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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 23469/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità e del trattamento sanzionatorio sono inammissibili per assoluta genericità e manifesta infondatezza; rilevato, infatti, che si denuncia la mancanza e apparenza della motivazione in relazione ai motivi di appello senza, tuttavia, indicare specifiche incongruenze o profili critici della motivazione, sicché il vizio è meramente enunciato e non argomentato; considerato che analoga genericità sussiste per la motivazione relativa al trattamento sanzionatorio, di cui si invoca l'applicazione nel minimo, specie a fronte della motivazione resa in sentenza che reputa congrua la pena inflitta e non suscettibile di rimodulazione in ragione delle modalità della condotta e della personalità negativa dell'imputato, gravato da plurimi precedenti (pag. 2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 maggio 2024 Il consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità e del trattamento sanzionatorio sono inammissibili per assoluta genericità e manifesta infondatezza; rilevato, infatti, che si denuncia la mancanza e apparenza della motivazione in relazione ai motivi di appello senza, tuttavia, indicare specifiche incongruenze o profili critici della motivazione, sicché il vizio è meramente enunciato e non argomentato; considerato che analoga genericità sussiste per la motivazione relativa al trattamento sanzionatorio, di cui si invoca l'applicazione nel minimo, specie a fronte della motivazione resa in sentenza che reputa congrua la pena inflitta e non suscettibile di rimodulazione in ragione delle modalità della condotta e della personalità negativa dell'imputato, gravato da plurimi precedenti (pag. 2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consigli
Sentenza Cassazione n. 23469/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris