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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 47264/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 7 dicembre 2021, di conferma della sentenza del GUP del Tribunale di Macerata che lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione ed C 4.000 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 473 cod.pen.

Considerato che i due motivi di ricorso proposti con cui l'imputato deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati contestati risultano manifestamente infondati sottoponendo al Collegio doglianze in punto di fatto, volte ad alterare la ricostruzione della vicenda come correttamente ricostruita dai giudici del merito.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1'8 novembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 7 dicembre 2021, di conferma della sentenza del GUP del Tribunale di Macerata che lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione ed C 4.000 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 473 cod.pen. Considerato che i due motivi di ricorso proposti con cui l'imputato deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati contestati risultano manifestamente infondati sottoponendo al Collegio doglianze in punto di fatto, volte ad alterare la ricostruzione della vicenda come correttamente ricostruita dai giudici del merito. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 47264/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris