CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10972/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato aNELITO [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se le conclusioni del PG>1 Ce_ -4z.)„ké, l ‘1,24~- - ege L.—Ctils0/11,2 Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 10 luglio 2021 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la revoca, perché illegale, della misura di sicurezza dell'assegnazione a casa di lavoro o colonia agricola, inflittagli con la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 15 dicembre 2011, irrevocabile il 5 marzo 2013. A fondamento della decisione rilevava che la condanna per i delitti di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, intestazione fittizia di beni aggravata e partecipazione ad associazione di stampo mafioso costituiva titolo per la sottoposizione alla misura di sicurezza disposta ai sensi dell'art. 417 cod. pen.. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, avv.to M.M. [OSCURATO:PERSONA], il quale ne ha chiesto l'annullamento per omessa e/o insufficiente motivazione e violazione degli artt. 215, 216, 217 e 417 cod. pen. Secondo la difesa, il ragionamento svolto nell'ordinanza impugnata confligge con i principi interpretativi, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia. Nell'istanza respinta si chiedeva di revocare la misura di sicurezza della casa di lavoro applicata in sentenza perché disposta dal giudice della cognizione al di fuori dei casi previsti dagli artt. 215 e 216 cod. pen., che riguardano solamente i soggetti indicati nel citato articolo 216 cod. pen. tra i quali non rientra Iamonte. La Corte di appello ha, invece, ritenuto, che, ai sensi dell'art. 417 cod. pen., il giudice della cognizione, in ragione dell'accertamento contenuto in sentenza, era tenuto ad applicare la misura di sicurezza senza alcuna discrezione, scegliendola tra quelle indicate nell'art. 215 cod. pen., citando una sentenza della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, che però è smentita da successiva pronuncia della Prima Sezione penale, la n. 7188 del 10/12/2020, secondo la quale l'applicazione delle misure di sicurezza richiede sempre l'apprezzamento in concreto della pericolosità sociale del condannato. Questo smentisce il ritenuto automatismo tra condanna e misura di sicurezza, tanto più che la massima citata nel provvedimento impugnato non chiarisce se, una volta ritenuta applicabile la misura di sicurezza, il giudice della cognizione debba limitarsi ad applicare la libertà vigilata e se gli sia o meno preclusa la scelta della misura di sicurezza detentiva. Tale seconda possibilità è esclusa dal combinato disposto degli artt. 216 e 217 cod. pen.. Per quanto il comma 4 dell'art. 215 cod. pen. reciti: "Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro", l'applicazione di questa previsione deve avvenire in correlazione col disposto dell'art. 216 cod. pen.. Del resto l'art. 417 cod. pen. non indica quale misura applicare. Opinare diversamente comporta profili di illegittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 215 cod. pen. per contrasto col principio di tassatività, consentendo al giudice di applicare una misura specifica quando la legge, come nel caso dell'art. 417 cod. pen. o dell'art. 7 legge n. 575 del 1965, non ne indica la specie. Nei casi come quello di Iamonte, non sottoposto nemmeno a misura di prevenzione al momento della commissione dei reati per i quali è stato condannato, non poteva farsi luogo all'applicazione di misura di sicurezza detentiva. E questo indipendentemente da ogni valutazione in ordine alla concreta applicazione rimessa, con giudizio sulla attuale pericolosità, al Magistrato di sorveglianza. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e non merita, dunque, accoglimento. 1.L'ordinanza oggetto di impugnazione ha ritenuto di respingere la richiesta di revoca della misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione di [OSCURATO:PERSONA] a casa di lavoro o colonia agricola, in quanto applicata in conformità alla previsione dell'art. 417 cod. pen. ed in dipendenza della sua condanna irrevocabile, tra l'altro, per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.. 1.1 La decisione è avversata dal condannato con argomentazioni che prospettano l'erroneità della statuizione, perché adottata per effetto della concezione che stabilisce un nesso di necessitata ed automatica applicazione della misura di sicurezza detentiva all'atto dell'affermazione della responsabilità per determinate fattispecie di reato, mentre, al contrario, il giudice della cognizione avrebbe dovuto limitarsi a sottoporre il ricorrente alla libertà vigilata. A ben vedere, l'incidente di esecuzione era stato introdotto sul presupposto dell'illegalità della misura in questione, perché determinazione che la legge penale non consentirebbe nelle condizioni specifiche di Iamonte. 1.2 L'art. 417 cod. pen. stabilisce che "è sempre ordinata una misura di sicurezza" nei confronti di chi sia condannato "per i delitti di cui agli artt. 416 bis e 416 ter cod. pen." in quanto persona "socialmente pericolosa" che, a mente dell'art.202 cod. pen., può essere sottoposta alle misure di sicurezza. In tal modo ha recepito la massima di esperienza per cui un soggetto che abbia fatto parte di una consorteria di tipo mafioso, la quale si è affermata in un determinato contesto territoriale grazie alla forza di intimidazione che promana dal vincolo associativo ed all'effetto di assoggettamento omertoso che ne deriva, sia portatore di notevole caratura criminale. In ordine ai presupposti per poter applicare l'art 417 cod. pen. è sussistente un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. La tesi più tradizionale sostiene che «In tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità in concreto.(In motivazione la Corte ha aggiunto che tale accertamento dovrà, comunque, essere svolto dal magistrato di sorveglianza, alla luce degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e del comportamento del condannato durante e dopo l'espiazione della pena, al momento dell'esecuzione della misura)» (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone ed altri, Rv. 281999; Sez. 6, n. 2025 del 21/11/2017, dep. 2018, Ambesi, Rv. 272023; Sez. 6, n. 44667 del 12/5/2016, Pg in proc. Camarda, Rv. 268678; Sez. 5, n. 38108 del 8/7/2015, Perri, Rv. 265006; Sez. 1, n. 7196 del 12/1/2011, Inzerillo, Rv. 249224). Un orientamento di più recente formazione, al contrario, assume che l'attuale disciplina, come introdotta dalla legge n. 663 del 1986, pretende che l'applicazione delle misure di sicurezza personali sia frutto dell'accertamento, da parte del giudice procedente, che il responsabile del reato sia persona socialmente pericolosa, giudizio che deve essere seguito dalla verifica, demandata alla magistratura di sorveglianza, del permanere della menzionata condizione di pericolosità sociale, intesa come accentuata possibilità di commettere, in futuro, altri reati e desunta dalla gravità dei fatti-reato commessi, ma anche dai fatti successivi e dal comportamento tenuto dal condannato durante, e dopo, l'espiazione della pena secondo i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 11055 del 2/3/2010, Mazzurco, Rv. 246789; Sez. 3, n. 29407 del 17/4/2013, L., Rv. 256900). I medesimi principi generali sono stati affermati anche nei riguardi di chi sia stato condannato per fatti di criminalità organizzata. Invero, dopo la ricordata modifica introdotta dalla legge n. 663 del 1986 non può configurarsi alcuna presunzione semplice di pericolosità nemmeno in caso di condanna per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, richiedendosi sempre la verifica in concreto della probabilità di futura reiterazione di reati. 1.3 Nel caso in esame applicazione della misura di sicurezza detentiva è stata decisa in sede di cognizione con pronuncia già divenuta irrevocabile, rispetto alla quale non è consentito sollevare contestazioni postume in fase esecutiva per lamentare carenze motivazionali della decisione, che, seppur fossero anche sussistenti, avrebbero dovuto e potuto essere fatte valere con la proposizione del ricorso per cassazione. In altri termini, anche qualora volesse accedersi all'orientamento più garantista e censurare l'applicazione automatica a Iamonte dell'assegnazione alla casa di lavoro o a colonia agricola, tuttavia l'operata scelta della misura è coperta dal giudicato di condanna e non può più essere rimessa in discussione. Inoltre, la stessa non si pone nemmeno in contrasto con le disposizioni costituenti il parametro normativo di riferimento. Invero, alla stregua della prospettazione operata in ricorso e della formulazione testuale della norma ivi richiamata, al giudice della cognizione non è precluso in assoluto imporre la misura di sicurezza detentiva, richiedendosi soltanto, ai sensi dell'art. 215, comma 4, cod. pen., che sia motivata la scelta operata per la sua imposizione e per la tipologia di misura, specie se caduta su quella più afflittiva in luogo della libertà vigilata. Se, dunque, il sistema normativo conferisce al giudice che procede in fase di cognizione il potere di valutare in via discrezionale la pericolosità dell'imputato e di individuare quale limitazione della libertà personale, da eseguire in aggiunta e dopo l'espiazione della pena in senso stretto, sia necessario applicare al condannato per delitto, non può censurarsi l'opzione della misura di sicurezza detentiva perché immotivata, oppure giustificata in termini incongrui o non soddisfacenti. La scelta operata si mantiene entro i limiti consentiti dalla legge penale quanto a presupposti legittimanti e tipologia di misura, risultando perfettamente legale, ossia corrispondente alla previsione normativa, mentre qualsiasi censura che si appunti sulla giustificazione fornitane dal giudice deve mantenersi entro l'ambito del giudizio stesso di cognizione senza poter fondare argomento per l'incidente di esecuzione. Per le considerazioni svolte il ricorso va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a