CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34884/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20728/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via della Scrofa n. 64, presso lo studio Zunarelli e Associati, rappresentata e difesa dal prof. avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Comune di Trieste, in persona del suo Sindacop.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 200, presso lo studio dell’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] Accertamento avverso la sentenza n.25/01/15, depositata il 22 gennaio 2015, della Commissione tributaria regionaledel Friuli-[OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Bevagna S.r.l., sulla base di cinque motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 25/01/15, depositata il 22 gennaio 2015, con la quale la Commissione tributaria regionale del Friuli - [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l’appello proposto dal Comune di Trieste, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure recante annullamento di un avviso di accertamento emesso in relazione all’ICI dovuta dalla contribuente per gli anni 2006 e 2007. Il Comune di Triesteresiste con controricorso. Fissato all’udienza pubblica del 18 ottobre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti,che non hanno fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. –In via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso con dichiarazione che èstata notificata a controparte. 2. -Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, -nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, - ma pur sempre di carattere ricettizio, -poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, -così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857);e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980); 3. –Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti e nonricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. La Corte - dichiara estinto il giudizio; - compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera d