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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32211/2026

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NNI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA] ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e condannato alla pena di anni

1. mesi 10 di reclusione ed euro 4.000 di multa.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.

Rilevato che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto (diversa tipologia di sostanze detenute, commissione del fatto sulla pubblica via); considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NNI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA] ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e condannato alla pena di anni 1. mesi 10 di reclusione ed euro 4.000 di multa. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. Rilevato che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto (diversa tipologia di sostanze detenute, commissione del fatto sulla pubblica via); considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
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