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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28149/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 3,xrilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione aggravato; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso deduce violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nel delitto previsto dall'art. 624 cod. pen.; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che rientrano nella nozione di «privata dimora» i luoghi utilizzati per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata in modo riservato e al riparo da intrusioni esterne, ove il rapporto tra luogo e persona sia connotato da una certa stabilità e non da mera occasionalità e sempre che il luogo non sia accessibile a terzi senza consenso del titolare (Sez.

U, n. 31345 del 23/03/2017, D'amico, Rv. 270076 - 01), sicché, in base a tale nozione, possono rientrare i locali destinati ad asili nido, trattandosi di luoghi stabilmente caratterizzati da particolare riservatezza e accessibili solo previo consenso del gestore onde podi al riparo da intrusioni esterne, anche in ragione della tutela del minore (Sez. 5, n. 5755 del 19/12/2022, dep. 2023, Bettera, Rv. 284219 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 3,xrilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione aggravato; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso deduce violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nel delitto previsto dall'art. 624 cod. pen.; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che rientrano nella nozione di «privata dimora» i luoghi utilizzati per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata in modo riservato e al riparo da intrusioni esterne, ove il rapporto tra luogo e persona sia connotato da una certa stabilità e non da mera occasionalità e sempre che il luogo non sia accessibile a terzi senza consenso del titolare (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'amico, Rv. 270076 - 01), sicché, in base a tale nozione, possono rientrare i locali destinati ad asili nido, trattandosi di luoghi stabilmente caratterizzati da particolare riservatezza e accessibili solo previo consenso del gestore onde podi al riparo da intrusioni esterne, anche in ragione della tutela del minore (Sez. 5, n. 5755 del 19/12/2022, dep. 2023, Bettera, Rv. 284219 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M