevede che, quando il reato è punito con la sola pena della reclusione o dell'arresto, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da euro 516 a euro 2.582, o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni, ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi.

Dunque, come condivisibilmente argomentato dalla suindicata pronunzia n. n. 49865 del 14/09/2018, l'art. 52 dlgs 28 agosto 2000 n. 274 non prevede per i reati di competenza del giudice di pace solo la pena pecuniaria, bensì anche quelle della permanenza in casa o con il lavoro di pubblica utilità, che, a norma dell'art. 58, comma 1, d.lgs. 274, si considerano come pena detentiva ad ogni effetto di legge (Sez. 5, n. 8268 del 11/01/2008, Bignozzi, Rv. 239469; Sez. 5, n. 35252 del 13/06/ 2007, Ioli, Rv. 237701).

Ne consegue che, nella specie, l'aumento ex art. 81 cod. pen. in termini di pena detentiva non comporta una illegalità della pena, data la natura omogenea di due delle possibili sanzioni applicabili per i reati di lesioni e minaccia rispetto a quella detentiva prevista per il più grave reato di violenza privata.

Tale interpretazione certamente non confligge con quella adottata dalla pronunzia Sez.

U n. 40983 del 21 giugno 2018 Giglia, che non si è occupata delle sanzioni paradetentive e, comunque, in ragione dei principi enunciati e della casistica enucleata (anche se non perfettamente aderente al caso di specie) non si può affermare che sia illegittimo l'aumento in termini di pena detentiva su quella prevista per il reato-base, quando il reato satellite sia punito con pena alternativa omogenea a quella detentiva.

D'altronde, va in proposito ricordato che, alla stregua dei principi affermati da Sezioni Unite n. 33040 del 2015 Jazouli (Rv. 264205), è illegale solo la pena: a) che non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale; b) derivante da un procedimento di commisurazione basato su parametri edittali riconosciuti come incostituzionali.

In tal senso si è pronunziata anche la recente sentenza Sezioni Unite Miraglia, che ha concluso «nel senso che la pena che non sia prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall'ordinamento, è una pena che attesta un abuso del potere discrezionale attribuito al giudice, con l'usurpazione dei poteri esclusivi del legislatore» (così in motivazione a pag. 24).

Peraltro, già Sezioni Unite Acquistapace (n. 7578 del 17/12/2020 - dep. 2021) avevano precisato che quella di "pena illegale" è categoria che la giurisprudenza utilizza con esclusivo riferimento ai casi in cui la sanzione applicata dal giudice sia di specie più grave di quella prevista dalla norma incriminatrice o superiore ai limiti edittali indicati dalla stessa; l'illegalità della pena, dunque, ricorre solo quando essa eccede i valori (espressi sia qualitativamente: genere e specie, che quantitativamente: minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato (si veda anche la sentenza Sez.

U, n. 6240 del 27/11/2014, dep- 2015, B., che ha sottolineato che l'illegalità della pena rivela la mutazione subita dalla discrezionalità giudiziale, che da espressione e strumento della migliore attuazione della legge diviene il suo opposto).

Gli stessi principi sono stati pure ribaditi di recente da Sez.

U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 (che si è occupata dell'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato), la quale ha sottolineato la fondatezza del principio tradizionalmente enunciato dal giudice di legittimità: «gli errori nell'applicazione delle diverse discipline che entrano in gioco nella commisurazione della pena danno luogo ad una pena illegale solo se la risultante (ovvero la pena indicata in dispositivo) è per genere, specie o per valore minimo o massimo diversa da quella che il legislatore ha previsto per il tipo (o sottotipo) astratto al quale viene ricondotto il fatto storico reato.

Fuori da tale caso, la pena è illegittima, ove commisurata sulla base della errata applicazione della legge o non giustificata secondo il modello argomenta tivo normativamente previsto» (così in motivazione, pagg. 21-22).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 aprile 2021, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di molestie (capo D), confermando l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di lesioni personali (capo A), violenza privata (capo B) e minaccia (capo C). 2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo si denunziano violazione di legge penale e vizi motivazionali in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di violenza privata (capo B). Sostiene la difesa che la ricostruzione del fatto operata dalla Corte territoriale non trova riscontro nel materiale probatorio acquisito e soprattutto nelle dichiarazioni rese dalla stessa persona offesa che ha, invece, affermato di essere liberamente uscita di casa. 2.2. Con il secondo motivo si denunziano violazione della legge penale e vizi motivazionali in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di minaccia (capo C). La pronuncia di condanna è stata fondata sulle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa e sui tabulati telefonici dimostrativi dell'invio di messaggi intimidatori, messaggi che, essendo stati acquisiti in violazione della procedura prevista, devono essere ritenuti inutilizzabili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo, con il quale si denunzia violazione dell'art. 610 cod. pen. e correlato vizio di motivazione, oltre ad essere generico, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fondato l'affermazione di responsabilità in relazione al delitto di violenza privata avendo riguardo alla condotta tenuta dal ricorrente, il quale ha sottratto il cellulare dalle mani della persona offesa, al fine di impedirle di chiedere aiuto con riferimento all'aggressione subita. In proposito, va ribadito che integra il delitto di violenza privata la condotta preordinata a rendere anche solo disagevole una lecita modalità di esplicazione del diritto della persona offesa (Sez. 5, n. 1053 del 06/10/2021, dep. 2022, Cinefra, Rv. 282467; si veda anche Sez. 3, n. 29901 del 09/06/2011, Rv. 250660, relativa al caso di violenza privata consistita nella condotta di asportazione del telefono cellulare di mano alla persona offesa al fine di impedire a questa di invocare aiuto). 3. Il secondo motivo, con il quale si denunzia l'insussistenza del reato di minaccia (capo C) per inutilizzabilità dei messaggi whatsapp a fini probatori, acquisiti in violazione dell'art. 234 cod. proc. pen., è nuovo, perché non risulta dedotto in appello, giacché con tale atto di impugnazione l'imputato si è limitato a contestare la valutazione di attendibilità della persona offesa. In proposito, va rammentato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che, peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Nel caso in esame la Corte territoriale ha formulato un giudizio di attendibilità della persona offesa, evidenziando che la stessa non si è costituita parte civile e che si è limitata a raccontare i fatti accaduti, senza aggravare la posizione dell'imputato. Le dichiarazioni della persona offesa sono state valutate come precise e puntuali, nonché riscontrate dai messaggi whatsapp e dalle numerose chiamate ricevute in un ristretto arco temporale a entrambi i suoi numeri telefonici, mostrati in occasione della presentazione della querela alla polizia giudiziaria, che ha scattato le immagini della schermata del telefono cellulare, acquisite all'udienza del 18 gennaio 2018. Peraltro, quanto ai messaggi whatsapp, va rilevata la legittimità della loro acquisizione come documenti mediante la realizzazione di una fotografia dello schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili (Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019, dep. 2020, Rv. 278635; Sez. 5, n. 12062 del 05/02/2021, Rv. 280758). Inoltre, ai fini dell'utilizzabilità della trascrizione delle conversazioni a mezzo whatsapp effettuata dalla persona offesa, la necessità di acquisire il supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione deve essere valutata in concreto, tenendo conto della credibilità della persona offesa e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie (si veda Sez. 5, n. 2658 del 06/10/2021, dep. 2022, Rv. 282771, che, in tema di atti persecutori, ha affermato che correttamente il giudice di merito aveva ritenuto superflua la richiesta difensiva di accertamento tecnico e di estrazione dei dati del traffico telefonico delle utenze interessate, non essendovi ragione di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in merito alla provenienza e al contenuto dei messaggi). 4. Sebbene non sia stato dedotto dalla difesa del ricorrente, questo Collegio ritiene di dover evidenziare d'ufficio che nella specie si pone la questione dell'eventuale illegittimità dell'aumento applicato dai giudici di merito a titolo di continuazione in termini di pena detentiva per i reati satellite (lesioni e minaccia) al delitto di violenza privata sanzionati con pena alternativa, propria dei reati di competenza del giudice di pace. Il problema si pone perché le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751) hanno affermato che, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod.pen. Peraltro, le Sezioni Unite di recente hanno affermato pure che spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., il potere, esercitabile anche -come nella specie- in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione "ah origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689). Fatta questa premessa, ritiene il Collegio di non discostarsi dai principi affermati nella pronunzia di questa Sezione n. 49865 del 14/09/2018 (Rv. 274375), successiva a Sezioni Unite Giglia, secondo cui non viola il principio di legalità della pena l'aumento a titolo di continuazione della sanzione detentiva - prevista per il reato base - in presenza di reati satellite di competenza del giudice di pace sanzionati in via alternativa con pena equiparata a quella detentiva ai sensi dell'art. 58, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. L'art. 52, comma 2, lettera b), d.lgs. n. 274 del 2000, prevede che, quando il reato è punito con la sola pena della reclusione o dell'arresto, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da euro 516 a euro 2.582, o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni, ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi. Dunque, come condivisibilmente argomentato dalla suindicata pronunzia n. n. 49865 del 14/09/2018, l'art. 52 dlgs 28 agosto 2000 n. 274 non prevede per i reati di competenza del giudice di pace solo la pena pecuniaria, bensì anche quelle della permanenza in casa o con il lavoro di pubblica utilità, che, a norma dell'art. 58, comma 1, d.lgs. 274, si considerano come pena detentiva ad ogni effetto di legge (Sez. 5, n. 8268 del 11/01/2008, Bignozzi, Rv. 239469; Sez. 5, n. 35252 del 13/06/ 2007, Ioli, Rv. 237701). Ne consegue che, nella specie, l'aumento ex art. 81 cod. pen. in termini di pena detentiva non comporta una illegalità della pena, data la natura omogenea di due delle possibili sanzioni applicabili per i reati di lesioni e minaccia rispetto a quella detentiva prevista per il più grave reato di violenza privata. Tale interpretazione certamente non confligge con quella adottata dalla pronunzia Sez. U n. 40983 del 21 giugno 2018 Giglia, che non si è occupata delle sanzioni paradetentive e, comunque, in ragione dei principi enunciati e della casistica enucleata (anche se non perfettamente aderente al caso di specie) non si può affermare che sia illegittimo l'aumento in termini di pena detentiva su quella prevista per il reato-base, quando il reato satellite sia punito con pena alternativa omogenea a quella detentiva. D'altronde, va in proposito ricordato che, alla stregua dei principi affermati da Sezioni Unite n. 33040 del 2015 Jazouli (Rv. 264205), è illegale solo la pena: a) che non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale; b) derivante da un procedimento di commisurazione basato su parametri edittali riconosciuti come incostituzionali. In tal senso si è pronunziata anche la recente sentenza Sezioni Unite Miraglia, che ha concluso «nel senso che la pena che non sia prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall'ordinamento, è una pena che attesta un abuso del potere discrezionale attribuito al giudice, con l'usurpazione dei poteri esclusivi del legislatore» (così in motivazione a pag. 24). Peraltro, già Sezioni Unite Acquistapace (n. 7578 del 17/12/2020 - dep. 2021) avevano precisato che quella di "pena illegale" è categoria che la giurisprudenza utilizza con esclusivo riferimento ai casi in cui la sanzione applicata dal giudice sia di specie più grave di quella prevista dalla norma incriminatrice o superiore ai limiti edittali indicati dalla stessa; l'illegalità della pena, dunque, ricorre solo quando essa eccede i valori (espressi sia qualitativamente: genere e specie, che quantitativamente: minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato (si veda anche la sentenza Sez. U, n. 6240 del 27/11/2014, dep- 2015, B., che ha sottolineato che l'illegalità della pena rivela la mutazione subita dalla discrezionalità giudiziale, che da espressione e strumento della migliore attuazione della legge diviene il suo opposto). Gli stessi principi sono stati pure ribaditi di recente da Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 (che si è occupata dell'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato), la quale ha sottolineato la fondatezza del principio tradizionalmente enunciato dal giudice di legittimità: «gli errori nell'applicazione delle diverse discipline che entrano in gioco nella commisurazione della pena danno luogo ad una pena illegale solo se la risultante (ovvero la pena indicata in dispositivo) è per genere, specie o per valore minimo o massimo diversa da quella che il legislatore ha previsto per il tipo (o sottotipo) astratto al quale viene ricondotto il fatto storico reato. Fuori da tale caso, la pena è illegittima, ove commisurata sulla base della errata applicazione della legge o non giustificata secondo il modello argomenta tivo normativamente previsto» (così in motivazione, pagg. 21-22). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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