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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 maggio 2023

Cassazione n. 47344/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 19.5.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del medesimo Tribunale che, con provvedimento del 7.3.2023, aveva a sua volta rigettato l'istanza volta ad ottenere la revoca del sequestro preventivo della società [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA] che era stato disposto in data 26.3.2020 in relazione al fumus del delitto di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso;

2. ricorrono per cassazione, con unico ricorso, la Vallefuoco e la Cacciapuoti deducendo: 2.1 violazione di legge in relazione al delitto di cui all'art. 512-bis cod. peri. ed all'art. 321 cod. proc. pen.: ricordano, infatti, che il sequestro operato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl era stato esteso a tutto il patrimonio aziendale ed ai beni strumentali "... ivi comprese quelle società e/o ditte, direttamente o indirettamente riconducibili, se strumentali all'operatività della società madre"; aggiunge che, in data 10.1.2023, il Tribunale aveva revocato il sequestro della [OSCURATO:PERSONA] srl, del suo patrimonio e del beni strumentali, ivi compresi gli immobili oggetto del conferimento nel ramo di azienda ed integranti il 50% del capitale della [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA], con conseguente sopravvenuta illegittimità del vincolo cautelare imposto anche sul 50% di pertinenza delle odierne ricorrenti; segnala che il Tribunale ha ciò non di meno respinto l'appello prospettando un perículum astratto ed indefinito non tenendo conto del sopravvenuto dissequestro della [OSCURATO:PERSONA] srl che ha interrotto ogni rapporto di strumentalità rispetto alla persistenza o all'aggravamento delle conseguenze del reato per cui si procede; sottolinea che mai era stato prospettato l'inserimento della [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA] nello schema fraudolento della [OSCURATO:PERSONA] srl e la fittizietà della relativa intestazione delle quote laddove, nel contempo, il rischio insito nella ipotetica strumentalità della società rispetto agli scopi illeciti della [OSCURATO:PERSONA] srl doveva ritenersi ormai venuto meno con la revoca del sequestro e la restituzione della società alla procedura concorsuale che, di per sé, esclude ogni possibilità di reiterazione del reato;

3. la Procura Generale ha trasmesso le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020, insistendo per il rigetto del ricorso: rileva che il ricorso ripropone in questa sede la questione già affrontata in precedenza con riferimento ad analoga istanza di dissequestro e rispetto alla quale l'elemento di novità sarebbe rappresentato dal fallimento della [OSCURATO:PERSONA] srl di cui, tuttavia, il Tribunale ha correttamente evidenziato l'irrilevanza rimanendo inalterato il fumus relativo alla commissione dei reati di intestazione fittizia mentre il sequestro era stato esteso direttamente alla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] le cui vicende sono indipendenti dalla partecipazione al capitale sociale da parte di [OSCURATO:PERSONA] srl. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su rilievi manifestamente infondati ovvero non consentiti in questa sede.

1. Con ordinanza del 26.3.2020 il GIP del Tribunale di Napoli aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari ravvisando, a loro carico, gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di concorso esterno in associazione di stampo mafioso ed intestazione fittizia di beni con contestuale sequestro preventivo della società [OSCURATO:PERSONA] srl e del patrimonio aziendale in quanto ritenuti funzionali ai reati di cui ai capi 2) e 3) e fittiziamente loro intestati.

2. Con decreto del 16.4.2020, quindi, il medesimo ufficio aveva disposto il sequestro preventivo delle società facenti capo alla [OSCURATO:PERSONA] srl oltre che dei relativi beni strumentali e del relativo patrimonio aziendale, sul rilievo della loro strumentalità rispetto ai reati di cui ai capi 2) e 3) della provvisoria incolpazione e fittiziamente intesti ai fratelli Cesaro.

3. In data 2.3.2021, infine, il GIP aveva disposto il sequestro preventivo (sia impeditivo che preordinato alla confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen.) delle quote del capitale sociale e dei beni della [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA], partecipata al 50% dalla [OSCURATO:PERSONA] srl e, per l'altro 50%, appartenente alle due odierne ricorrenti e mogli, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

4. Tanto premesso, rileva il collegio che il Tribunale ha dato conto, in punto di fatto, che la [OSCURATO:PERSONA] srl è riconducibile al capoclan [OSCURATO:PERSONA] il quale ne aveva attribuito fittiziamente la titolarità prima a tale [OSCURATO:PERSONA] e, poi, ai due fratelli Cesaro e che aveva realizzato il centro commerciale "[OSCURATO:PERSONA]". [OSCURATO:PERSONA] srl, come pure si rileva dal provvedimento del Tribunale, in data 16.12.2014 aveva acquisito il 50'% del capitale della [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA] mediante il conferimento di otto immobili compresi nel complesso immobiliare del centro commerciale, concessi in locazione ad altra società denominata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. 4.1 Con ordinanza del 5.7.2022 il Tribunale di Napoli aveva rigettato l'appello che era stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale lo stesso Tribunale aveva respinto una prima istanza intesa a ottenere la revoca del sequestro preventivo della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]; con ricorso in cassazione, la difesa aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza di rigetto sul rilievo secondo cui la società era stata attinta dal provvedimento di sequestro in quanto la [OSCURATO:PERSONA] srl deteneva il 50% del suo capitale, mentre l'altro 50% era detenuto in parti uguali dalle due ricorrenti, ingiustamente pregiudicate essendo la società estranea all'ipotizzato schema fraudolento riguardante la capogruppo; nell'occasione si era dedotta l'insussistente del periculum in mora dal momento che il rischio di mala gestio come quello di reiterazione del reato, erano esclusi dalla presenza dell'amministratore giudiziario, rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, socio di maggioranza con il 50% del capitale di [OSCURATO:PERSONA] C21 s.r.I.. 4.2 Con sentenza n. n. 48301 del 24.11.2022 resa da questa stessa Sezione, la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi in quanto proposti per motivi generici e non consentiti.

5. Con una nuova istanza, proposta in data 3.2.2023, la Vallefuoco e la Cacciapuoti avevano chiesto la revoca del sequestro del 50% delle quote della società in quanto, nel frattempo, il sequestro della [OSCURATO:PERSONA] srl era stato revocato con restituzione alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 318 cod. crisi d'impresa; tale circostanza, secondo la difesa, avrebbe dovuto comportare anche e di conseguenza la revoca del sequestro delle quote delle due odierne ricorrenti che avevano impugnato, ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. il rigetto della loro istanza.

6. E' appena il caso di ribadire che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in siffatta nozione dovendosi peraltro comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che risultino così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli ed altro, Rv. 269656 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 01;Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093 - 01 e, in ogni caso, già Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01).

Va peraltro ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il sequestro preventivo di tipo impeditivo "implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del sequestro anche le cose in proprietà di terzo estraneo, se la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato stesso" (cfr., così, Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Cervino, Rv. 274691; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 3, n. 40480 del 27/10/2010, Orlando, Rv. 248741; Sez. 5, n. 11287 del 22/01/2010, Carne, Rv. 246358; Sez. 3, n. 1806 del 04/11/2008, dep. 2009, Pepe, Rv. 242262; da ultimo v.

Sez. 1, n. 31906 del 03/06/2022, Miraglia, non mass.).

Tanto premesso, l'ordinanza del Tribunale di Napoli non si presta a rilievi di legittimità sotto il profilo della violazione di legge: i giudici di merito hanno ritenuto che, nonostante l'intervenuto fallimento della [OSCURATO:PERSONA] srl ed il conseguente dissequestro, la situazione cautelare sia rimasta di fatto inalterata rispetto a quanto oggetto di valutazione nella precedente istanza di revoca del vincolo.

Ha spiegato, inoltre, che si verte in presenza di un sequestro adottato in funzione della adozione di una confisca obbligatoria e "... in tal caso la confiscabilità obbligatoria del bene surroga e supera l'accertamento dei presupposti della pertinenza e del periculum in mora in quanto il sequestro delle cose confiscabili non presuppone alcuna diagnosi di pericolosità connesso alla loro libera disponibilità" (cfr., pagg. 2-3 dell'ordinanza).

Per altro verso, ha elencato (cfr., ivi, pag. 3) in maniera minuziosa, tutti gli elementi che tuttora militano per la persistente utilizzabilità del bene per protrarre o aggravare il reato per cui si procede o le sue conseguenze.

D'altra parte, osserva il collegio che la circostanza secondo cui il dissequestro e la restituzione disposti in favore della procedura fallimentare abbiano compreso anche gli immobili oggetto del conferimento non è documentato e, anzi, proprio in quanto oggetto di conferimento, non si vede come essi potessero essere restituiti alla procedura fallimentare essendo invece parte del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA], tuttora oggetto di sequestro a fini di confisca sul rilievo della fittizietà della intestazione alle mogli degli imputati nel processo principale dove costoro rispondono del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen.

Quanto ai rapporti tra il sequestro finalizzato alla confisca e la procedura concorsuale, è appena il caso di richiamare il recente approdo delle SS.UU. di ((P questa Corte che, risolvendo un risalente contrasto, hanno affermato che l'avvio della procedura fallimentare non osta all'adozione o alla permanenza, ove già disposto, del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari (cfr., Sez.

U - , n. 40797 del 22/06/2023, [OSCURATO:PERSONA] snc, Rv. 285144 - 01).

7. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 19.5.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del medesimo Tribunale che, con provvedimento del 7.3.2023, aveva a sua volta rigettato l'istanza volta ad ottenere la revoca del sequestro preventivo della società [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA] che era stato disposto in data 26.3.2020 in relazione al fumus del delitto di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso; 2. ricorrono per cassazione, con unico ricorso, la Vallefuoco e la Cacciapuoti deducendo: 2.1 violazione di legge in relazione al delitto di cui all'art. 512-bis cod. peri. ed all'art. 321 cod. proc. pen.: ricordano, infatti, che il sequestro operato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl era stato esteso a tutto il patrimonio aziendale ed ai beni strumentali "... ivi comprese quelle società e/o ditte, direttamente o indirettamente riconducibili, se strumentali all'operatività della società madre"; aggiunge che, in data 10.1.2023, il Tribunale aveva revocato il sequestro della [OSCURATO:PERSONA] srl, del suo patrimonio e del beni strumentali, ivi compresi gli immobili oggetto del conferimento nel ramo di azienda ed integranti il 50% del capitale della [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA], con conseguente sopravvenuta illegittimità del vincolo cautelare imposto anche sul 50% di pertinenza delle odierne ricorrenti; segnala che il Tribunale ha ciò non di meno respinto l'appello prospettando un perículum astratto ed indefinito non tenendo conto del sopravvenuto dissequestro della [OSCURATO:PERSONA] srl che ha interrotto ogni rapporto di strumentalità rispetto alla persistenza o all'aggravamento delle conseguenze del reato per cui si procede; sottolinea che mai era stato prospettato l'inserimento della [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA] nello schema fraudolento della [OSCURATO:PERSONA] srl e la fittizietà della relativa intestazione delle quote laddove, nel contempo, il rischio insito nella ipotetica strumentalità della società rispetto agli scopi illeciti della [OSCURATO:PERSONA] srl doveva ritenersi ormai venuto meno con la revoca del sequestro e la restituzione della società alla procedura concorsuale che, di per sé, esclude ogni possibilità di reiterazione del reato; 3. la Procura Generale ha trasmesso le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020, insistendo per il rigetto del ricorso: rileva che il ricorso ripropone in questa sede la questione già affrontata in precedenza con riferimento ad analoga istanza di dissequestro e rispetto alla quale l'elemento di novità sarebbe rappresentato dal fallimento della [OSCURATO:PERSONA] srl di cui, tuttavia, il Tribunale ha correttamente evidenziato l'irrilevanza rimanendo inalterato il fumus relativo alla commissione dei reati di intestazione fittizia mentre il sequestro era stato esteso direttamente alla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] le cui vicende sono indipendenti dalla partecipazione al capitale sociale da parte di [OSCURATO:PERSONA] srl. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su rilievi manifestamente infondati ovvero non consentiti in questa sede. 1. Con ordinanza del 26.3.2020 il GIP del Tribunale di Napoli aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari ravvisando, a loro carico, gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di concorso esterno in associazione di stampo mafioso ed intestazione fittizia di beni con contestuale sequestro preventivo della società [OSCURATO:PERSONA] srl e del patrimonio aziendale in quanto ritenuti funzionali ai reati di cui ai capi 2) e 3) e fittiziamente loro intestati. 2. Con decreto del 16.4.2020, quindi, il medesimo ufficio aveva disposto il sequestro preventivo delle società facenti capo alla [OSCURATO:PERSONA] srl oltre che dei relativi beni strumentali e del relativo patrimonio aziendale, sul rilievo della loro strumentalità rispetto ai reati di cui ai capi 2) e 3) della provvisoria incolpazione e fittiziamente intesti ai fratelli Cesaro. 3. In data 2.3.2021, infine, il GIP aveva disposto il sequestro preventivo (sia impeditivo che preordinato alla confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen.) delle quote del capitale sociale e dei beni della [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA], partecipata al 50% dalla [OSCURATO:PERSONA] srl e, per l'altro 50%, appartenente alle due odierne ricorrenti e mogli, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. Tanto premesso, rileva il collegio che il Tribunale ha dato conto, in punto di fatto, che la [OSCURATO:PERSONA] srl è riconducibile al capoclan [OSCURATO:PERSONA] il quale ne aveva attribuito fittiziamente la titolarità prima a tale [OSCURATO:PERSONA] e, poi, ai due fratelli Cesaro e che aveva realizzato il centro commerciale "[OSCURATO:PERSONA]". [OSCURATO:PERSONA] srl, come pure si rileva dal provvedimento del Tribunale, in data 16.12.2014 aveva acquisito il 50'% del capitale della [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA] mediante il conferimento di otto immobili compresi nel complesso immobiliare del centro commerciale, concessi in locazione ad altra società denominata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. 4.1 Con ordinanza del 5.7.2022 il Tribunale di Napoli aveva rigettato l'appello che era stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale lo stesso Tribunale aveva respinto una prima istanza intesa a ottenere la revoca del sequestro preventivo della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]; con ricorso in cassazione, la difesa aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza di rigetto sul rilievo secondo cui la società era stata attinta dal provvedimento di sequestro in quanto la [OSCURATO:PERSONA] srl deteneva il 50% del suo capitale, mentre l'altro 50% era detenuto in parti uguali dalle due ricorrenti, ingiustamente pregiudicate essendo la società estranea all'ipotizzato schema fraudolento riguardante la capogruppo; nell'occasione si era dedotta l'insussistente del periculum in mora dal momento che il rischio di mala gestio come quello di reiterazione del reato, erano esclusi dalla presenza dell'amministratore giudiziario, rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, socio di maggioranza con il 50% del capitale di [OSCURATO:PERSONA] C21 s.r.I.. 4.2 Con sentenza n. n. 48301 del 24.11.2022 resa da questa stessa Sezione, la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi in quanto proposti per motivi generici e non consentiti. 5. Con una nuova istanza, proposta in data 3.2.2023, la Vallefuoco e la Cacciapuoti avevano chiesto la revoca del sequestro del 50% delle quote della società in quanto, nel frattempo, il sequestro della [OSCURATO:PERSONA] srl era stato revocato con restituzione alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 318 cod. crisi d'impresa; tale circostanza, secondo la difesa, avrebbe dovuto comportare anche e di conseguenza la revoca del sequestro delle quote delle due odierne ricorrenti che avevano impugnato, ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. il rigetto della loro istanza. 6. E' appena il caso di ribadire che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in siffatta nozione dovendosi peraltro comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che risultino così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli ed altro, Rv. 269656 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 01;Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093 - 01 e, in ogni caso, già Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01). Va peraltro ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il sequestro preventivo di tipo impeditivo "implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del sequestro anche le cose in proprietà di terzo estraneo, se la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato stesso" (cfr., così, Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Cervino, Rv. 274691; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 3, n. 40480 del 27/10/2010, Orlando, Rv. 248741; Sez. 5, n. 11287 del 22/01/2010, Carne, Rv. 246358; Sez. 3, n. 1806 del 04/11/2008, dep. 2009, Pepe, Rv. 242262; da ultimo v. Sez. 1, n. 31906 del 03/06/2022, Miraglia, non mass.). Tanto premesso, l'ordinanza del Tribunale di Napoli non si presta a rilievi di legittimità sotto il profilo della violazione di legge: i giudici di merito hanno ritenuto che, nonostante l'intervenuto fallimento della [OSCURATO:PERSONA] srl ed il conseguente dissequestro, la situazione cautelare sia rimasta di fatto inalterata rispetto a quanto oggetto di valutazione nella precedente istanza di revoca del vincolo. Ha spiegato, inoltre, che si verte in presenza di un sequestro adottato in funzione della adozione di una confisca obbligatoria e "... in tal caso la confiscabilità obbligatoria del bene surroga e supera l'accertamento dei presupposti della pertinenza e del periculum in mora in quanto il sequestro delle cose confiscabili non presuppone alcuna diagnosi di pericolosità connesso alla loro libera disponibilità" (cfr., pagg. 2-3 dell'ordinanza). Per altro verso, ha elencato (cfr., ivi, pag. 3) in maniera minuziosa, tutti gli elementi che tuttora militano per la persistente utilizzabilità del bene per protrarre o aggravare il reato per cui si procede o le sue conseguenze. D'altra parte, osserva il collegio che la circostanza secondo cui il dissequestro e la restituzione disposti in favore della procedura fallimentare abbiano compreso anche gli immobili oggetto del conferimento non è documentato e, anzi, proprio in quanto oggetto di conferimento, non si vede come essi potessero essere restituiti alla procedura fallimentare essendo invece parte del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA], tuttora oggetto di sequestro a fini di confisca sul rilievo della fittizietà della intestazione alle mogli degli imputati nel processo principale dove costoro rispondono del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. Quanto ai rapporti tra il sequestro finalizzato alla confisca e la procedura concorsuale, è appena il caso di richiamare il recente approdo delle SS.UU. di ((P questa Corte che, risolvendo un risalente contrasto, hanno affermato che l'avvio della procedura fallimentare non osta all'adozione o alla permanenza, ove già disposto, del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari (cfr., Sez. U - , n. 40797 del 22/06/2023, [OSCURATO:PERSONA] snc, Rv. 285144 - 01). 7. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pag
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