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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04555/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27350/2020proposto da: Immobiliare il [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),con sede in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n.130, in persona del legale rappresentante pro temporeGiancarlo Cavicchi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FE) l’ 1 maggio 1940 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), difesa e rappresentata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale in calce al ricors o , ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma alla Via di Ripetta n.121; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , con sede in Pieve di Cento (BO), alla [OSCURATO:PERSONA] n.17, in persona del Sindaco p.t. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 80D04 A944E), giusta deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] di accertamento Imu – Esenzione – Inagibilità fabbricati colpiti dal sisma del 2012 Comunale n. 105 del 16.11.2020,rappresentato e difeso, come da procura in calce al controricors o, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), entrambi del Fo ro di Bologna , con domicilio eletto presso lo studio del dott.[OSCURATO:PERSONA], in Roma alla V ia [OSCURATO:PERSONA] n.30; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 130 / 20 20 emessa d a l la CTR Emilia - Romagna in data 20/01/2020e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso alla CTP di Bologna avverso l’avviso di accertamento IMU per l’anno d’imposta 2016 riferita ad immobili di sua proprietà, sostenendone la inagibilità per essere gli stessi ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

2. La CTP rigettava il ricorso, ritenendo, anche sulla base della perizia tecnica allegata dalla ricorrente, che non vi fosse un’effettiva incapacità dell’immobile di produrre reddito e che non fosse dimostrata la sua inagibilità.

3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR Emilia-Romagna rigettava il gravame, evidenziando che non risultava che fosse mai stata inoltrata dalla medesima domanda all’autorità comunale diretta a far dichiarare la distruzione o l’inagibilità (totale o parziale) dei fabbricati interessati dal sisma, né in atti vi era documentazione riferita ad un’ordinanza di sgombero concessa dal Sindaco del Comune di Pieve di Cento.

4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di quattro motivi.

Il Comune di Pieve di Cento ha resistito con controricorso.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza “per travisamento dei fatti ed errore di diritto”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che dalla data 30.11.2012 aveva comunicato al Comune i danni subìti, nonché l’avvio dei lavori per il parziale ripristino dell’unità, al fine di utilizzare, sia pure parzialmente, una parte dello stesso, laddove nessuna norma prevedeva, come condizione per l’esenzione, una certificazione del Comune, previa sua valutazione dello stato di inagibilità.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 74/2012, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR escluso che essa avesse comunicato al Comune lo stato di inagibilità degli immobili.

3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati.

In base al terzo comma dell’art. 8 d.l. n. 74/2012 (conv., con modificazioni, dalla l. n. 122/2012), “I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2013.

I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.

Ai fini del presente comma, il contribuente puo' dichiarare, entro il 30 novembre 2012, la distruzione o l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente” (le sottolineature sono dello scrivente).

Dal tenore letterale della norma si evince che, al fine di poter beneficiare dell’esenzione Imu, occorre che si realizzi una delle seguenti condizioni alternative: a) che i fabbricati siano (in tutto o in parte) distrutti; b) che gli stessi siano oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché in tutto o in parte inagibili.

In entrambi i casi è altresì necessario che il contribuente comunichi la distruzione o l’inagibilità (totale o parziale) del fabbricato all’autorità comunale, affinchè quest’ultima, a sua volta, nei 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione, trasmetta copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

Ne consegue che, ai fini di beneficiare dell’esenzione, non occorre sempre e comunque una previa ordinanza di sgombero, essendo, nel caso di distruzione, necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la comunicazione dell’avvenuto evento.

Ciò al fine di porre l’autorità comunale nelle condizioni di operare le opportune verifiche.

Orbene, è vero che nel caso di specie la “comunicazione di avvio di lavori di ripristino sisma del 2012” è stata depositata, in data 13.9.2012, presso il Comune di Pieve di Cento dall’allora conduttore dell’hotel.

Pur tuttavia, occorre dare atto di un condivisibile orientamento formatosi in seno a questa Sezione, sia pure con riferimento all'art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011(conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), secondo cui, in tema di IMU e nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente, quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (Sez. 5, Sentenza n. 12015 del 10/06/2015, con riferimento all’ipotesi della riduzione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, dell’Ici nella misura del 50 per cento, sempre qualora l'immobile sia dichiarato inagibile; conf.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8592 del 26/03/2021).

In quest’ottica, Sez. 5, Sentenza n. 18453 del 2016 ha evidenziato che A tal riguardo tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore (L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4), deve ritenersi che nessun altro onere probatorio gravasse nella fattispecie sul contribuente (23531/2008) .

Alla stregua delle considerazioni che precedono, errati si rivelano sia l’affermazione della CTR secondo cui, in assenza di un’ordinanza di sgombero o di un certificato di inagibilità, non sarebbe riconoscibile l’esenzione IMU sia il rilievo per cui non sarebbe stata mai inoltrata dalla contribuente domanda all’autorità comunale diretta a far dichiarare la distruzione (o l’inagibilità totale o parziale) dei fabbricati interessati dal sisma.

Invero, il contribuente è tenuto solo a mettere il Comune nelle condizioni di operare le eventuali verifiche, non essendo a quel punto a lui imputabile la mancata certificazione amministrativa dell’ente pubblico.

Né, d’altra parte, la CTR ha fatto propria l’affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, a mente della quale non risultava in ogni caso dimostrata la inagibilità dell’immobile, vieppiù se si considerava che l’attività alberghiera era proseguita e nelle condizioni di produrre reddito nel suo complesso già dal 2014 (come documentato dal Comune, che aveva prodotto l’atto di cessione, ad opera della contribuente, del complesso immobiliare, in data 23.12.2014, ad una società di gestione con un contratto di durata pluriennale).

4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza “per errore e travisamento dei fatti”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR tenuto conto della sentenza del TAR n. 674/2019 che aveva statuito l’esistenza del danno da terremoto.

4.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente, alla luce di quanto affermato dalla CTR (pag. 3 della sentenza), secondo cui la sentenza del TAR, che ha in sostanza legittimato, su domanda della società, il diritto all’ottenimento dei contributi per gli interventi necessari al ripristino dei fabbricati destinati ad albergo, non rappresentava un elemento sufficiente a superare la mancata certificazione amministrativa dell’ente comunale.

5. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza “per errore di diritto” e “per omessa pronuncia su motivi essenziali dell’appello riguardanti la contestazione del principio del contraddittorio e la pronuncia sulla contestazione della determinazione delle spese di lite”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.

5.1. Il motivo in parte è inammissibile e in parte, avuto riguardo al profilo delle spese, resta assorbito nell’accoglimento dei primi due.

Quanto alla prima doglianza, anche a voler prescindere dal rilievo per cui la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere, almeno nei loro passaggi maggiormente significativi, il ricorso introduttivo e l’atto di appello (né ha, almeno, localizzato i punti nei quali avrebbe, dapprima, proposto e, poi, reiterato sotto forma di gravame la questione), la censura attinente all’asserita carenza del contraddittorio prodromico alla redazione dell’atto impositivo, è del tutto generica, non risultando accompagnata dalla lesione del diritto di difesa che ne sarebbe derivato.

In ogni caso, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015) hanno chiarito che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito.

6. La sentenza impugnata va, pertanto, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso, cassata, con rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], affinchè verifichi se il Comune di Pieve di Cento, sulla base della comunicazione di avvio dei lavori di ripristino operata il 13.9.2012, si trovasse già nelle condizioni di procedere all’accertamento dello stato di agibilità o meno (anche parziale) in cui versavano gli immobili della ricorrente e se, alla luce della documentazione prodotta dalle parti (ivi compresa la perizia tecnica allegata dalla contribuente), gli edifici presentassero problemi di stabilità tali da giustificare l’emissione di un’ordinanza sindacale di sgombero o, comunque, il rilascio di un certificato di inagibilità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, dichiara inammissibile, nei limiti di cui in motivazione, il quarto motivo ed assorbiti il terzo e, nei limiti di cui in motivazione, il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in differente composizione.

Cosi deciso in Roma, nella camera di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27350/2020proposto da: Immobiliare il [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),con sede in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n.130, in persona del legale rappresentante pro temporeGiancarlo Cavicchi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FE) l’ 1 maggio 1940 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), difesa e rappresentata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale in calce al ricors o , ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma alla Via di Ripetta n.121; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , con sede in Pieve di Cento (BO), alla [OSCURATO:PERSONA] n.17, in persona del Sindaco p.t. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 80D04 A944E), giusta deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] di accertamento Imu – Esenzione – Inagibilità fabbricati colpiti dal sisma del 2012 Comunale n. 105 del 16.11.2020,rappresentato e difeso, come da procura in calce al controricors o, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), entrambi del Fo ro di Bologna , con domicilio eletto presso lo studio del dott.[OSCURATO:PERSONA], in Roma alla V ia [OSCURATO:PERSONA] n.30; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 130 / 20 20 emessa d a l la CTR Emilia - Romagna in data 20/01/2020e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso alla CTP di Bologna avverso l’avviso di accertamento IMU per l’anno d’imposta 2016 riferita ad immobili di sua proprietà, sostenendone la inagibilità per essere gli stessi ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. 2. La CTP rigettava il ricorso, ritenendo, anche sulla base della perizia tecnica allegata dalla ricorrente, che non vi fosse un’effettiva incapacità dell’immobile di produrre reddito e che non fosse dimostrata la sua inagibilità. 3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR Emilia-Romagna rigettava il gravame, evidenziando che non risultava che fosse mai stata inoltrata dalla medesima domanda all’autorità comunale diretta a far dichiarare la distruzione o l’inagibilità (totale o parziale) dei fabbricati interessati dal sisma, né in atti vi era documentazione riferita ad un’ordinanza di sgombero concessa dal Sindaco del Comune di Pieve di Cento. 4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di quattro motivi. Il Comune di Pieve di Cento ha resistito con controricorso. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza “per travisamento dei fatti ed errore di diritto”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che dalla data 30.11.2012 aveva comunicato al Comune i danni subìti, nonché l’avvio dei lavori per il parziale ripristino dell’unità, al fine di utilizzare, sia pure parzialmente, una parte dello stesso, laddove nessuna norma prevedeva, come condizione per l’esenzione, una certificazione del Comune, previa sua valutazione dello stato di inagibilità. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 74/2012, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR escluso che essa avesse comunicato al Comune lo stato di inagibilità degli immobili. 3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati. In base al terzo comma dell’art. 8 d.l. n. 74/2012 (conv., con modificazioni, dalla l. n. 122/2012), “I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente puo' dichiarare, entro il 30 novembre 2012, la distruzione o l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente” (le sottolineature sono dello scrivente). Dal tenore letterale della norma si evince che, al fine di poter beneficiare dell’esenzione Imu, occorre che si realizzi una delle seguenti condizioni alternative: a) che i fabbricati siano (in tutto o in parte) distrutti; b) che gli stessi siano oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché in tutto o in parte inagibili. In entrambi i casi è altresì necessario che il contribuente comunichi la distruzione o l’inagibilità (totale o parziale) del fabbricato all’autorità comunale, affinchè quest’ultima, a sua volta, nei 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione, trasmetta copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Ne consegue che, ai fini di beneficiare dell’esenzione, non occorre sempre e comunque una previa ordinanza di sgombero, essendo, nel caso di distruzione, necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la comunicazione dell’avvenuto evento. Ciò al fine di porre l’autorità comunale nelle condizioni di operare le opportune verifiche. Orbene, è vero che nel caso di specie la “comunicazione di avvio di lavori di ripristino sisma del 2012” è stata depositata, in data 13.9.2012, presso il Comune di Pieve di Cento dall’allora conduttore dell’hotel. Pur tuttavia, occorre dare atto di un condivisibile orientamento formatosi in seno a questa Sezione, sia pure con riferimento all'art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011(conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), secondo cui, in tema di IMU e nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente, quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (Sez. 5, Sentenza n. 12015 del 10/06/2015, con riferimento all’ipotesi della riduzione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, dell’Ici nella misura del 50 per cento, sempre qualora l'immobile sia dichiarato inagibile; conf. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8592 del 26/03/2021). In quest’ottica, Sez. 5, Sentenza n. 18453 del 2016 ha evidenziato che A tal riguardo tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore (L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4), deve ritenersi che nessun altro onere probatorio gravasse nella fattispecie sul contribuente (23531/2008) . Alla stregua delle considerazioni che precedono, errati si rivelano sia l’affermazione della CTR secondo cui, in assenza di un’ordinanza di sgombero o di un certificato di inagibilità, non sarebbe riconoscibile l’esenzione IMU sia il rilievo per cui non sarebbe stata mai inoltrata dalla contribuente domanda all’autorità comunale diretta a far dichiarare la distruzione (o l’inagibilità totale o parziale) dei fabbricati interessati dal sisma. Invero, il contribuente è tenuto solo a mettere il Comune nelle condizioni di operare le eventuali verifiche, non essendo a quel punto a lui imputabile la mancata certificazione amministrativa dell’ente pubblico. Né, d’altra parte, la CTR ha fatto propria l’affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, a mente della quale non risultava in ogni caso dimostrata la inagibilità dell’immobile, vieppiù se si considerava che l’attività alberghiera era proseguita e nelle condizioni di produrre reddito nel suo complesso già dal 2014 (come documentato dal Comune, che aveva prodotto l’atto di cessione, ad opera della contribuente, del complesso immobiliare, in data 23.12.2014, ad una società di gestione con un contratto di durata pluriennale). 4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza “per errore e travisamento dei fatti”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR tenuto conto della sentenza del TAR n. 674/2019 che aveva statuito l’esistenza del danno da terremoto. 4.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente, alla luce di quanto affermato dalla CTR (pag. 3 della sentenza), secondo cui la sentenza del TAR, che ha in sostanza legittimato, su domanda della società, il diritto all’ottenimento dei contributi per gli interventi necessari al ripristino dei fabbricati destinati ad albergo, non rappresentava un elemento sufficiente a superare la mancata certificazione amministrativa dell’ente comunale. 5. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza “per errore di diritto” e “per omessa pronuncia su motivi essenziali dell’appello riguardanti la contestazione del principio del contraddittorio e la pronuncia sulla contestazione della determinazione delle spese di lite”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. 5.1. Il motivo in parte è inammissibile e in parte, avuto riguardo al profilo delle spese, resta assorbito nell’accoglimento dei primi due. Quanto alla prima doglianza, anche a voler prescindere dal rilievo per cui la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere, almeno nei loro passaggi maggiormente significativi, il ricorso introduttivo e l’atto di appello (né ha, almeno, localizzato i punti nei quali avrebbe, dapprima, proposto e, poi, reiterato sotto forma di gravame la questione), la censura attinente all’asserita carenza del contraddittorio prodromico alla redazione dell’atto impositivo, è del tutto generica, non risultando accompagnata dalla lesione del diritto di difesa che ne sarebbe derivato. In ogni caso, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015) hanno chiarito che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito. 6. La sentenza impugnata va, pertanto, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso, cassata, con rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], affinchè verifichi se il Comune di Pieve di Cento, sulla base della comunicazione di avvio dei lavori di ripristino operata il 13.9.2012, si trovasse già nelle condizioni di procedere all’accertamento dello stato di agibilità o meno (anche parziale) in cui versavano gli immobili della ricorrente e se, alla luce della documentazione prodotta dalle parti (ivi compresa la perizia tecnica allegata dalla contribuente), gli edifici presentassero problemi di stabilità tali da giustificare l’emissione di un’ordinanza sindacale di sgombero o, comunque, il rilascio di un certificato di inagibilità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, dichiara inammissibile, nei limiti di cui in motivazione, il quarto motivo ed assorbiti il terzo e, nei limiti di cui in motivazione, il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in differente composizione. Cosi deciso in Roma, nella camera di c
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