CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 gennaio 2021
Cassazione n. 33183/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 10931/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55H02 A662W), rappresentato e difeso da se stesso, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentato e difeso “ex lege” dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e domiciliato presso i suoi Uffici, in ROMA, v. dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - avverso il decreto n. cron. 108/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositato il 21/1/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata per il ricorrente ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso iscritto al n. 17/2020 RGVG, chiedeva, in proprio, alla Corte di appello di Lecce che gli venisse riconosciuto il diritto all’equa riparazione per l’eccessiva durata del procedimento introdotto con ricorso depositato il 19 febbraio 2013 nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], definito con decreto del 12 marzo 2013, con cui la Corte adita aveva accolto la domanda e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 730,00, di cui euro 30,00 per esborsi, oltre accessori di legge e con distrazione in favore dello stessoricorrente avvocato, in qualità di antistatario. A sostegno del formulato ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] deduceva, altresì, che, in difetto del pagamento delle somme di cui al citato decreto del 12 marzo 2013, aveva, in data 17 giugno 2014, adito, ai fini dell’ottemperanza, il TAR Lecce, il cui giudizio era stato deciso con declaratoria di cessazione della materia del contendere. Aggiungeva il ricorrente di aver, in seguito (nel 2015), proposto altro ricorso dinanzi al medesimo giudice amministrativo, il cui giudizio veniva poi deciso con la sentenza n. 3440/2015, appellata dinanzi al Consiglio di Stato, con conclusione del processo mediante l’emanazione della sentenza n. 847/2019, depositata in data 24 dicembre 2019. Il giudice designato della Corte salentina, investito del ricorso per equa riparazione, con decreto n. 17/2020, determinata in anni sei, mesi e giorni 12 la durata complessiva del giudizio presupposto, riteneva superata nella misura di anni 4, in luogo dei due anni previsti, la sua durata ragionevole, liquidando, a titolo di equo indennizzo, l’importo di euro 730,00 (corrispondente al credito dal ricorrente vantato nei confronti della P.A. per le spese liquidategli all’esito del procedimento sub n. 88/2013), oltre a quello di euro 450,00 per compensi ed euro 50,00 per esborsi riferiti al ricorso formulato ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001. 2. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione – ai sensi dell’art. 5 - ter della legge n. 89/2001 - avverso il citato decreto, contestando il valore attribuito alla pretesa fatta valere, la determinazione della durata del giudizio presupposto e il “quantum” relativo alla liquidazione delle spese. Nella costituzione del resistente Ministero della Giustizia, l’adita Corte di appello di Lecce (in composizione collegiale), con decreto n. cronol. 108/2012 (depositato il 21 gennaio 2021), in riforma dell’impugnato provvedimento, rigettava la domanda di equa riparazione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] così come formulata nei confronti del Ministero della Giustizia, concedendo allo stesso il termine di 15 giorni (dalla comunicazione del decreto) per la riassunzione del procedimento –con riferimento al quale egli doveva intendersi dotato di legittimazione attiva - dinanzi al Ministero dell’Economia e delle Finanze, da considerarsi quale P.A. effettivamente legittimata, dal punto di vista passivo, rispetto alla pretesa azionata dallo stesso professionista legale. A fondamento dell’adottata decisione, la Corte leccese, in accoglimento delle eccezioni formulate dal resistente Ministero della Giustizia, rilevava, in primo luogo, che, avendo l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] proposto la prima domanda di equa riparazione - relativa al giudizio instaurato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] - quale difensore distrattario, allo stesso non potesse essere riconosciuta la qualità di parte di detto giudizio, avente ad oggetto l’accertamento di un credito spettante unicamente alla parte da lui assistita. In secondo luogo, pur potendo allo stesso essere attribuita la qualità di parte con riferimento alla prospettata durata irragionevole del procedimento instaurato per la successiva fase di attuazione del credito, conclusosi con la pronuncia del Consiglio di Stato pubblicata il 24 dicembre 2019, ha osservato che, tuttavia, la domanda avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del legittimato Ministero dell’Economia e delle Finanze (e non del Ministero della Giustizia), ai sensi della previsione di cui all’art. 3, comma 2, della legge n. 89/2001, poiché il giudizio presupposto era stato celebrato dinanzi al giudice amministrativo. 3. Contro tale decreto di rigetto della Corte di appello di Lecce, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico complesso motivo, illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia. 4. Con l’articolata censura avanzata, il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 93 e 112 c.p.c., nonché il mancato esame del “thema decidendum” e l’omessa decisione sulla domanda formulata da esso ricorrente in proprio, unitamente all’erronea motivazione e violazione degli artt. 1-bise 3, comma 1, della legge n. 89/2001, nonché dell’art. 6, par. 1, dellaCEDU e dei principi di cui alla sentenza della Corte di cassazione, a Sezioni unite, n. 19883/2019. In particolare, per un primo profilo, il ricorrente ha dedotto la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato sul presupposto che, con il provvedimento impugnato, sarebbe stata illegittimamente esclusa la sua qualità di parte nel procedimento presupposto, senza nemmeno considerare unitariamente la fase di cognizione e quella esecutiva. Sotto un secondo profilo, il ricorrente ha prospettato l’illegittimità dell’impugnato decreto, nella parte in cui non gli era stata riconosciuta la qualità di parte nel procedimento presupposto, nel quale lo stesso, quale difensore della parte assistita, aveva presentato istanza di distrazione ai sensi dell’art. 93 c.p.c., accolta dal giudice. Per un terzo profilo, il ricorrente ha denunciato l’illegittimità del decreto oggetto di ricorso, laddove –avuto riguardo al procedimento di equa riparazione riferito al giudizio amministrativo da lui instaurato in proprio – ha ritenuto che la legittimazione passiva spettasse al Ministero dell’Economia e delle Finanze, anziché al Ministero della Giustizia. Sotto il quarto ed ultimo profilo, il ricorrente ha inteso dedurre che il decreto opposto si sarebbe dovuto ritenere in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 19883/2019, oltre che con i principi di interpretazione convenzionalmente orientata. 5. Rileva il collegio che il complesso motivo formulato con il proposto ricorso è infondato in tutte le sue articolazioni. In primo luogo, occorre osservare come – nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. n. 16608/2012 e, da ultimo, Cass. n. 15964/2022, relativa proprio ad altro ricorso proposto dallo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA]) - sia pacifico che, nel delibare la sussistenza del diritto del difensore distrattario, quale (dichiaratosi) anticipatario delle spese di lite nel giudizio presupposto, ad ottenere l'indennizzo per violazione del diritto alla ragionevole durata di detto giudizio, bisogna tener conto della circostanza che il conseguimento della pronuncia sulla distrazione delle spese processuali anticipate è evento che dipende dalla pronuncia sulla domanda giudiziale che ha determinato l'insorgere del relativo processo, sicché l'istanza di distrazione, proprio per il suo carattere eminentemente accessorio, non può di per sé governare i tempi del processo, ma solo pedissequamente adeguarsi a quelli dettati per il giudizio sulla pretesa "principale", stante la sua valenza incidentale e non di domanda autonoma, siccome occasionata dal processo pendente tra le parti principali, al cui esito resta condizionata. Ciò comporta – come correttamente rilevato nell’impugnato decreto della Corte di appello di Lecce (che, nell’esaminare l’opposizione nella sua interezza, non è affatto incorsa nella denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c.) – che, in materia di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, disciplinata dalla legge n. 89/2001, la posizione del difensore distrattario, nella qualità cioè di anticipatario delle spese processuali nel giudizio presupposto, non può identificarsi con quella di parte, anche sul piano meramente processuale, effettivamente destinataria della tutela apprestata dalla citata legge. Tanto in dipendenza della fondamentale ragione che l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (per l’appunto il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale (v. Cass. n. 9062/2010 e Cass. n. 25247/2017). Consegue da questo impianto logico-giuridico che il difensore distrattario non può sostituirsi – essendo privo della relativa legittimazione sostanziale e processuale – alla p arte assistita per l’accertamento del credito e la condanna al relativo pagamento da parte del competente Ministero con riferimento alla somma riconosciuta alla parte a titolo di equo indennizzo nel giudizio presupposto. Destituita di fondamento è anche l’altra doglianza con la quale il ricorrente – pur essendo legittimato in proprio in ordine alla successiva fase di attuazione del credito, conclusasi con la richiamata pronuncia del Consiglio di Stato n. 847/2019 - ha contestato l’impugnato decreto nellaparte in cui ha rilevato che la domanda di equa riparazione riferita alla irragionevole durata della fase di attuazione del credito andasse proposta nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, anziché di quello della Giustizia. A tal proposito, infatti, si osserva che la Corte di appello ha fatto una letterale applicazione dell’inequivoco disposto dell’art. 3, comma 2, della legge n. 89/2001, laddove si prevede che negli altri casi – ovvero di quelli diversi rispetto ai giudizi aventi ad oggetto procedimenti del giudice ordinario o di quello militare - la domanda di equa riparazione va proposta nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. n. 12825/2013) ha avuto modo di chiarire che, in tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo, quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, la domanda di indennizzo si propone nei confronti del Ministro della Giustizia, ai sensi del citato art. 3, comma 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89, disposizione che non è stata interessata dalla previsione di cui all'art. 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale, stabilendo che al pagamento degli indennizzi procede, comunque, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attiene alla fase successiva all'accertamento, in sede di cognizione, nei confronti delle amministrazioni dello Stato legittimate e non attribuisce unalegittimazione generalizzata al Ministero stesso in relaz ione ai giudizi di equa riparazione. Non coglie, inoltre, nel segno nemmeno quella parte della censura con cui si lamenta la supposta inosservanza del principio stabilito nella sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 19883/2019, poiché del tutto inconferente rispetto alla questione qui esaminata, in cui si è in presenza di due procedimenti autonomi, specificandosi che in ordine al primo (riguardante il giudizio presupposto del riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata del processo introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA]) va esclusa ogni legittimazione del difensore distrattario ad agire in proprio (ovvero in sostituzione della parte assistita, da ritenersi esclusivo soggetto legittimato alla pretesa giudiziale), invece sussistente soltanto con riferimento a quello successivo attinente al procedimento relativo al soddisfacimento, in sede di attuazione, di un credito propriamente appartenente alla sfera della titolarità giuridica del legale (e, tuttavia, intentato nei confronti di un Ministero sprovvisto di legittimazione passiva). Altrettanto inconferenti, infine, risultano i rilevi operati con riguardo alla prospettata violazione dei principi CEDU (con particolare riferimento a quello enucleato nell’art. 6, par. 1, della stessa Carta, oltre agli orientamenti della giurisprudenza della Corte europea), che vengono sviluppati anche nella memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. L’evocata giurisprudenza della CEDU (con il coevo richiamato di ulteriori riferimenti giurisprudenziali di legittimità), concernente l’istituto della distrazione delle spese in favore del difensore anticipatario, non è estensibile alla materia propriamente disciplinata dalla legge n. 89/2001, la quale è ispirata alla ratio di tutelare un diritto proprio ed esclusivo della parte che abbia risentito del pregiudizio derivante dalla durata irragionevole del giudizio presupposto, ragion per cui non è giuridicamente giustificabile la configurazione di una legittimazione autonoma –in capo al difensore distrattario -all’ottenimento del pagamento di quanto riconosciuto a titolo di equo indennizzo in favore di detta parte personalmente (anche in applicazione del principio generale stabilito dall’art. 1188 c.c.). 6. In definitiva, per tutte le spiegate ragioni, il ricorso deve essere integralmente respinto, con conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio, liquidati come in dispositivo, oltre eventuali spese prenotate a debito. Non sussistono i presupposti di legge per l’applicabilità del raddoppio del contributo unificato (come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002), sulla scorta del disposto dell’art. 10 dello stesso d.P.R. (cfr., ad es., Cass. SU n. 19883/2019 e Cass. n. 2273/2019) e, quindi, in virtù dell’esenzione del pagamento di tale contributo per le domande proposte dai sensi della legge n. 89/2001. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente