CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04868/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA dt sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO6elt-g-~gerege-P1344 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 09 luglio 2024 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la revoca della sentenza emessa dalla medesima Corte di appello in data 20 febbraio 2019 e divenuta definitiva in data 14 ottobre 2020, escludendo che con essa fosse stato giudicato il medesimo fatto già giudicato con una precedente sentenza. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'erroneità della decisione. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intempestività. L'ordinanza impugnata, emessa il 09 luglio 2024, risulta essere stata notificata sia al ricorrente, sia al suo difensore, in data 10 luglio 2024. Il termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., applicabile in virtù del richiamo espresso dall'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., è quello di quindici giorni, decorrente dalla notificazione del provvedimento: nel presente caso, pertanto, esso è decorso interamente alla data del 26 luglio 2024, prima dell'inizio della sospensione dei termini per il periodo feriale, operante solo dal 01 al 31 agosto 2024. L'impugnazione, invece, risulta presentata solo in data 16 settembre 2024. I termini di cui all'art. 585 cod. proc. pen. sono stabiliti a termine di decadenza, per cui l'impugnazione proposta deve essere dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore - DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA] CANC [OSCURATO:PERSONA]