Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:549
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]479/04
[OSCURATO:PERSONA] ApS
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA])
«Direttiva 2001/29/CE — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Art. 4 — Diritto di distribuzione — Regola di esaurimento — Fondamento giuridico — Accordi internazionali — Politica della concorrenza — Principio di proporzionalità — Libertà di espressione — Principio di uguaglianza — Artt. 151 CE e 153 CE»
Conclusioni dell’avvocato generale E. Sharpston, presentate il 4 maggio 2006
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 settembre 2006
Massime della sentenza
1.
Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti
del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Diritto di distribuzione
(Direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2001/29, art. 4, n. 2)
2.
Atti delle istituzioni — Scelta del fondamento giuridico — Criteri — Atto riguardante l’armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione
(Artt. 47, n. 2, CE, 55 CE e 95 CE; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2001/29)
3.
Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti
del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Diritto di distribuzione
(Direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2001/29, art. 4, n. 2)
1. L’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi
nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che esso osta a norme nazionali che prevedono l’esaurimento
del diritto di distribuzione dell’originale o di copie di un’opera messa in commercio fuori dalla Comunità dal titolare o
con il suo consenso.
Dai termini del combinato disposto dell’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 e del ventottesimo ‘considerando’ di tale direttiva,
risulta infatti chiaramente che la detta disposizione non lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri la facoltà di prevedere una regola di esaurimento
diversa da quella dell’esaurimento nella Comunità. Tale conclusione è corroborata dall’art. 5 della direttiva considerata,
che autorizza gli [OSCURATO:PERSONA] membri a prevedere eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione, al diritto di comunicazione
di opere al pubblico, al diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti e al diritto di distribuzione.
Infatti, non risulta da alcuna disposizione di tale articolo che le eccezioni o le limitazioni autorizzate potrebbero riguardare
la regola dell’esaurimento contenuta nell’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 e, quindi, consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di
derogare a tale regola.
(v. punti 24-25, 27, dispositivo 2)
2. Nell’ambito del sistema di competenze della Comunità, la scelta del fondamento giuridico di un atto deve basarsi su elementi
oggettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale. Tra tali elementi figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell’atto.
A tal riguardo le disposizioni degli artt. 47, n. 2, CE, 55 CE e 95 CE, in virtù delle quali è stata adottata la direttiva
2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione,
consentono di adottare misure necessarie al buon funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la libertà di stabilimento
e la libera prestazione dei servizi per mezzo di un’armonizzazione delle legislazioni nazionali relative al contenuto e all’esercizio
del diritto d’autore e dei diritti connessi. Risulta dai ‘considerando’ di tale direttiva che essa persegue manifestamente
gli obiettivi di cui alle soprammenzionate disposizioni del Trattato.
(v. punti 30-32)
3. L’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi
nella società dell’informazione, che prevede che il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera si esaurisce
nella Comunità solo nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto
siano effettuati dal titolare del diritto o con il suo consenso, non viola né gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità
nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi, né le norme del Trattato relative all’attuazione di una politica
della concorrenza, né i principi di proporzionalità e di uguaglianza, né la libertà di espressione, né gli artt. 151 CE e
153 CE.
Infatti, in primo luogo, per quanto riguarda gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità nel settore del diritto d’autore
e dei diritti connessi, né l’art. 6, n. 2, del Trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO)
sul diritto d’autore, né gli artt. 8, n. 2, e 12, n. 2, del Trattato della WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi
impongono alla Comunità, in quanto parte contraente, un obbligo di prevedere una regola specifica relativa all’esaurimento
di tale diritto.
In secondo luogo, per quanto attiene alle norme del Trattato relative all’attuazione di una politica della concorrenza, risulta
dal primo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 che l’armonizzazione realizzata dalla detta direttiva mira anche a garantire
una concorrenza non falsata nel mercato interno, conformemente all’art. 3, n. 1, lett. g), CE.
In terzo luogo, alla luce degli obiettivi menzionati dalle istituzioni comunitarie, appare che la scelta operata al citato
art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 a favore della regola di esaurimento nella Comunità non costituisce una misura sproporzionata
atta a pregiudicare la validità di tale disposizione.
In quarto luogo, poiché il titolare è in grado di esercitare il suo controllo sulla prima commercializzazione dell’oggetto
coperto dal diritto di distribuzione, la libertà di espressione non può evidentemente essere invocata per invalidare la regola
dell’esaurimento. Inoltre, l’asserita limitazione della libertà di ricevere informazioni è giustificata con riferimento alla
necessità di proteggere i diritti di proprietà intellettuale, come il diritto d’autore, che fanno parte del diritto di proprietà.
In quinto luogo, per quanto riguarda il principio di uguaglianza, non vi è alcun dubbio che il produttore ed il titolare di
una licenza stabiliti in un paese terzo non si trovano in una situazione identica o paragonabile a quella del produttore e
del titolare di una licenza stabiliti nella Comunità.
Infine, con riferimento agli artt. 151 CE e 153 CE, risulta da diversi ‘considerando’ della direttiva in oggetto, nonché dal
regime di eccezioni e limitazioni previsto al suo art. 5, che gli aspetti culturali propri degli [OSCURATO:PERSONA] membri, nonché il diritto
all’educazione di cui il legislatore comunitario deve tener conto nell’ambito della sua azione, sono stati pienamente presi
in considerazione dalle istituzioni comunitarie al momento dell’elaborazione e dell’adozione della direttiva 2001/29.
(v. punti 40, 49, 58, 63, 65, 69, 80)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
12 settembre 2006 (
*
)
«Direttiva 2001/29/CE – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Art. 4 – Diritto di distribuzione – Regola di esaurimento – Fondamento giuridico – Accordi internazionali – Politica della concorrenza – Principio di proporzionalità – Libertà d’espressione –Principio di uguaglianza – Artt. 151 CE e 153 CE»
Nel procedimento C-479/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’[OSCURATO:PERSONA]
(Danimarca), con ordinanza 16 novembre 2004, pervenuta in cancelleria il 19 novembre 2004, nella causa tra
[OSCURATO:PERSONA] ApS
e
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e J. Malenovský, presidenti di sezione,
dai sigg. J.‑P. Puissochet e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, G. Arestis (relatore), J. Klučka,
U. Lõhmus e A.Ó Caoimh, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 febbraio 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] ApS, dal sig. H.K. Pedersen, in qualità di socio;
– per il governo polacco, dal sig. T. Nowakowski, in qualità di agente;
– per il [OSCURATO:PERSONA] europeo, dal sig. K. Bradley e dalla sig.ra L.G. Knudsen, in qualità di agenti;
– per il Consiglio dell’Unione europea, dai sigg. H. Vilstrup, F. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra R. Liudvinaviciute, in qualità
di agenti;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai sigg. W. Wils e N.B. Rasmussen, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 maggio 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione e sulla validità dell’art. 4, n. 2, della direttiva del [OSCURATO:PERSONA]
europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti
connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10; in prosieguo: la «direttiva» o la direttiva «2001/29»).
2 Questa domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] ApS (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»)
ed il [OSCURATO:PERSONA] (Ministero della cultura) relativa all’applicabilità dell’art. 19 della legge danese sul diritto d’autore
(ophavsretslov), come modificata dalla legge 17 dicembre 2002 n. 1051 (lov n. 1051, om ændring af ophavsretsloven), all’importazione
e alla vendita, in Danimarca, di DVD messi in commercio legalmente fuori dallo Spazio economico europeo (SEE).
Contesto normativo
3 La direttiva 2001/29 è stata adottata sulla base degli artt. 47, n. 2, CE, 55 CE e 95 CE. L’art. 1 della medesima, intitolato
«Campo d’applicazione», prevede, al suo n. 1, che «[questa] direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d’autore e
dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell’informazione».
4 Con il titolo «Diritti ed eccezioni», il capo II della direttiva raggruppa gli artt. 2‑5. L’art. 2 disciplina il diritto di
riproduzione, l’art. 3, il diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del
pubblico altri materiali protetti, l’art. 4, il diritto di distribuzione e l’art. 5, eccezioni e limitazioni alle regole stabilite
dai tre articoli precedenti.
5 L’art. 4 della direttiva è formulato come segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al
pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.
2. Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la
prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuato dal titolare del
diritto o con il suo consenso».
6 L’art. 5, n. 2, della direttiva stabilisce che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto
di riproduzione di cui all’art. 2 in un certo numero di casi. Ai sensi del n. 3 del detto art. 5, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno anche
la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli artt. 2 e 3 nei casi elencati in tale paragrafo.
7 Ai sensi dell’art. 5, n. 4, della direttiva: «[q]uando gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono disporre un’eccezione o limitazione al diritto
di riproduzione in virtù dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, essi possono anche disporre un’eccezione o limitazione
al diritto di distribuzione di cui all’articolo 4 nella misura giustificata dallo scopo della riproduzione permessa».
8 Prima della trasposizione della direttiva 2001/29, la legge danese sul diritto d’autore disponeva, al suo art. 19, che «[q]uando
una copia di un’opera è venduta o in altro modo trasferita ad altri con il consenso del titolare del diritto di autore, tale
copia può essere distribuita ulteriormente».
9 In seguito alla modifica di tale disciplina, effettuata con legge 17 dicembre 2002, n. 1051, diretta a trasporre la direttiva
2001/29, il n. 1 del detto art. 19 è ormai formulato come segue: «Qualora una copia di un’opera con il consenso del titolare
del diritto d’autore sia venduta o in altro modo trasferita all’interno dello Spazio economico europeo, tale copia può essere
ulteriormente distribuita. Qualora si tratti di una distribuzione che avviene attraverso un prestito o una locazione, le disposizioni
di cui al punto 1 trovano applicazione anche in caso di vendita o di un’altra forma di trasferimento ad altri al di fuori
dello Spazio economico europeo».
10 Conformemente all’art. 65, n. 2, dell’accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo:
l’«accordo SEE»), il protocollo 28 e l’allegato XVII del detto accordo contengono disposizioni e norme specifiche riguardanti
la proprietà intellettuale, industriale e commerciale. Con decisione del comitato misto SEE 9 luglio 2004, n. 110, che modifica
l’allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell’accordo SEE (GU L 376, pag. 45), la direttiva 2001/29 è stata integrata nel
detto accordo.
Controversia principale e questioni pregiudiziali
11 [OSCURATO:PERSONA] è una società commerciale che vende in particolare copie di opere cinematografiche ad acquirenti individuali
nei suoi punti vendita in Danimarca.
12 Fino alla fine dell’anno 2002, tali copie erano essenzialmente importate dalla società da paesi membri dell’Unione europea,
ma anche da paesi terzi. Si trattava, in particolare, di edizioni speciali, tra cui versioni originali americane, oppure edizioni
registrate con una tecnica particolare. Un’altra parte importante delle opere offerte in vendita era costituita da opere cinematografiche
che non erano e non sarebbero state pubblicate in Europa.
13 Avendo costatato una diminuzione significativa delle sue attività in seguito alla modifica legislativa soprammenzionata, la
[OSCURATO:PERSONA], il 19 febbraio 2003, ha proposto un’azione giudiziaria contro il [OSCURATO:PERSONA] dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA]
(Corte d’appello della regione orientale – Danimarca) concludendo per l’inapplicabilità dell’art. 19 della legge sul diritto
d’autore come modificata nell’ambito della trasposizione dell’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29. Secondo la [OSCURATO:PERSONA],
le nuove disposizioni del detto art. 19 pregiudicano sensibilmente le sue importazioni e vendite di DVD legalmente messi in
commercio al di fuori del SEE.
14 A sostegno della sua azione giudiziaria, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere l’invalidità della direttiva 2001/29, in quanto gli artt. 47,
n. 2, CE, 55 CE e 95 CE non costituirebbero il fondamento normativo adeguato per la sua adozione.
15 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che l’art. 4, n. 2, della detta direttiva viola gli accordi internazionali che vincolano
la Comunità nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi, le norme del Trattato CE relative all’attuazione di una
politica della concorrenza, il principio di proporzionalità nell’ambito della lotta alla pirateria e, più in generale, nell’ambito
della realizzazione del mercato interno, la libertà d’espressione, il principio di uguaglianza nonché le disposizioni del
Trattato relative alla politica culturale e alla politica dell’educazione degli [OSCURATO:PERSONA] membri, vale a dire gli artt. 151 CE
e 153 CE.
16 Poiché il [OSCURATO:PERSONA] ha contestato nel loro complesso i motivi sopra menzionati, l’[OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere
il procedimento e di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 4, n. 2, della direttiva [2001/29] sia invalido.
2) Se l’art. 4, n. 2, della direttiva [2001/29] osti a che uno Stato membro mantenga l’esaurimento internazionale nella sua normativa».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla seconda questione
17 Con la sua seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio si chiede se l’art. 4, n. 2, della direttiva
2001/29 escluda norme nazionali che prevedano che il diritto di distribuzione relativo all’originale o a copie di un’opera
si esaurisca nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà siano effettuati dal titolare del
detto diritto o con il suo consenso fuori dalla Comunità.
18 [OSCURATO:PERSONA] ed il governo polacco sostengono che l’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 non osta a che uno Stato membro
conservi nella sua legislazione una siffatta regola di esaurimento. [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee sostiene la tesi
contraria.
19 L’art. 4, n. 1, della direttiva 2001/29 sancisce il diritto esclusivo dell’autore di autorizzare o vietare qualsiasi forma
di distribuzione al pubblico, attraverso la vendita o in altro modo, dell’originale della sua opera o di sue copie.
20 Il n. 2 del medesimo articolo contiene la regola relativa all’esaurimento di tale diritto. Secondo tale disposizione, il diritto
di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo
altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.
21 Ne consegue che l’esaurimento del diritto in questione è subordinato a una doppia condizione, vale a dire, da una parte, che
l’originale di un’opera o le copie della medesima siano stati messi in commercio da parte del titolare del diritto o con il
suo consenso e, dall’altra, che tale commercializzazione abbia avuto luogo nella Comunità.
22 A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ed il governo polacco sostengono, in sostanza, che l’art. 4, n. 2, della direttiva lascerebbe
agli [OSCURATO:PERSONA] membri la facoltà di adottare o mantenere, nel loro rispettivo diritto nazionale, una regola di esaurimento per
le opere immesse in commercio non solo nella Comunità, ma anche in un paese terzo.
23 Un’interpretazione di tale tipo non può essere accolta. Infatti, secondo il ventottesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29
la protezione del diritto d’autore nel quadro di tale direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione
dell’opera incorporata in un supporto tangibile. La prima vendita nella Comunità dell’originale di un’opera o di sue copie
da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di
tale oggetto nella Comunità. Secondo il medesimo ‘considerando’, tale diritto non dovrebbe ritenersi esaurito in caso di vendita
dell’originale dell’opera o di copie di quest’ultima da parte del titolare del diritto o con il suo consenso al di fuori della
Comunità.
24 Dai termini del combinato disposto dell’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 e del ventottesimo ‘considerando’ di tale direttiva,
risulta chiaramente che la detta disposizione non lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri la facoltà di prevedere una regola di esaurimento
diversa da quella dell’esaurimento nella Comunità.
25 Tale conclusione è corroborata dall’art. 5 della direttiva 2001/29, che autorizza gli [OSCURATO:PERSONA] membri a prevedere eccezioni o
limitazioni al diritto di riproduzione, al diritto di comunicazione di opere al pubblico, al diritto di mettere a disposizione
del pubblico altri materiali protetti e al diritto di distribuzione. Infatti, non risulta da alcuna disposizione di tale articolo
che le eccezioni o le limitazioni autorizzate potrebbero riguardare la regola dell’esaurimento contenuta nell’art. 4, n. 2,
della direttiva 2001/29 e, quindi, consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di derogare a tale regola.
26 Tale interpretazione è, per di più, l’unica pienamente atta a realizzare la finalità della direttiva 2001/29, che è, secondo
il suo primo ‘considerando’, quella di salvaguardare il funzionamento del mercato interno. Va rilevato, a tal riguardo, che
una situazione nella quale alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbero stabilire l’esaurimento internazionale del diritto di distribuzione
e altri soltanto l’esaurimento comunitario di quest’ultimo creerebbe inevitabilmente ostacoli alla libera circolazione delle
merci e alla libera prestazione dei servizi.
27 Tenuto conto di quanto precede, la seconda questione va risolta dichiarando che l’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 dev’essere
interpretato nel senso che osta a norme nazionali che prevedono l’esaurimento del diritto di distribuzione dell’originale
o di copie di un’opera messa in commercio fuori dalla Comunità dal titolare o con il suo consenso.
Sulla prima questione
28 [OSCURATO:PERSONA] ed il governo polacco propongono la soluzione secondo cui la direttiva 2001/29, ed in particolare il suo art. 4,
n. 2, sono contrari al diritto comunitario. [OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono,
invece, che non può essere accolto alcuno dei motivi di invalidità fatti valere.
Sul fondamento normativo della direttiva 2001/29
29 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la direttiva 2001/29 è stata erroneamente adottata in base agli artt. 47, n. 2, CE, 55 CE e 95 CE,
in quanto questi ultimi non possono giustificare la regola di esaurimento comunitario contenuta nell’art. 4, n. 2, di questa
direttiva.
30 Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito del sistema di competenze della Comunità, la scelta del fondamento giuridico
di un atto deve basarsi su elementi oggettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale. Tra tali elementi figurano, in particolare,
lo scopo e il contenuto dell’atto (sentenza 6 dicembre 2005, cause riunite C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 e C‑194/04, ABNA e a.,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-10423, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).
31 A tal riguardo va osservato che le disposizioni degli artt. 47, n. 2, CE, 55 CE e 95 CE, in virtù delle quali è stata adottata
la direttiva 2001/29, consentono di adottare misure necessarie al buon funzionamento del mercato interno per quanto riguarda
la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi per mezzo di un’armonizzazione delle legislazioni nazionali
relative al contenuto e all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi.
32 La direttiva 2001/29 persegue manifestamente gli obiettivi di cui alle soprammenzionate disposizioni del Trattato.
33 Infatti, secondo il primo ‘considerando’ di tale direttiva, il Trattato prevede l’instaurazione di un mercato interno e la
creazione di un sistema che garantisca l’assenza di distorsioni della concorrenza nel mercato interno, e l’armonizzazione
delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative al diritto d’autore e ai diritti connessi contribuisce al raggiungimento di
tali obiettivi.
34 Su tale punto, il terzo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 precisa che l’armonizzazione proposta contribuisce all’applicazione
delle quattro libertà del mercato interno. Secondo il sesto ‘considerando’ della medesima direttiva, invece, senza un’armonizzazione
a livello comunitario, la produzione legislativa già avviata a livello nazionale può generare differenze significative in
materia di protezione e, di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e prodotti che contengono elementi
che rientrano nell’ambito della proprietà intellettuale o su di essa si basano.
35 Risulta da quanto precede che le obiezioni sollevate nella fattispecie dalla [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda il fondamento
normativo della direttiva, non sono fondate.
Sull’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29
– Sulla violazione degli accordi internazionali conclusi dalla Comunità nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi
36 Il giudice del rinvio non indica quali sono gli accordi che vincolano la Comunità e le cui disposizioni potrebbero essere
violate dalla regola dell’esaurimento comunitario del diritto di distribuzione contenuta nell’art. 4, n. 2, della direttiva
2001/29.
37 Nell’ambito delle sue osservazioni, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere, senza fornire tuttavia ulteriori precisazioni, che il diritto
di distribuzione e la regola di esaurimento contenuta nell’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 contrasterebbero con le disposizioni
degli artt. 1, lett. c), e 2, lett. a), della convenzione relativa all’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici
(OCSE). Tali disposizioni prevedono rispettivamente che l’OCSE «ha lo scopo di promuovere una politica intesa a contribuire
all’espansione del commercio mondiale su una base [multilaterale] e non discriminatoria» e che, per raggiungere in particolare
tale obiettivo, «[gli [OSCURATO:PERSONA] membri] convengono (…) di assicurare l’utilizzazione efficace delle loro risorse economiche».
38 Oltre alla circostanza che tale argomento non è preciso, basta constatare che le disposizioni fatte valere dalla [OSCURATO:PERSONA],
supponendo che esse vincolino la Comunità, non hanno lo scopo di disciplinare la questione dell’esaurimento del diritto di
distribuzione.
39 Peraltro, conformemente al quindicesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, la medesima attua gli obblighi internazionali
risultanti dall’adozione, il 20 dicembre 1996, sotto l’egida dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO),
cioè, da una parte, del Trattato della WIPO sul diritto d’autore e, dall’altra, del Trattato della WIPO sulle interpretazioni,
le esecuzioni e i fonogrammi, entrambi approvati a nome della Comunità con decisione del Consiglio 16 marzo 2000, 2000/278/CE
(GU L 89, pag. 6).
40 A proposito del diritto di distribuzione, né l’art. 6, n. 2, del Trattato della WIPO sul diritto d’autore, né gli artt. 8,
n. 2, e 12, n. 2, del Trattato della WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi impongono alla Comunità, in
quanto parte contraente, un obbligo di prevedere una regola specifica relativa all’esaurimento di tale diritto.
41 Infatti, dalla finalità dei detti Trattati, come è formulata segnatamente nei loro primi ‘considerando’, risulta che essi
tendono ad un’armonizzazione delle regole del diritto d’autore e dei diritti connessi.
42 Più in particolare, per quanto riguarda il diritto di distribuzione, il Trattato della WIPO sul diritto d’autore soddisfa
il suo obiettivo di armonizzazione enunciando il diritto esclusivo degli autori di autorizzare la messa a disposizione del
pubblico delle loro opere originali o di copie delle stesse, mediante vendita o qualsiasi altra cessione dei diritti di proprietà.
Invece, per quanto riguarda l’esaurimento di tale diritto esclusivo, il detto Trattato non pregiudica la facoltà di cui dispongono
le parti contraenti di determinare le eventuali condizioni in cui ha luogo il detto esaurimento dopo la prima vendita. In
tal modo, esso consente alla Comunità europea di approfondire l’armonizzazione delle legislazioni nazionali anche per quanto
riguarda la regola dell’esaurimento. Le menzionate disposizioni del Trattato della WIPO sul diritto d’autore e quelle della
direttiva 2001/29 sono quindi complementari con riferimento all’obiettivo di armonizzazione perseguito.
43 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che la tesi della violazione, da parte dell’art. 4, n. 2, della direttiva
2001/29, degli accordi internazionali conclusi dalla Comunità nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi non
può essere accolta.
– Sulle norme del Trattato relative all’attuazione di una politica della concorrenza
44 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la regola di esaurimento contenuta nell’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 rafforza il controllo
dei canali di distribuzione da parte dei fornitori, pregiudicando così il gioco della libera concorrenza. La parte essenziale
dell’argomentazione della ricorrente nella causa principale si basa sul fatto che la concorrenza sarebbe neutralizzata in
modo generale da tale regola di esaurimento combinata con i sistemi di codificazione regionale dei DVD. Infatti, talune opere
messe in commercio fuori dalla Comunità, tenuto conto della detta regola, non possono essere accessibili nella Comunità.
45 Il governo polacco aggiunge che tale regola di esaurimento impedirebbe la promozione di una maggiore competitività e accorderebbe
ai titolari di diritti d’autore e di diritti connessi una protezione dei loro interessi eccedente lo scopo di tali diritti.
46 Con tutte le loro argomentazioni, la ricorrente nella causa principale ed il governo polacco sostengono essenzialmente che
la regola di esaurimento contenuta nell’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 impedisce il gioco della libera concorrenza
a livello mondiale.
47 Va ricordato che, secondo l’art. 3, n. 1, lett. g), CE, l’azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo i ritmi
previsti dal Trattato, un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno. In tale contesto,
il titolo VI del Trattato contiene un capitolo 1 in cui sono contenuti gli artt. 81 CE ‑ 89 CE, relativi alle regole della
concorrenza.
48 Nella fattispecie, secondo il primo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, l’armonizzazione delle disposizioni legislative
degli [OSCURATO:PERSONA] membri sul diritto d’autore e i diritti connessi contribuisce all’instaurazione di un mercato interno e alla creazione
di un sistema che garantisca l’assenza di distorsioni della concorrenza in quest’ultimo.
49 Ne deriva che l’armonizzazione realizzata dalla detta direttiva mira inoltre a garantire una concorrenza non falsata nel mercato
interno, conformemente all’art. 3, n. 1, lett. g), CE.
50 La tesi proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal governo polacco implicherebbe che il legislatore comunitario sia obbligato, nell’adottare
la direttiva 2001/29, a tener conto di un principio di libera concorrenza a livello mondiale, obbligo che non deriva tuttavia
né dall’art. 3, n. 1, lett. g), CE né da altre disposizioni del Trattato.
51 Risulta da quanto precede che il motivo di invalidità fondato sulla violazione delle norme del Trattato relative all’attuazione
di una politica della concorrenza deve essere respinto.
– Sulla violazione del principio di proporzionalità
52 Secondo la [OSCURATO:PERSONA] ed il governo polacco, la regola di esaurimento contenuta nell’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29
non è necessaria per conseguire lo scopo di un mercato interno senza ostacoli e impone ai cittadini dell’Unione europea oneri
eccessivi. Inoltre, tale disposizione si rivelerebbe inefficace per impedire la distribuzione di opere messe in circolazione
nella Comunità senza il consenso dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi.
53 Risulta da una giurisprudenza costante che il principio di proporzionalità, che è parte integrante dei principi generali del
diritto comunitario, esige che gli strumenti previsti da una disposizione comunitaria siano idonei a realizzare lo scopo perseguito
e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerlo [sentenza 10 dicembre 2002, causa C‑491/01, [OSCURATO:PERSONA]
(Investments) e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-11453, punto 122].
54 La ricorrente nella causa principale censura, sostanzialmente, la scelta operata dalle istituzioni comunitarie a favore della
regola di esaurimento del diritto di distribuzione nella Comunità.
55 Occorre dunque esaminare se l’adozione di tale regola costituisca una misura sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti
dalle dette istituzioni.
56 A tal riguardo, va ricordato che la divergenza delle legislazioni nazionali in materia di esaurimento del diritto di distribuzione
può pregiudicare direttamente il buon funzionamento del mercato interno. Di conseguenza, l’armonizzazione in tale materia
ha l’obiettivo di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione.
57 Peraltro, secondo il nono ‘considerando’ della direttiva 2001/29, la protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi
contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse, in particolare, di autori, interpreti o esecutori,
produttori e consumatori. Dal decimo ‘considerando’ della medesima direttiva risulta che è necessaria una protezione giuridica
dei diritti di proprietà intellettuale per garantire un’adeguata remunerazione per l’uso delle opere e per consentire un soddisfacente
rendimento degli investimenti. Sempre in tal senso, l’undicesimo ‘considerando’ enuncia che un sistema efficace e rigoroso
di protezione consente di garantire alla creazione e alla produzione culturali europee le risorse necessarie e di preservare
l’autonomia nonché la dignità dei creatori e degli interpreti.
58 Alla luce degli obiettivi sopra menzionati, appare che la scelta operata dal legislatore comunitario all’art. 4, n. 2, della
direttiva 2001/29 a favore della regola di esaurimento nella Comunità non costituisce una misura sproporzionata atta a pregiudicare
la validità di tale disposizione.
59 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che la tesi della violazione del principio di proporzionalità non è fondata.
– Sulla violazione della libertà d’espressione
60 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 ha l’effetto di privare i cittadini dell’Unione del loro diritto
di ricevere informazioni, in violazione dell’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). [OSCURATO:PERSONA] fa inoltre valere
una violazione della libertà dei titolari di diritti d’autore di comunicare le loro idee.
61 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, i diritti fondamentali fanno parte integrante
dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l’osservanza e che, a tal fine, quest’ultima si ispira alle
tradizioni costituzionali comuni agli [OSCURATO:PERSONA] membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela
dei diritti dell’uomo a cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno cooperato o aderito. La CEDU riveste, a questo proposito, un particolare
significato (sentenza 12 giugno 2003, causa C‑112/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5659, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).
62 La libertà d’espressione, sancita dall’art. 10 della CEDU, costituisce un diritto fondamentale di cui il giudice comunitario
garantisce il rispetto (sentenza 18 giugno 1991, causa C‑260/89, ERT, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2925, punto 44). Lo stesso vale per il
diritto di proprietà garantito dall’art. 1 del protocollo addizionale alla CEDU (v., in tal senso, sentenze 12 maggio 2005,
causa C‑347/03, Regione autonoma Friuli-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3785, punto 119, e 12 luglio 2005, cause riunite
C‑154/04 e C‑155/04, Alliance for [OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6451, punto 126).
63 In primo luogo, va respinta la tesi di una violazione della libertà d’espressione garantita dall’art. 10 della CEDU risultante
dal fatto che verrebbe impedito al titolare del diritto d’autore di comunicare le sue idee. Infatti, secondo l’art. 4, n. 2,
della direttiva 2001/29, il diritto di distribuzione si esaurisce a condizione che il titolare del diritto d’autore abbia
dato il suo consenso alla prima vendita o alla prima altra cessione di proprietà. Tale titolare è dunque in grado di esercitare
il suo controllo sulla prima commercializzazione dell’oggetto coperto dal detto diritto. In tale contesto, la libertà d’espressione
non può evidentemente essere invocata per invalidare la regola dell’esaurimento.
64 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la libertà di ricevere informazioni, anche supponendo che la regola di esaurimento
contenuta nell’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 possa restringere tale libertà, risulta tuttavia dal n. 2 dell’art. 10
della CEDU che le libertà garantite dal n. 1 del detto articolo possono essere soggette a talune limitazioni giustificate
da obiettivi di interesse generale, se tali deroghe sono previste dalla legge, dettate da uno o più scopi legittimi ai sensi
della detta disposizione e necessarie in una società democratica, cioè giustificate da un bisogno sociale imperativo e, in
particolare, proporzionate al fine legittimo perseguito (v., in tal senso, sentenza 25 marzo 2004, causa C‑71/02, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3025, punto 50).
65 Orbene, nella fattispecie, l’asserita limitazione della libertà di ricevere informazioni è giustificata con riferimento alla
necessità di proteggere i diritti di proprietà intellettuale, come il diritto d’autore, che fanno parte del diritto di proprietà.
66 Ne deriva che la tesi di una violazione della libertà d’espressione deve essere respinta.
– Sulla violazione del principio di uguaglianza
67 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la regola di esaurimento contenuta nell’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 potrebbe violare
il principio di uguaglianza. A tal riguardo, essa osserva, a titolo di esempio, che il produttore ed il titolare di una licenza
stabiliti in un paese terzo non si trovano in una situazione di parità rispetto al produttore ed al titolare di una licenza
stabiliti nella Comunità.
68 Secondo una costante giurisprudenza, il principio della parità di trattamento richiede che situazioni paragonabili non siano
trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che ciò non risulti obiettivamente
giustificato (sentenza ABNA e a., cit., punto 63 e giurisprudenza ivi citata).
69 Anche supponendo che la tesi sostenuta dalla ricorrente nella causa principale possa essere utile nel presente contesto, quest’ultima
non dimostra che l’applicazione dell’art. 4, n. 2, della direttiva conduca a trattare due situazioni paragonabili in modo
diverso. Infatti, non vi è alcun dubbio che il produttore ed il titolare di una licenza stabiliti in un paese terzo non si
trovano in una situazione identica o paragonabile a quella del produttore e del titolare di una licenza stabiliti nella Comunità.
In realtà la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che situazioni manifestamente non paragonabili debbano essere trattate in
modo uguale.
70 Ne consegue che la tesi di una violazione del principio di uguaglianza deve essere respinta.
– Sulla violazione degli artt. 151 CE e 153 CE
71 Secondo l’art. 151, n. 1, CE, la Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli [OSCURATO:PERSONA] membri nel rispetto delle
loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.
72 L’art. 153, n. 1, CE prevede in particolare che, al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un elevato
livello di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a promuovere il loro diritto all’informazione e all’educazione.
73 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dal governo polacco, fa valere che, con l’adozione dell’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29, la
Comunità ha violato le disposizioni soprammenzionate.
74 Va constatato, in primo luogo, che diversi ‘considerando’ della detta direttiva si riferiscono, esplicitamente o in sostanza,
alle dette disposizioni.
75 Come risulta dal nono e dall’undicesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, ogni armonizzazione del diritto d’autore e
dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali
per la creazione intellettuale ed un sistema efficace e rigoroso che assicuri la loro protezione è uno dei principali strumenti
in grado di garantire alla creazione e alla produzione culturali europee le risorse necessarie e di preservare l’autonomia
nonché la dignità dei creatori e degli interpreti.
76 A tal riguardo, secondo il dodicesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, un’adeguata protezione delle opere tutelate
dal diritto d’autore e delle opere tutelate dai diritti connessi assume grande importanza anche sotto il profilo culturale
e l’art. 151 CE obbliga la Comunità a tener conto degli aspetti culturali nell’azione da essa svolta.
77 Infine, secondo il quattordicesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, essa deve promuovere l’apprendimento e la cultura
proteggendo le opere e altro materiale protetto, ma autorizzando al tempo stesso alcune eccezioni o limitazioni nell’interesse
del pubblico a fini educativi e d’insegnamento.
78 Occorre osservare, in secondo luogo, che la direttiva 2001/29 prevede, al suo art. 5, un regime di eccezioni e di limitazioni
ai diversi diritti sanciti dagli artt. 2-4 allo scopo di consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di esercitare le loro competenze, in
particolare nel settore dell’educazione e dell’insegnamento.
79 Peraltro, tale regime è rigorosamente circoscritto dal n. 5 del detto art. 5, il quale dispone che le eccezioni e limitazioni
previste sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale
dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto.
80 Risulta da quanto precede che gli aspetti culturali propri degli [OSCURATO:PERSONA] membri, a cui si riferisce sostanzialmente la ricorrente
nella causa principale, nonché il diritto all’educazione, di cui il legislatore comunitario deve tener conto nell’ambito della
sua azione, sono stati pienamente presi in considerazione dalle istituzioni comunitarie al momento dell’elaborazione e dell’adozione
della direttiva 2001/29.
81 Ne consegue che gli argomenti relativi all’invocata violazione degli artt. 151 CE e 153 CE devono essere respinti.
82 Occorre, di conseguenza, rispondere al giudice del rinvio nel senso che l’esame della prima questione non ha rivelato alcun
elemento tale da inficiare la validità dell’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29.
Sulle spese
83 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1)
L’esame della prima questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità dell’art. 4, n. 2,
della direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.
2)
L’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso osta a norme nazionali che prevedono l’esaurimento
del diritto di distribuzione dell’originale o di copie di un’opera messa in commercio fuori dalla Comunità dal titolare o
con il suo consenso.
Firme
*
Lingua processuale: il danese.