CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 00472/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA nel procedimentocamerale per la correzione di errore materiale d’ufficio ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c.tra le parti [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 5986/2025 depositata il 6 marzo 2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con istanza in data 13 maggio 2025 la [OSCURATO:SOCIETA]., quale società incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , già [OSCURATO:SOCIETA].,ha sollecitato l’esercizio da parte della Corte del potere di correzione d’ufficio degli errori materiali contenuti nell’ordinanza n. 5986 del 2025 laddove aveva indicato il suo legale rappresentante nella persona di [OSCURATO:PERSONA] anziché di [OSCURATO:PERSONA] e i difensori dell’altra ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. negli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anziché negli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e laddove aveva disposto la condanna alle spese della parte ricorrente soccombente a favore dell’Agenzia delle Entrate rimasta intimata; rilevato che con decreto presidenziale del 16 giugno 2025 veniva disposta l’iscrizione a ruolo del procedimento e che l’adunanza per la decisione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 - bis.1 c.p.c. , veniva fissata per il 10 dicembre 2025; rilevato che le difese delle parti ed il Pubblico Ministero , regolarmente avvisati dell'odierna adunanza camerale, non hanno presentato memorie per le osservazioni; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che la correzione dell’errore materiale dei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., può essere chiesta dalla parte interessata con ricorso o essere «rilevata d’ufficio dalla Corte»ed è, in ogni caso, disposta, ai sensi dell’art. 375 comma 2 n.4 bis c.p.c., con ordinanza in camera di consiglio all’esito del procedimento delineato dall’art. 380-bis.1 c.p.c., secondo cui della fissazione del ricorso in camera di consiglio è data comunicazione almeno sessanta giorni prima dell’adunanza al pubblico ministero e agli avvocati delle parti, quindi, non alla parte rimasta intimata; rilevato che il procedimento di correzione dell’errore materiale è ritenuto dalla giurisprudenza della Corte applicabile anche nell’ipotesi di erronea attribuzione delle spese relative al procedimento di cassazione alla parte intimata che non si sia costituita, in violazione dell’art. 91 c.p.c. che suppone la condanna alle spese a favore della sola parte che le abbia effettivamente sostenute per la partecipazione al giudizio e lo svolgimento dell’attività difensiva; rilevato che l’erronea attribuzione delle spese alla parte rimasta intimata integra un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391 bis c.p.c., rilevabile ictu oculidal testo del provvedimento , al pari dell’omessa pronuncia sulle spese di lite o sull’istanza di distrazione del difensore, dal momento «che l'eliminazione della statuizione di condanna del soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte, la quale risulta, però, non costituitasi in giudizio - come, del resto, attestato nello stesso provvedimento - adempie alla necessità di adottare un pronuncia consequenziale di carattere accessorio a contenuto normativamente obbligato, non implicante alcuna discrezione valutativa da parte del giudice, così rientrando nell'ambito proprio della configurazione dei presupposti di fatto che giustificano il ricorso al procedimento di correzione degli errori e delle omissioni materiali »(Cass. 12185 del 2020 in motivazione; Cass .n. 16174del 2018; Cass. n. 17432 del 2011 ; Cass n. 15797 del 2005 ) ; rilevato che, nel caso di specie, risulta nell’intestazione dell’ordinanza che l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata mentre nelle ultime due righe della motivazione si legge che “Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo” dove si legge che la Corte “ Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre alle spese prenotate a debito.”; ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la correzione dell’errore risultante dal testo del provvedimento attraverso l’eliminazione della statuizione sulle spese a favore dell’Agenzia delle Entrate intimata; ritenuto, altresì, che sussistano i presupposti per la correzione degli errori materiali contenuti nell’intestazione dell’ordinanza in relazione all’identità del legale rappresentante della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.a e dei difensori dell’altra ricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; P.Q.M Dispone la correzione degli errori materiali contenuti nell’ordinanza della Cortedel [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 5986 in modo tale che: a) laddove nell’intestazione si legge : [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (PEC: tonio.di.iacovo@ cert.studiopirola.com), C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] (PEC: delia.berto@ cert.studiopirola.com), C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], e [OSCURATO:PERSONA] (PEC: benedetta.rossi@ cert.studiopirola.com), C.F. [OSCURATO:PERSONA] 65C67 H501D, fax 06 570282739, elettivamente domiciliate presso i loro domicili digitali (PEC sopra indicate e risultanti dal [OSCURATO:PERSONA] - ReGIndE), nonché fisicamente presso i medesimi in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 122 ([OSCURATO:PERSONA])”, debba leggersi: “ [OSCURATO:PERSONA].A. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (PEC: tonio.di.iacovo@ cert.studiopirola.com), C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] (PEC:delia.berto@ cert.studiopirola.com), C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], e [OSCURATO:PERSONA] (PEC: benedetta.rossi@ cert.studiopirola.com), C.F. [OSCURATO:PERSONA] 65C67 H501D, fax 06 570282739 e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (PEC: carlo.romano.pec@ legalmail.it), C.F. RMN CRL70H18F839H, e [OSCURATO:PERSONA] (PEC: flaminiaferrucci@ ordineavvocatroma.org), C.F. [OSCURATO:PERSONA] 71T55 H501O, elettivamente domiciliata presso lo studio PwC – Tax and [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, al [OSCURATO:PERSONA], n. 29, 00154.” b) sianoeliminate, dalla motivazione , la frase “ Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.” e, dal dispositivo , la frase “ Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €.cinquemilaseicento/00,