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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 17094/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreViste le conclusioni del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avv.to Gabriela PinnaNossai, che ha depositato memoria difensiva di replica insistendo nell'accogli-mento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 9 settembre 2025, haconfermato la decisione del Tribunale di Sassari che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] delle contravvenzioni di cui agli artt. 186, comma 2, 2 bis e 2 sexies e187, commi 1 e 8 C.d.S. per essersi posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica,come era risultato accertato dall’esame ematico presso il nosocomio ove era statotrasportato a seguito di incidente stradale e, al contempo di essersi rifiutato disottoporsi ad esami per l’accertamento della condizione di alterazione a seguitodell’assunzione di sostanze stupefacenti ed era stato condannato alla pena di mesisette di arresto ed euro tremila di ammenda.

Fatti accertati in Sassari nella nottedel 29 agosto 2021.2.

Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite il difensore difiducia, affidandosi ad un unico motivo di ricorso, con il quale denunzia promi-scuamente violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconosci-mento del reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sullo stato di alterazioneda sostanze stupefacenti e psicotrope atteso che il conducente, una volta traspor-tato presso il locale ospedale, su richiesta della polizia giudiziaria, era stato sotto-posto a esami del sangue per la verifica della condizione di ebbrezza alcolica e chepertanto il campione prelevato ben avrebbe potuto essere utilizzato anche peraccertare la presenza di sostanze stupefacenti.

A tale proposito assume la con-traddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnatala quale, da un lato, aveva ritenuto la legittimità del prelievo di liquido ematico delconducente in occasione delle cure praticate presso il nosocomio e, dall’altra,aveva valorizzato l’asserito rifiuto frapposto dal [OSCURATO:PERSONA] all’utilizzazione di liquidi bio-logici (urine) per l’accertamento tossicologico sulla presenza di stupefacenti.3.

Il ricorso è stato deciso alla udienza del giorno 8 aprile 2026 all’esito ditrattazione cartolare sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Il giudice distrettuale ha rite-nuto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse espressamente rifiutato di sottoporsi agli accertamentidiagnostici concernenti la condizione di alterazione da assunzione di sostanze stu-pefacenti con motivazione logica e priva di contraddizioni, attingendo agli elementiistruttori e argomentando in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimitàsul punto.Infatti, a pag. 1 della sentenza impugnata si legge “al momento dell’interventodegli operanti il predetto presentava gli indici sintomatici dello stato di ebbrezzaalcolica (equilibrio precario, difficoltà della parola e occhi lucidi). [OSCURATO:PERSONA], rifiutatosidi fornire le proprie generalità era stato accompagnato presso il comando di Poliziaper essere compiutamente identificato; in tale frangente non era stato possibileeseguire gli accertamenti tossicologici volti a verificare se il [OSCURATO:PERSONA] fosse sotto glieffetti di sostanze stupefacenti, in ragione del rifiuto opposto dal medesimo” comeemerge dalla comunicazione della notizia di reato, cui risulta fare riferimento lastessa difesa dell’imputato nel motivo di ricorso.

Formalizzata la identificazione,il [OSCURATO:PERSONA] era stato trasferito presso il locale nosocomio in ragione delle lesioni ripor-tate nel sinistro.

Inoltre, stante l’evidente condizione di alterazione psicofisica, laP.G. aveva richiesto gli accertamenti urgenti sulla persona, ex art.354 cod. proc.pen., per verificare l’eventuale uso di sostanze stupefacenti e alcoliche da cui eraemerso un tasso alcolemico superiore, pari a 1,68 g/l, a quello consentito.

La mo-tivazione della sentenza impugnata dà inoltre conto che, mentre il prelievo delsangue era stato praticato al [OSCURATO:PERSONA] senza ulteriore avviso ex art.114 disp.att. cod.proc. pen. in quanto il paziente era sedato, l’esame delle urine non erano statopraticato perché, anche in ospedale, il [OSCURATO:PERSONA] aveva frapposto un rifiuto al prelievo.A sostegno della prospettazione difensiva si assume che il reato di cui all’art. 187,comma 8, cod. strada non è configurabile a carico del conducente coinvolto in unincidente stradale e sottoposto a cure mediche presso una struttura sanitaria che,dopo un precedente prelievo ematico effettuato a fini terapeutici, rifiuti l’ulterioreprelievo richiesto dalla polizia stradale esclusivamente a fini di indagine, inte-grando tale condotta l’esercizio del diritto di opporsi a un accertamento invasivo e“contra legem”, scriminato ai sensi dell’art. 51 cod. pen., in quanto l’accertamentodella presenza di sostanze stupefacenti nel sangue ben può essere svolto, senza ilconsenso dell’interessato, sul prelievo ematico effettuato a fini terapeutici(sez. 4 , n.21559 del 11/05/2021, Rv. 281401 – 01).

Si sostiene che, nella spe-cie, una volta acquisito il campione di sangue per sottoporlo a indagine per lapresenza di alcol, lo stesso avrebbe potuto essere utilizzato anche per l’accerta-mento della condizione di alterazione per l’assunzione di sostanze stupefacenti.2.

La tesi non è fondata in quanto il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tos-sicologici integra un reato di natura istantanea che si perfeziona con la manifesta-zione di indisponibilità da parte dell'agente, non rilevando il successivo atteggia-mento collaborativo di volersi sottoporre agli accertamenti medesimi (Nella specie,l'imputato si era opposto al test nell'immediatezza dell'incidente stradale e, solodopo un'ora, si era detto disponibile a sottoporsi agli accertamenti,Sez. 4, n. 5909 del 08/01/2013, Rv. 254792 - 01).Nella specie il giudice di appello ha dato conto che la richiesta di sottoposizioneagli accertamenti sulla condizione di alterazione era stata rivolta al [OSCURATO:PERSONA], coinvoltoin un sinistro stradale con lesioni personali, sia in sede di identificazione presso illocale di [OSCURATO:PERSONA], nel rispetto della procedura prevista dall’art.187, commi2 e 2 bis C.d.S. sia, a seguito del rifiuto di questi, mediante l’accompagnamentodel conducente coinvolto in un sinistro stradale, il quale necessitava di cure, pressole strutture sanitarie pubbliche con richiesta di accertamenti urgenti sulla persona(ai fini della verifica della condizione di ebbrezza alcolica e di alterazione da as-sunzione di stupefacenti), ai sensi dell’art.187, comma 3 C.d.S.

Il giudicedistrettuale ha pertanto dato atto che le sequenze procedimentali previste dal le-gislatore in ipotesi di conducente coinvolto in un sinistro stradale erano state pie-namente rispettate, sia rivolgendo al conducente la richiesta di sottoporsi a inda-gini non invasive presso la stazione di PG, sia invitando il [OSCURATO:PERSONA] a sottoporsi adaccertamento urgenti a cura del personale sanitario e, in entrambi i casi l’indagatoaveva frapposto e formalizzato un rifiuto espresso, idoneo a integrare istantanea-mente il reato di cui all’art.187, comma 8 C.d.S.2.1.

Il ricorrente, pertanto, manca di confrontarsi con la ratio decidendi dellastatuizione censurata, per la quale, “l'imputato -lungi dall'avere spontaneamenteacconsentito al prelievo ematico in luogo del rifiutato teste urinario…. aveva piut-tosto opposto un generale univoco rifiuto a qualsivoglia tipo di accertamento; cosìè dato, difatti, leggere nella CNR nel verbale di accertamento della compiuta vio-lazione: non si è potuto eseguire il test sulle sostanze stupefacenti in quanto ilPiana si rifiutava…. e ancora… rifiutava l'accertamento richiesto alla struttura sa-nitaria dove era sottoposto a cure mediche” (ved. pag.13 della sentenza impu-gnata).

Rilievo, questo che rende ininfluente la circostanza, evidenziata dalla di-fesa, ossia che il prevenuto, condotto in ospedale, si sarebbe rifiutato soltanto disottoporsi al prelievo delle urine, considerato che secondo l’esegesi del giudice dilegittimità, fatto proprio dalla Corte di appello di Sassari, il rifiuto manifestato agliagenti operanti e successivamente ribadito presso il nosocomio ove era stato de-stinato, era idoneo a integrare l'illecito penale del rifiuto, con conseguente impos-sibilità per gli operanti e per il personale medico delegato di estendere l’indaginesul campione di sangue prelevato al [OSCURATO:PERSONA], peraltro in stato di incoscienza, all’ac-certamento diagnostico della condizione di alterazione a seguito di assunzione disostanze stupefacenti.3.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con condanna del ricorrente al pa-gamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 08/04/2026.Il consigliere estensore il PresidenteUgo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreViste le conclusioni del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avv.to Gabriela PinnaNossai, che ha depositato memoria difensiva di replica insistendo nell'accogli-mento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 9 settembre 2025, haconfermato la decisione del Tribunale di Sassari che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] delle contravvenzioni di cui agli artt. 186, comma 2, 2 bis e 2 sexies e187, commi 1 e 8 C.d.S. per essersi posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica,come era risultato accertato dall’esame ematico presso il nosocomio ove era statotrasportato a seguito di incidente stradale e, al contempo di essersi rifiutato disottoporsi ad esami per l’accertamento della condizione di alterazione a seguitodell’assunzione di sostanze stupefacenti ed era stato condannato alla pena di mesisette di arresto ed euro tremila di ammenda. Fatti accertati in Sassari nella nottedel 29 agosto 2021.2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite il difensore difiducia, affidandosi ad un unico motivo di ricorso, con il quale denunzia promi-scuamente violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconosci-mento del reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sullo stato di alterazioneda sostanze stupefacenti e psicotrope atteso che il conducente, una volta traspor-tato presso il locale ospedale, su richiesta della polizia giudiziaria, era stato sotto-posto a esami del sangue per la verifica della condizione di ebbrezza alcolica e chepertanto il campione prelevato ben avrebbe potuto essere utilizzato anche peraccertare la presenza di sostanze stupefacenti. A tale proposito assume la con-traddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnatala quale, da un lato, aveva ritenuto la legittimità del prelievo di liquido ematico delconducente in occasione delle cure praticate presso il nosocomio e, dall’altra,aveva valorizzato l’asserito rifiuto frapposto dal [OSCURATO:PERSONA] all’utilizzazione di liquidi bio-logici (urine) per l’accertamento tossicologico sulla presenza di stupefacenti.3. Il ricorso è stato deciso alla udienza del giorno 8 aprile 2026 all’esito ditrattazione cartolare sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il giudice distrettuale ha rite-nuto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse espressamente rifiutato di sottoporsi agli accertamentidiagnostici concernenti la condizione di alterazione da assunzione di sostanze stu-pefacenti con motivazione logica e priva di contraddizioni, attingendo agli elementiistruttori e argomentando in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimitàsul punto.Infatti, a pag. 1 della sentenza impugnata si legge “al momento dell’interventodegli operanti il predetto presentava gli indici sintomatici dello stato di ebbrezzaalcolica (equilibrio precario, difficoltà della parola e occhi lucidi). [OSCURATO:PERSONA], rifiutatosidi fornire le proprie generalità era stato accompagnato presso il comando di Poliziaper essere compiutamente identificato; in tale frangente non era stato possibileeseguire gli accertamenti tossicologici volti a verificare se il [OSCURATO:PERSONA] fosse sotto glieffetti di sostanze stupefacenti, in ragione del rifiuto opposto dal medesimo” comeemerge dalla comunicazione della notizia di reato, cui risulta fare riferimento lastessa difesa dell’imputato nel motivo di ricorso. Formalizzata la identificazione,il [OSCURATO:PERSONA] era stato trasferito presso il locale nosocomio in ragione delle lesioni ripor-tate nel sinistro. Inoltre, stante l’evidente condizione di alterazione psicofisica, laP.G. aveva richiesto gli accertamenti urgenti sulla persona, ex art.354 cod. proc.pen., per verificare l’eventuale uso di sostanze stupefacenti e alcoliche da cui eraemerso un tasso alcolemico superiore, pari a 1,68 g/l, a quello consentito. La mo-tivazione della sentenza impugnata dà inoltre conto che, mentre il prelievo delsangue era stato praticato al [OSCURATO:PERSONA] senza ulteriore avviso ex art.114 disp.att. cod.proc. pen. in quanto il paziente era sedato, l’esame delle urine non erano statopraticato perché, anche in ospedale, il [OSCURATO:PERSONA] aveva frapposto un rifiuto al prelievo.A sostegno della prospettazione difensiva si assume che il reato di cui all’art. 187,comma 8, cod. strada non è configurabile a carico del conducente coinvolto in unincidente stradale e sottoposto a cure mediche presso una struttura sanitaria che,dopo un precedente prelievo ematico effettuato a fini terapeutici, rifiuti l’ulterioreprelievo richiesto dalla polizia stradale esclusivamente a fini di indagine, inte-grando tale condotta l’esercizio del diritto di opporsi a un accertamento invasivo e“contra legem”, scriminato ai sensi dell’art. 51 cod. pen., in quanto l’accertamentodella presenza di sostanze stupefacenti nel sangue ben può essere svolto, senza ilconsenso dell’interessato, sul prelievo ematico effettuato a fini terapeutici(sez. 4 , n.21559 del 11/05/2021, Rv. 281401 – 01). Si sostiene che, nella spe-cie, una volta acquisito il campione di sangue per sottoporlo a indagine per lapresenza di alcol, lo stesso avrebbe potuto essere utilizzato anche per l’accerta-mento della condizione di alterazione per l’assunzione di sostanze stupefacenti.2. La tesi non è fondata in quanto il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tos-sicologici integra un reato di natura istantanea che si perfeziona con la manifesta-zione di indisponibilità da parte dell'agente, non rilevando il successivo atteggia-mento collaborativo di volersi sottoporre agli accertamenti medesimi (Nella specie,l'imputato si era opposto al test nell'immediatezza dell'incidente stradale e, solodopo un'ora, si era detto disponibile a sottoporsi agli accertamenti,Sez. 4, n. 5909 del 08/01/2013, Rv. 254792 - 01).Nella specie il giudice di appello ha dato conto che la richiesta di sottoposizioneagli accertamenti sulla condizione di alterazione era stata rivolta al [OSCURATO:PERSONA], coinvoltoin un sinistro stradale con lesioni personali, sia in sede di identificazione presso illocale di [OSCURATO:PERSONA], nel rispetto della procedura prevista dall’art.187, commi2 e 2 bis C.d.S. sia, a seguito del rifiuto di questi, mediante l’accompagnamentodel conducente coinvolto in un sinistro stradale, il quale necessitava di cure, pressole strutture sanitarie pubbliche con richiesta di accertamenti urgenti sulla persona(ai fini della verifica della condizione di ebbrezza alcolica e di alterazione da as-sunzione di stupefacenti), ai sensi dell’art.187, comma 3 C.d.S. Il giudicedistrettuale ha pertanto dato atto che le sequenze procedimentali previste dal le-gislatore in ipotesi di conducente coinvolto in un sinistro stradale erano state pie-namente rispettate, sia rivolgendo al conducente la richiesta di sottoporsi a inda-gini non invasive presso la stazione di PG, sia invitando il [OSCURATO:PERSONA] a sottoporsi adaccertamento urgenti a cura del personale sanitario e, in entrambi i casi l’indagatoaveva frapposto e formalizzato un rifiuto espresso, idoneo a integrare istantanea-mente il reato di cui all’art.187, comma 8 C.d.S.2.1. Il ricorrente, pertanto, manca di confrontarsi con la ratio decidendi dellastatuizione censurata, per la quale, “l'imputato -lungi dall'avere spontaneamenteacconsentito al prelievo ematico in luogo del rifiutato teste urinario…. aveva piut-tosto opposto un generale univoco rifiuto a qualsivoglia tipo di accertamento; cosìè dato, difatti, leggere nella CNR nel verbale di accertamento della compiuta vio-lazione: non si è potuto eseguire il test sulle sostanze stupefacenti in quanto ilPiana si rifiutava…. e ancora… rifiutava l'accertamento richiesto alla struttura sa-nitaria dove era sottoposto a cure mediche” (ved. pag.13 della sentenza impu-gnata). Rilievo, questo che rende ininfluente la circostanza, evidenziata dalla di-fesa, ossia che il prevenuto, condotto in ospedale, si sarebbe rifiutato soltanto disottoporsi al prelievo delle urine, considerato che secondo l’esegesi del giudice dilegittimità, fatto proprio dalla Corte di appello di Sassari, il rifiuto manifestato agliagenti operanti e successivamente ribadito presso il nosocomio ove era stato de-stinato, era idoneo a integrare l'illecito penale del rifiuto, con conseguente impos-sibilità per gli operanti e per il personale medico delegato di estendere l’indaginesul campione di sangue prelevato al [OSCURATO:PERSONA], peraltro in stato di incoscienza, all’ac-certamento diagnostico della condizione di alterazione a seguito di assunzione disostanze stupefacenti.3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con condanna del ricorrente al pa-gamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 08/04/2026.Il consigliere estensore il PresidenteUgo [OSCURATO:PERSONA]
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