CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 24423/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Messina del 14/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria con la quale il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Messina ha respinto l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, proposta da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 147 cod. pen. e 47-ter, comma 1-ter, Ord. peri. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e vizio di motivazione ed insistendo per l'annullamento della stessa. 3. In data 5 aprile 2023 il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso per cassazione avendo il condannato, nelle more, ottenuto la detenzione domiciliare. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della rinuncia alla istanza conseguente l'avvenuta concessione della detenzione domiciliare in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità non seguono statuizioni ulteriori, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e pertanto esso non implica la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225-01). P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il