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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36403/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati di ricettazione e di introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi ascritti all'odierna ricorrente e i reati giudicati con la sentenza del 11/01/2019 del Tribunale di Milano, non è consentito in sede di legittimità, perché è fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e congruamente disattese dalla corte di merito (si veda la pag. 7 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, il suddetto motivo di ricorso risulta non consentito in sede di legittimità e anche manifestamente infondato, attenendo a un giudizio, quale quello del riconoscimento della sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra diversi reati ascritti al soggetto agente, e dunque rientrante nell'ambito della à definizione del trattamento sanzionatorio, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e sottratto, pertanto, al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da congrua motivazione; che, nel caso in esame, la Corte territoriale, ritenendo sussistente il vincolo della continuazione solamente tra i reati di ricettazione e di introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi oggetto del presente processo e i reati oggetto della sentenza della Corte d'Appello di Milano del 07/05/2021, sottolineando come solamente rispetto a questi sia possibile individuare un profilo di omogeneità spazio-temporale di realizzazione, quale espressione dell'unitarietà del progetto criminoso posto in essere dall'odierno ricorrente, a contrario, ha implicitamente motivato anche con riferimento all'impossibilità di ritenere parimenti sussistente un simile vincolo con i reati oggetto della diversa sentenza presa in considerazione dal ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 10 settem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati di ricettazione e di introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi ascritti all'odierna ricorrente e i reati giudicati con la sentenza del 11/01/2019 del Tribunale di Milano, non è consentito in sede di legittimità, perché è fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e congruamente disattese dalla corte di merito (si veda la pag. 7 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, il suddetto motivo di ricorso risulta non consentito in sede di legittimità e anche manifestamente infondato, attenendo a un giudizio, quale quello del riconoscimento della sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra diversi reati ascritti al soggetto agente, e dunque rientrante nell'ambito della à definizione del trattamento sanzionatorio, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e sottratto, pertanto, al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da congrua motivazione; che, nel caso in esame, la Corte territoriale, ritenendo sussistente il vincolo della continuazione solamente tra i reati di ricettazione e di introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi oggetto del presente processo e i reati oggetto della sentenza della Corte d'Appello di Milano del 07/05/2021, sottolineando come solamente rispetto a questi sia possibile individuare un profilo di omogeneità spazio-temporale di realizzazione, quale espressione dell'unitarietà del progetto criminoso posto in essere dall'odierno ricorrente, a contrario, ha implicitamente motivato anche con riferimento all'impossibilità di ritenere parimenti sussistente un simile vincolo con i reati oggetto della diversa sentenza presa in considerazione dal ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 10 settem
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