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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00951/2024

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza in data 9 marzo 2023, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 4, 582, 583 e 585 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta concedendo loro le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti (fatto commesso in Roma il 14 febbraio 2015); - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi di ricorso, che denunciano plurime violazioni di legge penale, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione da travisamento della prova, sono affidati a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (vedasi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, in riferimento alla specifica indicazione degli elementi probatori posti a fondamento del giudizio di responsabilità: segnatamente, pag. 7, con riguardo al profilo del riconoscimento fotografico, l'altrettanto specifica indicazione delle ragioni per le quali sono state ritenute attendibili le dichiarazioni dei testimoni che l'hanno effettuato) e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi (in punto di giudizio di responsabilità) sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, in particolare, è anche manifestamente infondato, attesa la pacifica ermeneusi di questa Corte secondo cui i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria, e i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, di talché, poiché il momento ricognitivo costituisce parte integrante della testimonianza, l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità accordata al teste ed alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del giudice che, ove sostenuto da congrua motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Rv. 262908; Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Rv. 257985); - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza in data 9 marzo 2023, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 4, 582, 583 e 585 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta concedendo loro le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti (fatto commesso in Roma il 14 febbraio 2015); - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi di ricorso, che denunciano plurime violazioni di legge penale, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione da travisamento della prova, sono affidati a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (vedasi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, in riferimento alla specifica indicazione degli elementi probatori posti a fondamento del giudizio di responsabilità: segnatamente, pag. 7, con riguardo al profilo del riconoscimento fotografico, l'altrettanto specifica indicazione delle ragioni per le quali sono state ritenute attendibili le dichiarazioni dei testimoni che l'hanno effettuato) e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi (in punto di giudizio di responsabilità) sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, in particolare, è anche manifestamente infondato, attesa la pacifica ermeneusi di questa Corte secondo cui i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria, e i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, di talché, poiché il momento ricognitivo costituisce parte integrante della testimonianza, l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità accordata al teste ed alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del giudice che, ove sostenuto da congrua motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Rv. 262908; Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Rv. 257985); - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dic
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