CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38934/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtite-4e-ce.R€141si.eni del PG Ce- A=0-4 (5".' [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l' ordinanza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta a far tempo dal 17 settembre 2020 e sino al 2 luglio 2021 per il reato di furto aggravato in abitazione 2. Il procedimento a carico del ricorrente si concludeva con sentenza del 2 luglio 2021, emessa dalla Corte d'Appello di Firenze che mandava assolto con formula piena l'odierno istante. 3. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando, nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. In particolare secondo la Corte territoriale l'istante avrebbe omesso di allegare tempestivamente di fornire una alternativa ricostruzione della propria condotta e di allegare la sua presenza in Germania all'epoca del fatto. 4. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, con un unico motivo riferito 5. Si è costituito il Ministero dell'economia e delle finanze resistendo al ricorso di cui ha chiesto il rigetto del ricorso 6. Il PG presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 7. Va premesso che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 25/02/2014, Maltese, Rv. 25908201). La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di considerare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri). L'unico limite incidente su tale valutazione è rappresentato dall'accertamento effettuato dal giudice della cognizione. Invero, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, il giudice della riparazione non può mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez.4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, Sentenza n. 11150 del 19/12/2014, dep. 16/03/2015, Rv. 262957). 8. Tanto premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto. Ed invero la Corte territoriale nell'affermare la sussistenza della colpa ostativa dell'istante ha omesso di confrontarsi con la tempestiva deduzione della difesa del Mumladze , suffragata da adeguata produzione documentale, secondo cui già dal mese di novembre del 2020 e quindi ben prima del marzo 2021 come indicato nel provvedimento impugnato, sia personalmente che a mezzo del difensore aveva presentato istanze e richieste affinchè potesse documentare la propria permanenza in Germania dal 7 aprile 2015 al 3o settembre 2016. 9. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Firenze cui è demandato tale confronto ed anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Firenze cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità Così deciso in Roma il 9 giugno 2