CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07252/2026

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ORDINANZAsul ricorso n. 26881/2024 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] - ARES 118 , in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura22877287/2019speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di volerricevere le comunicazioni e notifiche all’indirizzo di poRs.tGa .Ne.l ettronica11368/2017certificata indicato, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,[OSCURATO:PERSONA], n. 21.- Ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,1 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 37, presso il suo studio- controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6243/2024,depositata in data 4/10/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] indiceva una gara affidata per l’espletamentoall’[OSCURATO:PERSONA] (ARES 118).ARES stipulava il 2/8/2012 il contratto per i servizi di vigilanzaarmata e portierato fiduciario dal 27/8/2012, per 36 mesi, con ilcompenso di euro 981.295,20, con l’[OSCURATO:PERSONA] diRoma, mandataria dell’ATI, costituita il [OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui eranomandanti la SECURITAS [OSCURATO:PERSONA] (poi costituita dopo il recessocome nuova mandataria), la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.La mandataria [OSCURATO:PERSONA] di Roma conferival’azienda, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla società [OSCURATO:PERSONA].Con nota del prefetto del 16/10/2014 si disponeva interdittivaantimafia, in ragione dei tentativi di infiltrazione mafiosa inMetronotte.ARES comunicava di aver avviato il procedimento per ottenere ilprovvedimento di recesso ex art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 159 del2011.Il recesso veniva disposto da ARES il 3/12/2014.2. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 4532/2015 del 24/3/2015, annullaval’interdittiva antimafia.2 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026ARES in data 8/5/2015 avviava il procedimento di revoca delrecesso.In data 17/6/2015 ARES non revocava il recesso, ma disponevala prosecuzione del rapporto con le società mandanti, a decorrere dal5/12/2015.3. [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 8053 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] accoglieva il ricorsodella società [OSCURATO:PERSONA].4.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4539 del 18/9/2015,annullava la sentenza del Tar, confermando la legittimitàdell’interdittiva antimafia.5.

La società [OSCURATO:PERSONA] inviava fatture per euro 318.647,25 adARES 118, il 26/1/2015.Successivamente inviava diffida del 4/2/2015.6.

Nelle more veniva costituita mandataria la SECURITASMetronotte, ex art. 37, comma 18, del d.lgs. n. 163 del 2006.7.

La società [OSCURATO:PERSONA], originaria mandataria, dopo il recesso,chiedeva l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di ARESper la somma di euro 424.465,63.8.

Proponeva opposizione ARES 118, deducendo, fra l’altro, chealla mandataria originaria non spettava comunque l’intero valore deiservizi, ma solo una parte ex art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 159 del2011.9.

Il tribunale di Roma, con sentenza del 12/8/2021, rigettaval’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.Reputava, da un lato, la legittimità del recesso operato da ARESex art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011.Di qui la necessità della stipula di un nuovo contratto d’appaltoex art. 37, comma 18, del d.lgs. n. 163 del 2006 «conun’associazione diversa».3 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026La stazione appaltante aveva deciso di proseguire il rapporto adecorrere dal 5/12/2014 con l’ATI recante come mandataria laSECURITAS [OSCURATO:PERSONA] e come mandanti la [OSCURATO:PERSONA] ela [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.D’altro lato, quanto al credito contestato, l’ingiunzione si fondavasul mancato adempimento delle fatture per le quali la Metronotteaveva provveduto a diffidare ARES il 4/2/2015.L’informativa aveva inciso sulla prosecuzione dei rapporti incorso, ma non anche sui diritti patrimoniali acquisiti in costanza diregolare contratto.Trattavasi di servizi riferite ad un’epoca anteriore al recesso.Per ARES 118, la [OSCURATO:PERSONA] dal dicembre 2013 avrebbeiniziato a svolgere esclusivamente il servizio di vigilanza armatapresso la centrale operativa sita sulla [OSCURATO:PERSONA],mentre le fatture si riferivano ai diversi servizi di vigilanza armatapresso la sede di via Portuense n. 240 e presso la sede direzionalenonché i servizi di accoglienza presso la centrale operativa.[OSCURATO:PERSONA] aveva svolto servizi esclusivamente divigilanza armata presso la centrale operativa di ARES 118.Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA], sino alla data del recesso esercitato il5/12/2014, aveva prestato i servizi di vigilanza armata presso viaPortuense n. 240, mentre la [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto ilservizio di vigilanza armata presso la centrale operativa, sullacirconvallazione Gianicolense, a partire dal 1/12/2013.Le fatture, ad avviso del tribunale, si riferivano a servizi prestatipersonalmente dalla mandataria.In ordine al quantum dovuto veniva richiamata la sentenzadell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 23 del 2020, per laquale gli appalti dei lavori erano accomunati ai contratti di fornituradi beni e servizi.4 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il pagamento doveva attenere al valore delle opere già eseguiteed al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente.Tale limite non era applicabile nella fattispecie in esame.10.

Avverso la sentenza proponeva appello ARES.10.1.

Con il primo motivo di gravame lamentava che il tribunale,pur avendo riconosciuto che parte delle prestazioni incorporate nellefatture, emesse da città di [OSCURATO:PERSONA], erano state inveceeseguite da [OSCURATO:PERSONA], non aveva però scorporato il valoredelle stesse, sia per riconoscere il minor credito della societàoriginariamente mandataria, sia per riconoscere l’assenza dilegittimazione ad agire per tale domanda.10.1.

Con il secondo motivo di impugnazione si deduceval’erronea applicazione della disciplina di cui all’art. 94 del d.lgs. n.159 del 2011, essendo stato computato il valore integrale dellarichiesta, in luogo dell’indennità di cui all’art. 2041 c.c.; non potevaessere riconosciuta la domanda nella sua interezza, «per la mancataproposizione (in comparsa) della specifica domanda diriconoscimento dell’indennità o, in subordine, per la mancatariduzione del credito e comunque elisione degli interessi moratori edel regime fiscale Iva sulle somme poiché non dovuti nelle condannedisposta ai sensi dell’art. 2041 c.c.».Il tribunale avrebbe dovuto riconoscere l’applicabilità dell’art. 94del d.lgs. n. 159 del 2011, essendo erronea l’affermazione per cui ilvalore delle utilità conseguite si applicava solo alle prestazioni resea seguito del provvedimento (eseguite solo in parte) e non quellerese sino ad allora (già eseguite).Si trattava di servizi eseguiti solo in parte per i quali Metronottenon era stata remunerata, trovando applicazione la clausola disalvaguardia.5 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026La soluzione del tribunale confliggeva con quanto statuitodall’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato con la sentenza n. 14del 2021.Doveva essere riconosciuto solo il valore delle opere già eseguitenon i corrispettivi oggetto di pattuizione negoziale originaria; sitrattava solo delle somme spettanti a titolo di indennità, ex art. 2041c.c., con la decurtazione del 10% del corrispettivo, dovendo essereescluso l’utile di impresa e non potendo applicarsi gli interessimoratori e neppure l’Iva, previsti per i corrispettivi.Tuttavia, «in mancanza nella comparsa di costituzione diMetronotte della domanda di pagamento ex art. 2041, alcunasomma avrebbe potuto essere riconosciuta alla medesima».10.3.

Con il terzo motivo di gravame si deduceva l’erroneavalutazione sulla soccombenza, con la richiesta di condanna allaripetizione restituzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed in favore diARES delle somme che la stessa appellata aveva ottenuto, in ragionedell’esecuzione del titolo se non sospeso.11.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6243/2024depositata il 4/10/2024, rigettava l’appello, confermando lasentenza impugnata.11.1.

In relazione al primo motivo, lo reputava infondato.Il tribunale aveva correttamente accertato che le fatture azionateerano riferibili a servizi prestati personalmente dalla mandataria eche la [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto solo il servizio di vigilanzaarmata presso la centrale operativa, sita nella circonvallazioneGianicolense, a partire dal 1/12/2013.Non doveva essere scomputata la somma pari ad euro162.672,64 oltre Iva, già fatturata, corrispondente alle prestazionieffettuate dalla [OSCURATO:PERSONA].6 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026Le fatture provenivano da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mandataria,e afferivano ai servizi di vigilanza armata della sede legale di viaPortuense 240, di portierato presso la sede legale di via Portuense240 e di vigilanza armata della sede centrale operativa di ARES sullacirconvallazione Gianicolense (quindi i servizi svolti dalla mandanteRoma [OSCURATO:PERSONA]), all’interno dell’ospedale [OSCURATO:PERSONA].Le fatture numeri 301 del 2014,302 del 2014,303 del 2014 e 304del 2014 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] erano relative a servizigià fatturati da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di mandataria.Era destituita di fondamento la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] nonavesse alcun mandato all’incasso di somme relative a prestazionirese dalle mandanti facenti parte dell’ATI o, comunque, non avessealcun interesse alla riscossione perché si trattava di mandatogratuito.L’art. 9 del contratto d’appalto prevedeva, infatti, che lamandataria avrebbe potuto fatturare i corrispettivi dovuti per iservizi svolti dalle mandanti.Tra l’altro, quanto all’adempimento liberatorio ex art. 1188 c.c.da parte di ARES alla mandante [OSCURATO:PERSONA], l’appellanteARES non aveva prodotto in giudizio alcun documento checonsentisse di dimostrare di avere effettivamente provveduto aliquidare in favore della mandante gli importi di cui alle fatturepredette.11.2.

Anche il secondo motivo era infondato.Si faceva riferimento al valore delle prestazioni già eseguite, conil limite delle utilità conseguite.Tale valore poteva essere coincidente con il prezzo contrattualepattuito tra le parti.7 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il prezzo stabilito in seguito ad una procedura di gara ad evidenzapubblica doveva infatti coincidere con il miglior prezzo di mercatoconseguibile e, quindi, con il valore di mercato della prestazione.Trattandosi poi di prestazioni tipologicamente prefissate estandardizzate, dal carattere ripetitivo, nel corso della durata, conpagamenti periodici, le stesse non potevano avere un’utilità diversarispetto alle prestazioni periodiche già pagate, salvo diversadimostrazione, da parte della stazione appaltante, di aver conseguitodalle prestazioni ripetitive già eseguite e non ancora pagate un’utilitàinferiore rispetto alle prestazioni periodiche già eseguite e pagate.Doveva tenersi conto anche del procedimento obbligatorio direvisione dei prezzi ex art. 109 del d.lgs. n. 163 del 2006.11.3.

Il terzo motivo era infondato stante la conferma dellasentenza di primo grado e la soccombenza di ARES in entrambi igradi di giudizio.12.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’azienda regionale emergenza sanitaria, ARES 118, depositandoanche memoria scritta.13.

Ha resistito con controricorso città di [OSCURATO:PERSONA] cooperativa in amministrazione straordinaria.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazioneex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. ovvero falsa ed erroneaapplicazione al caso di specie di norma di diritto in rapporto all’art.94 del d.lgs. n. 159/2011, art. 37 del d.lgs. n. 163/2006, inriferimento agli articoli 1362, 1363 e 1367 c.c., in relazione allapresunta presenza e persistenza del potere di rappresentanza delmandatario per il pagamento di tutte le imprese in esito alloscioglimento del contratto e del rapporto di ATI in ipotesi di8 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026interdittiva antimafia ed in relazione all’art. 100 c.p.c. in relazioneall’interesse ad agire e titolarità del diritto in contesa».In sostanza, il motivo censura la sentenza d’appello, laddove nonha tenuto conto del venir meno del rapporto di mandato, a seguitodel recesso della stazione appaltante ARES 118, per intervenutainterdittiva antimafia nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], qualesocietà mandataria dell’ATI, aggiudicataria dell’appalto.Ed infatti, ad avviso della ricorrente, risulta pacificamente che leprestazioni oggetto del decreto ingiuntivo sono state eseguite dallamandante dell’ATI, [OSCURATO:PERSONA], come indicato nelle stessefatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] che, sulle corrispondenti preteseeconomiche, indicava l’acronimo RUS.Le fatture numeri 301/2014, 302/2014, 303/2003 e 304/2014,emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] per euro 162.372,64 oltre Iva,erano ricomprese tra le fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA], che avevachiesto per sé anche tali somme, spettanti alla mandante.La questione consisteva, dunque, nello stabilire se Metronottepotesse legittimamente pretendere il pagamento di somme spettantialla mandante [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ricevuto l’interdittivaantimafia ed il recesso conseguente dal contratto, ai sensi dell’art.94 del d.lgs. n. 159 del 2011.In realtà, per la ricorrente, una volta intervenuta l’interdittivaantimafia, la stazione appaltante deve recedere dai contratti, fattosalvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborsodelle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delleutilità conseguite.Si tratterebbe di un potere vincolato della stazione appaltante.A seguito del recesso disposto il 3/12/2014, dunque, si sarebberoverificati tre effetti: 1) il rapporto è proseguito, ai sensi dell’art. 37,comma 18, del d.lgs. n. 163 del 2006 con la [OSCURATO:PERSONA],9 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026la SECURITAS e la [OSCURATO:PERSONA]; 2) v’è stata dunque l’estinzionedel contratto di appalto e di ATI, con il venir meno di ogni poteredella mandataria di reclamare pagamenti per conto del mandanti; 3)è stato conseguentemente stipulato un nuovo contratto di appaltocon altra, nuova e diversa ATI, avente composizione diversa daquella che aveva concluso l’originario contratto d’appalto, ormaiestinto per intervenuto recesso della PA.Di qui l’erronea affermazione della Corte d’appello, per la qualeMetronotte, pur dopo tali vicende, accadute nel 2014, l’annosuccessivo e, quindi, nel 2015 fosse ancora titolare dei poteri diprocedere per il recupero di somme maturate dalla Roma UnionSecurity (mandante), relative a prestazioni da quest’ultima eseguite,in considerazione dell’estinzione del mandato e dell’esistenza di altraATI, in sostituzione della precedente.Del resto, alla mandataria di un ATI è riconosciuta larappresentanza delle mandanti, ma fino all’estinzione del rapporto.Pertanto, si sarebbe verificata l’estinzione del mandato, ai sensidell’art. 1722 c.c., estinguendosi il mandato anche per la morte,l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario.Per la ricorrente, poi, l’estinzione del mandato dovevariconoscersi anche sulla scorta dell’art. 94 del d.lgs. n. 159 del 2011.Dopo il recesso dal contratto, dunque, si era verificato il venirmeno dell’ATI originaria, oltre alla cessazione dell’interesse tutelabiledella [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria, considerata la gratuitàdell’incarico, venendo meno anche il diritto all’incasso per prestazioniposte in essere da terzi, non avendo le parti raggiunto alcun accordoin tal senso.Il soggetto che succede alla mandataria, dopo l’estinzione delmandato, sarebbe un operatore del tutto diverso e nuovo rispetto aquello precedente.10 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026Pertanto, quanto meno per la somma di euro 162.672,64 oltreIva (euro 198.460,62 con Iva), la richiesta di pagamento da partedella originaria mandataria [OSCURATO:PERSONA] era illegittima.Sarebbe mancato anche l’interesse ad agire da parte diMetronotte, in quanto la mandante da sola si era già attivata perottenere il pagamento diretto dall’amministrazione delle proprieprestazioni.Senza contare che [OSCURATO:PERSONA] nell’epigrafe dell’originario ricorsoper decreto ingiuntivo, ha affermato di agire non in qualità dimandataria dell’ATI, ma in proprio.Sarebbe errata anche l’ulteriore affermazione della Corted’appello, laddove ha ritenuto sussistere la legittimazione attiva dellaoriginaria mandataria, in virtù dell’art. 9 del contratto stipulato tra leparti.Si sarebbe verificata una violazione dei criteri di ermeneuticacontrattuale.2.

Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la«violazione ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. ovvero omessapronuncia e falsa ed erronea applicazione al caso di specie di normadi diritto in rapporto agli articoli 94 d.lgs. n. 159 del 2011, art. 2041c.c. ed articoli 99 e 112 c.p.c., in relazione alla domanda dipagamento dei corrispettivi contrattuali ed al mancatoriconoscimento di assenza di domanda di pagamento di somme perindebito arricchimento formulata dalla mandataria [OSCURATO:PERSONA]».La Corte d’appello ha riconosciuto che la somma dovuta aMetronotte era non quella contrattualmente prevista, ma quella«eventualmente dovuta ai sensi dell’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 159del 2001», ovvero «il pagamento del valore delle opere già eseguitee il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente,nei limiti delle utilità conseguite».11 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026Pertanto, il credito era riferito alla fattispecie civilisticadell’indebito arricchimento della PA.Tuttavia, la Corte d’appello ha omesso di pronunciare sulla«domanda di rigetto della domanda di pagamento formulata da ARESper l’assenza di una conclusione negli atti di [OSCURATO:PERSONA] tesa adottenere il riconoscimento di tale indebito arricchimento consideratoche la controparte ha sempre solo proposto e coltivato l’azione dipagamento per le somme ritenute dovute come corrispettivocontrattuale».Ed infatti, con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo ARES hacontestato che le somme eventualmente dovute non potevanointegrare corrispettivi, ma dovevano essere intese come rimborsodei costi e, quindi, come indebito arricchimento.Dall’esame della comparsa di costituzione e risposta diMetronotte, però, emerge che la stessa «non ha proposto alcunaconclusione relativa alla condanna ai sensi dell’art. 2041 c.c. indanno di ARES (né ai sensi dell’art. 94 comma 2 d.lgs. 159/2011invero)».Nell’atto d’appello si era contestato espressamente che iltribunale non avrebbe potuto disporre alcuna condanna in danno diARES, proprio perché l’azione promossa da [OSCURATO:PERSONA] era dicarattere contrattuale; ma tale azione non poteva essere esperita,in quanto ai sensi dell’art. 94 del d.lgs. n. 159 del 2011 l’unicadomanda era quella di indebito arricchimento.La Corte d’appello sul punto non ha preso posizione alcuna.3.

Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la «violazioneex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. ovvero falsa ed erroneaapplicazione al caso di specie di norma di diritto in rapporto all’art.94 d.lgs. 159/2011, art. 2041 c.c. e d.lgs. 231/2001 in relazione alla12 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026domanda di pagamento degli interi corrispettivi ed al pagamentodegli interessi moratori».Nell’atto di appello ARES ha chiesto di riconoscere solo il valoredelle opere già eseguite, ma non i corrispettivi in misura integrale edoggetto di pattuizione negoziale originaria, ricomprendente anchel’utile di impresa.La Corte d’appello, invece, ha ritenuto che le somme spettantialla mandataria erano pari a quelle previste come corrispettivicontrattuali.La Corte territoriale avrebbe commesso «l’errore di considerareil limite massimo previsto dalla norma (utilità conseguite) comelimite minimo delle somme spettanti all’Impresa».In realtà, il termine «utilità conseguita» dovrebbe rappresentarel’orizzonte entro il quale l’amministrazione era obbligata acorrispondere il versamento dovuto, ma tenendosi conto del valoredelle opere eseguite e del rimborso delle spese sostenute.La mandataria avrebbe dovuto offrire la prova in merito a talidue componenti.La somma di tali elementi non avrebbe mai potuto superare ilvalore dell’utilità conseguita che, semmai, poteva essere identificatacon il costo della prestazione previsto dal contratto stipulato all’esitodella gara pubblica.Se la somma dei due componenti fosse stata superiore all’utilitàconseguita, la Corte di merito avrebbe dovuto correggere il risultatoin riduzione.Il giudice di secondo grado non ha verificato se Metronotteavesse dato la prova del valore delle opere eseguite e dellaconsistenza delle spese sostenute.13 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026Inoltre, pur volendo sommare le due voci (valore delle opereeseguite e rimborso delle spese sostenute) doveva comunqueescludersi l’utile di impresa.4.

Il primo motivo è fondato.4.1.

Si premette che tale motivo attiene esclusivamenteall’importo richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo, dallaoriginaria mandataria [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle prestazionieseguite dalla mandante [OSCURATO:PERSONA], per la somma di euro162.672,64 oltre Iva.Con pieno accertamento di merito, la Corte d’appello hasottolineato che una parte delle prestazioni di cui alle fatture,utilizzate per la richiesta del decreto ingiuntivo, è relativa alleprestazioni eseguite esclusivamente dalla mandante.Per la Corte territoriale, infatti, solo la mandante Roma UnionSecurity ha provveduto al servizio di vigilanza armata presso la sedecentrale operativa di ARES sulla circonvallazione Gianicolense(«[d]ifatti le risultanze istruttorie hanno confermato che: 1) lefatture pervenivano da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di mandataria eafferivano ai servizi di vigilanza armata della sede legale di viaPortuense 240, di portierato presso la sede legale di via Portuense240 e di vigilanza armata della sede centrale operativa di ARES sullacirconvallazione Gianicolense ( n.d.r., quindi i servizi svolti dallamandante [OSCURATO:PERSONA]), all’interno dell’ospedale SanCamillo e che si trattava di due stabili diversi; 2) le fatture n.301/2014,302/2014, 303/2014 e 304/2014 emesse dalla RomaUnion Security erano relative a servizi già fatturati da [OSCURATO:PERSONA] inqualità di mandataria»).5.

Risulta pacificamente dagli atti che, a seguito della interdittivaantimafia che, in data 16/10/2014, ha interessato l’originaria societàmandataria, [OSCURATO:PERSONA], la stazione appaltante ha avviato il14 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026procedimento per ottenere il provvedimento di recesso, ex art. 94,comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011.Il recesso della stazione appaltante è intervenuto il 3/12/2014.5.1.

Va chiarito che il recesso, in ipotesi di interdittiva antimafia,costituisce provvedimento vincolato della pubblica amministrazione.Ed infatti, ai sensi dell’art. 94 comma 2, del d.lgs. n. 159 del2011, «qualora il prefetto non rilasci l’informazione interdittiva entroi termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di sommaurgenza di cui all’art. 92, comma 3 qualora la sussistenza di unacausa di divieto indicata nell’art. 67 o gli elementi relativi a tentatividi infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, ed all’art. 91,comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto,i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto alcomma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono daicontratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguitee il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente,nei limiti delle utilità conseguite».Costituisce principio giurisprudenziale costante quello per cui lapubblica amministrazione, in presenza di una interdittiva antimafia,è vincolata a disporre il recesso dal contratto già stipulato.6.

Risulta poi rilevante anche il contenuto dell’art. 95 del d.lgs.n. 159 del 2011, che disciplina l’ipotesi del recesso nei confrontidell’ATI, sia pure nella sola ipotesi dell’informativa antimafia cheriguarda la società mandante, e non alla mandataria, come avvieneinvece nel caso di specie.Stabilisce l’art. 95 citato che «[s]e taluna delle situazioni da cuiemerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 84, comma4, ed all’art. 91, comma 6, interessa un’impresa diversa da quellamandataria che partecipa ad un’associazione o raggruppamentotemporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui15 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026all’art. 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipantiquando la predetta impresa sia estromessa o sostituitaanteriormente alla stipulazione del contratto».7.

Pertanto, una volta accertato che la stazione appaltante ARES118 ha legittimamente disposto il recesso dal contratto, ex art. 94,comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, con un provvedimento di naturavincolata, a seguito di interdittiva antimafia, deve valutarsi l’effettodi tale recesso nell’ambito dell’ATI costituita per l’aggiudicazionedell’appalto, ove tale interdittiva riguardi la società mandataria.Se, infatti, l’interdittiva riguarda la società mandante, l’art. 95del d.lgs. n. 159 del 2011, prevede la non operatività dell’interdittivanei confronti delle altre imprese partecipanti, quando la mandantesia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione delcontratto.Tale normativa va posta, poi, a confronto con l’art. 37 del d.lgs.n. 163 del 2006 che si occupa proprio degli effetti della normativaantimafia nell’ambito dell’ATI, distinguendo l’ipotesi in cui ilprovvedimento riguardi la società mandataria da quello in cuiriguardi la società mandante, in sede di esecuzione del contratto.8.

Deve muoversi dalla considerazione che l’istitutodell’associazione temporanea di imprese si muove in direzione pro-competitiva, consentendo a imprese che non possiedono i requisitiper partecipare, da sole, alla gara ad evidenza pubblica, di ovviare atali carenze, attraverso la costituzione di un’associazionetemporanea di imprese, volta alla partecipazione ad un determinatoprocedimento di evidenza pubblica.L’ATI si confronta e si interfaccia con la stazione appaltante,esclusivamente attraverso la società mandataria, che è l’unica adavere rapporti diretti con la stazione appaltante, rappresentandol’interlocutore privilegiato della stessa.16 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026L’ATI, dunque, si fonda proprio sul rapporto di mandato, tantoche ai sensi dell’art. 37, comma 14, del d.lgs. n. 163 del 2006,applicabile nel caso di specie ratione temporis, «[a]i fini dellacostituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatorieconomici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivospeciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario».Si prevede, poi, all’art. 37, comma 15, che il mandato «deverisultare da scrittura privata autenticata.

La relativa procura èconferita al legale rappresentante dell’operatore economicomandatario.

Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca pergiusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante».Emerge, dunque, in modo chiaro che la normativa intendeprivilegiare il rapporto tra stazione appaltante e mandataria.

Ilmandato collettivo non determina un centro autonomo diimputazione giuridica, ma è finalizzato ad agevolare la p.a.appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici(Cass., sez. 3, 29/12/2011, n. 29737).Proprio per questo, ai sensi del comma 16 dell’art. 37 citato «[a]lmandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale,dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte leoperazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anchedopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ognirapporto.

La stazione appaltante, tuttavia, può far valeredirettamente le responsabilità facenti capo ai mandanti».8.1.

Se la posizione occupata dalla mandataria, nell’ambitodell’ATI, è di assoluto rilievo, altro principio fondamentale dellanormativa concernente le associazioni temporanee di imprese èquello della stabilità dell’ATI per tutto il corso della gara e, anche, infase di esecuzione, salvo le ipotesi speciali di cui all’art. 37, commi18 e 19, che riguardano, rispettivamente, il venir meno, per varie17 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026ragioni, della mandataria o di una delle mandanti (ipotesi poi traslateall’art. 48, commi 17 e 18, del d.lgs. n. 50 del 2016; anche all’art.48, commi 19-bis e 19-ter che estendono la possibilità di mutarel’assetto dell’ATI anche in corso di gara; artt. 68 e 97 d.lgs. n. 36 del2023).L’art. 37, comma 9, infatti, dispone che «[è] vietatal’associazione in partecipazione.

Salvo quanto disposto ai commi 18e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione deiraggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrentirispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede diofferta».9.

Nella specie, dunque, ci si trova proprio dinanzi ad un’ipotesieccezionale, in cui è consentito il mutamento della compagine cherappresenta l’associazione temporanea di imprese, in quanto ilprovvedimento interdittivo antimafia ha colpito la società mandatariaMetronotte.L’art. 37, comma 18, del d.lgs. n. 163 del 2006, in tal casoprevede specificatamente che «[i]n caso di fallimento del mandatarioovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casiprevisti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante puòproseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico chesia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codicepurché abbia i requisiti di qualificazione adeguati e lavori o servizi oforniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni lastazione appaltante può recedere dall’appalto».L’art. 37, comma 19, del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede, invece,che in caso di interdittiva antimafia che colpisca la società mandante,il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante18 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenutoall’esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti.Ciò, proprio per la peculiare rappresentatività del mandatarioche, come detto, costituisce interlocutore privilegiato nei confrontidei rapporti con la stazione appaltante.10.

Nella fattispecie in esame, dunque, risulta pienamenterispettato il procedimento di cui all’art. 37, comma 18, del d.lgs. n.163 del 2006, attenendo l’informativa antimafia proprio allaposizione della mandataria [OSCURATO:PERSONA].10.1.

Pertanto, si è proceduto alla prosecuzione del rapportod’appalto con altro operatore economico «che sia costituitomandatario».È necessario, infatti, che la prosecuzione del rapporto avvengacon altra impresa (diversa da quella che ha conferito il mandato),che si costituisce mandataria e il cui subingresso comporta l’uscitadal rapporto di quella fallita (Cass., n. 19165 del 2007).Ed infatti, la nuova ATI, questa volta formata peròesclusivamente dalle tre residue società (società SECURITASMetronotte, costituita mandataria dopo l’interdittiva antimafia che hacolpito l’originaria mandataria [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA], con esclusione dunque della mandatariaMetronotte), ha stipulato un nuovo rapporto contrattuale con lastazione appaltante ARES

118.10.2. A seguito della costituzione della nuova ATI e dellastipulazione di un nuovo e diverso contratto con la stazioneappaltante ARES 118, è evidente che sono venuti meno sia ilrapporto di mandato, sia l’originario rapporto d’appalto.Del resto, ai sensi dell’art. 37, comma 16, del d.lgs. n. 163 del2006, al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti19 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026nei confronti della stazione appaltante «fino alla estinzione di ognirapporto».È evidente che, una volta emessa l’interdittiva antimafia neiconfronti della mandataria, con il recesso dal contratto originario del3/12/2014, è stato inevitabile, non solo costituire una nuova ediversa ATI, con esclusione della mandataria colpita dall’interdittivaantimafia, ma anche la stipulazione di un nuovo contratto d’appalto(la stazione appaltante deve consentire alle mandanti di ricostruirel’ATI nominando mandataria la nuova impresa; in tal senso C ass.,sez. 1, 8/5/2008, n. 11485).La norma, infatti, in via eccezionale, consente una modificazionedell’ATI nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale d’appalto.Inoltre, deve perfezionarsi anche un nuovo contratto interno dicooperazione.

Lo scioglimento del contratto di mandato, perinterdittiva antimafia nei confronti della mandataria, comporta anchelo scioglimento del contratto di cooperazione, dovendosi stipulare,non soltanto un nuovo negozio di intermediazione, ma anche unnuovo accordo di collaborazione tra imprenditori, tanto più che intale ultimo contratto non c’è la partecipazione dell’originariamandataria.Per la dottrina, infatti, una volta dichiarato il fallimento dellamandataria dell’ATI (con analoga soluzione in caso di interdittivaantimafia nei confronti della mandataria) il contratto d’appaltooriginario si estingue.Nel caso in cui vi sia la nomina, da parte delle imprese riunitemandanti, di una nuova capogruppo, nonché il gradimento dellacommittente, viene in essere un ulteriore contratto di appalto, tra lastazione appaltante e la nuova associazione temporanea di imprese,rappresentata dalla nuova mandataria.20 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ciò sia nel caso in cui la nuova mandataria sia estraneaall’originaria associazione temporanea, sia nell’ipotesi in cui la nuovamandataria, come nella specie, sia società già facente parte, qualemandante, del raggruppamento temporaneo di imprese.Lo scioglimento dell’originario contratto d’appalto emerge anchedalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3750 del 9/3/2012, incaso di fallimento della mandataria «l’impresa mandante èlegittimata ad agire direttamente nei confronti del committente perla riscossione della quota dei crediti nascenti dall’appalto ad essaimputabile, ma tale azione non comprende i crediti maturati dopo ilfallimento, il quale determina anche lo scioglimento dell’appalto,escludendo la configurabilità di una successione dell’impresamandante nel relativo rapporto»).Per la dottrina, prima si verifica lo scioglimento dell’appaltoriferibile alla mandataria e poi lo scioglimento del rapporto dimandato, non avendo il mandato più alcuna ragione d’essere senzala prosecuzione dell’originario rapporto d’appalto.

La caducazione delcontratto di mandato e di quello di appalto determina lalegittimazione ad agire di ciascun operatore raggruppato,limitatamente al recupero dei crediti di relativa spettanza (Cass.17/2/2010, n. 3810; Cass., 17/10/2008, n. 25368).10.3.

Per la giurisprudenza amministrativa sussiste un diversoregime applicabile all’ipotesi in cui l’evento interdittiva colpisca unamandante di un’ATI impegnata in un appalto (esecuzione o fase digara che sia, in conseguenza dell’estensione operata dal comma 19-ter dell’art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016), ovvero una mandataria, inquanto anche in quest’ultimo caso l’art. 48, comma 17, d.lgs. n. 50del 2016 consente la sua sostituzione, ma soltanto con un operatoreche faccia parte dell’ATI, purché sia disponibile e ne sussistano lecondizioni, e cioè abbia i requisiti di qualificazione adeguati e lavori,21 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026servizi o fornitura da eseguire (TAR Sicilia, sez.

III, Palermo,6/4/2018, n. 799).La possibilità, prevista dalla normativa sugli appalti, che unamandante, già facente parte dell’ATI, avendone i presupposti, possadiventare mandataria, determina conseguenze ben più ridotterispetto al principio di immodificabilità dell’ATI.L’art. 95, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, si riferisce inveceall’ipotesi del tentativo di infiltrazione mafiosa nelle impresemandanti (TAR Veneto, sez. 1, Venezia, 15/3/2017, n. 275),consentendo la sostituzione in corso di gara (TAR Lazio, Roma,11/4/2017, n. 4426).Nel caso di interdittiva antimafia nei confronti di una societàmandataria di un ATI risulta illegittimo il provvedimento di revoca diun contratto d’appalto nel caso in cui, prima di procedere alla revocadel contratto, la PA non abbia consentito a una delle mandanti inpossesso di tutti i requisiti previsti dal bando per la prosecuzionedella prestazione aggiudicata di proseguire, quale nuova mandatariadell’ATI, il rapporto contrattuale (TAR Campania, sez. 1, Napoli,25/7/2011, n. 3953).11.

In tal modo, con l’estinzione (lo scioglimento) del rapportocontrattuale di appalto originario in virtù del fallimento delmandatario (Cass. n. 19165 del 2007) – situazione cui è assimilabilequella della interdittiva antimafia – è venuto meno per il mandatarioanche il potere di rappresentanza esclusiva, anche processuale, dellemandanti in favore delle mandanti, nei confronti della stazioneappaltante.Ciò, del resto, si verifica anche nell’ipotesi di dichiarazione difallimento del mandatario; in tal caso, una volta intervenuta ladichiarazione di fallimento del mandatario, quest’ultimo puòesclusivamente chiedere alla stazione appaltante il pagamento delle22 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026prestazioni rese da esso mandatario, ma non può più richiedere ilpagamento delle prestazioni delle mandanti, essendosi sciolto ilmandato ai sensi dell’art. 78 l.f. («il contratto di mandato si scioglieper il fallimento del mandatario») e l’appalto ex art. 81 l.f. (Cass.,sez. 1, 22/8/2018, n. 20943), senza che rilevi una diversa volontàdella stazione appaltante, che può solo proseguire il rapporto conaltra impresa di gradimento ed in alternativa al recesso (Cass., sez.1, 13/9/2007, n. 19165).L’irrevocabilità del mandato è, poi, stabilita non nell’interesse delmandatario, ma della stazione appaltante ed è regola che, ex art.1723, secondo comma, c.c., si applica al mandato in rem propriam,ma solo al caso del fallimento del mandante (Cass., sez. 1,1379/2007, n. 19165) e non del mandatario.Il fallimento della mandataria, dunque, una volta scioltosi ancheil rapporto di mandato, ex art. 78 l.f., fa venir meno la legittimazionedella mandataria ad esigere i crediti per i lavori eseguiti dopo ladichiarazione di fallimento – e quindi in caso di interdittiva antimafiae di recesso «vincolato» dal contratto -.Il fallimento della mandataria, infatti, provoca inevitabilmente loscioglimento del rapporto di mandato ex art. 78 l.f., tranciandosi dinetto ogni collegamento con la società mandante, anche dal puntodi vista processuale, oltre che sostanziale (Cass., sez. 1, 17/1/2017,n. 973); sicché l’impresa mandante è legittimata ad agiredirettamente nei confronti del committente per la riscossione dellaquota dei crediti nascenti dall'appalto ad essa imputabili, mentre ilfallimento della mandataria può riscuotere dall’amministrazione ilcorrispettivo per l’esecuzione dell’appalto solo per la quotacorrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione,in base all’accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza23 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026(Cass. n. 973 del 2017; anche Cass. n. 3810 del 2010; Cass. n.23894 del 2013).La irrevocabilità del mandato, dunque, che pure risultaparticolarmente rigida, in quanto prevista nell’interesse dellastazione appaltante, imponendo una diversificazione rispetto alladisciplina generale del mandato di cui all’art. 1723 c.c. (riferito soloalla mandante), si affievolisce dinanzi alla dichiarazione di fallimentodella mandataria.Va anche chiarito, con riferimento al fallimento della mandataria- ipotesi assimilabile a quella dell’interdittiva antimafia che comportanecessariamente il recesso dal contratto - ex art. 94, comma 2, deld.lgs. n. 159 del 2011 - che si determina lo scioglimento del rapportodi mandato, ex art. 78 l.f., con la conseguenza che l’impresamandante è legittimata ad agire direttamente nei confronti delcommittente per la riscossione della quota dei crediti nascentidall’appalto ad essa imputabile, ma tale azione non comprende icrediti maturati dopo il fallimento, il quale determina anche loscioglimento dell’appalto, escludendo la configurabilità di unasuccessione dell’impresa mandante nel relativo rapporto, la cuiprosecuzione in via di mero fatto dà luogo ad un diverso rapporto,che attribuisce all’impresa mandante un titolo diretto per azionarenei confronti del committente i crediti originati dal suo apportoesclusivo (Cass., sez. 1, 9/3/2012, n. 3750; Cass., n. 3810 del 2010;Cass. n. 25368 del 2008; Cass. n. 19165 del 2007).Del resto, l’art. 81 l.f. fa salve le norme relative al contratto diappalto di opere pubbliche.Ciò significa che, nel periodo successivo alla dichiarazione difallimento della mandataria o, come nella specie, successivo alrecesso operato da ARES 118 il 3/12/2014, a seguito dell’interdittivaantimafia del 16/10/2014, tutte le prestazioni rese dalla società24 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026mandante [OSCURATO:PERSONA], possono essere oggetto di richiestadi pagamento esclusivamente da parte di tale società mandante, inquanto fino alla data del 5/12/2015, con la costituzione di altrasocietà mandataria, e di altra e diversa ATI, prosegue di fatto undiverso rapporto, che attribuisce alla mandante un titolo diretto neiconfronti della committente.12.

Pertanto, essendo venuto meno il rapporto di mandato, aseguito del recesso dal contratto del 3/12/2014 (per l’interdittivaantimafia), e la prosecuzione del rapporto con le altre mandanti adecorrere dal 5/12/2015, l’originaria mandataria [OSCURATO:PERSONA] nonpoteva richiedere il pagamento delle prestazioni relative allamandante [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 162.672,64oltre Iva.L’originaria mandataria, una volta sciolto il rapporto di mandato,poteva agire esclusivamente per la quota parte di lavori ad essaespressamente riferibili.13.

Il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti, in ragionedell’accoglimento del primo motivo.14.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata conrinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cheprovvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoAppalti pubblici;informativa antimafiaDott. [OSCURATO:PERSONA] alla mandataria ATI;Dott. [OSCURATO:PERSONA] recesso dal contratto;costituzione di nuovaDott. [OSCURATO:PERSONA] ConsiglieremandatariaDott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereU d. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].CC Cron. n.2 6881/2024ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 26881/2024 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] - ARES 118 , in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura22877287/2019speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di volerricevere le comunicazioni e notifiche all’indirizzo di poRs.tGa .Ne.l ettronica11368/2017certificata indicato, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,[OSCURATO:PERSONA], n. 21.- Ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,1 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 37, presso il suo studio- controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6243/2024,depositata in data 4/10/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] indiceva una gara affidata per l’espletamentoall’[OSCURATO:PERSONA] (ARES 118).ARES stipulava il 2/8/2012 il contratto per i servizi di vigilanzaarmata e portierato fiduciario dal 27/8/2012, per 36 mesi, con ilcompenso di euro 981.295,20, con l’[OSCURATO:PERSONA] diRoma, mandataria dell’ATI, costituita il [OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui eranomandanti la SECURITAS [OSCURATO:PERSONA] (poi costituita dopo il recessocome nuova mandataria), la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.La mandataria [OSCURATO:PERSONA] di Roma conferival’azienda, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla società [OSCURATO:PERSONA].Con nota del prefetto del 16/10/2014 si disponeva interdittivaantimafia, in ragione dei tentativi di infiltrazione mafiosa inMetronotte.ARES comunicava di aver avviato il procedimento per ottenere ilprovvedimento di recesso ex art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 159 del2011.Il recesso veniva disposto da ARES il 3/12/2014.2. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 4532/2015 del 24/3/2015, annullaval’interdittiva antimafia.2 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026ARES in data 8/5/2015 avviava il procedimento di revoca delrecesso.In data 17/6/2015 ARES non revocava il recesso, ma disponevala prosecuzione del rapporto con le società mandanti, a decorrere dal5/12/2015.3. [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 8053 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] accoglieva il ricorsodella società [OSCURATO:PERSONA].4.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4539 del 18/9/2015,annullava la sentenza del Tar, confermando la legittimitàdell’interdittiva antimafia.5.

La società [OSCURATO:PERSONA] inviava fatture per euro 318.647,25 adARES 118, il 26/1/2015.Successivamente inviava diffida del 4/2/2015.6.

Nelle more veniva costituita mandataria la SECURITASMetronotte, ex art. 37, comma 18, del d.lgs. n. 163 del 2006.7.

La società [OSCURATO:PERSONA], originaria mandataria, dopo il recesso,chiedeva l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di ARESper la somma di euro 424.465,63.8.

Proponeva opposizione ARES 118, deducendo, fra l’altro, chealla mandataria originaria non spettava comunque l’intero valore deiservizi, ma solo una parte ex art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 159 del2011.9.

Il tribunale di Roma, con sentenza del 12/8/2021, rigettaval’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.Reputava, da un lato, la legittimità del recesso operato da ARESex art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011.Di qui la necessità della stipula di un nuovo contratto d’appaltoex art. 37, comma 18, del d.lgs. n. 163 del 2006 «conun’associazione diversa».3 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026La stazione appaltante aveva deciso di proseguire il rapporto adecorrere dal 5/12/2014 con l’ATI recante come mandataria laSECURITAS [OSCURATO:PERSONA] e come mandanti la [OSCURATO:PERSONA] ela [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.D’altro lato, quanto al credito contestato, l’ingiunzione si fondavasul mancato adempimento delle fatture per le quali la Metronotteaveva provveduto a diffidare ARES il 4/2/2015.L’informativa aveva inciso sulla prosecuzione dei rapporti incorso, ma non anche sui diritti patrimoniali acquisiti in costanza diregolare contratto.Trattavasi di servizi riferite ad un’epoca anteriore al recesso.Per ARES 118, la [OSCURATO:PERSONA] dal dicembre 2013 avrebbeiniziato a svolgere esclusivamente il servizio di vigilanza armatapresso la centrale operativa sita sulla [OSCURATO:PERSONA],mentre le fatture si riferivano ai diversi servizi di vigilanza armatapresso la sede di via Portuense n. 240 e presso la sede direzionalenonché i servizi di accoglienza presso la centrale operativa.[OSCURATO:PERSONA] aveva svolto servizi esclusivamente divigilanza armata presso la centrale operativa di ARES 118.Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA], sino alla data del recesso esercitato il5/12/2014, aveva prestato i servizi di vigilanza armata presso viaPortuense n. 240, mentre la [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto ilservizio di vigilanza armata presso la centrale operativa, sullacirconvallazione Gianicolense, a partire dal 1/12/2013.Le fatture, ad avviso del tribunale, si riferivano a servizi prestatipersonalmente dalla mandataria.In ordine al quantum dovuto veniva richiamata la sentenzadell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 23 del 2020, per laquale gli appalti dei lavori erano accomunati ai contratti di fornituradi beni e servizi.4 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il pagamento doveva attenere al valore delle opere già eseguiteed al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente.Tale limite non era applicabile nella fattispecie in esame.10.

Avverso la sentenza proponeva appello ARES.10.1.

Con il primo motivo di gravame lamentava che il tribunale,pur avendo riconosciuto che parte delle prestazioni incorporate nellefatture, emesse da città di [OSCURATO:PERSONA], erano state inveceeseguite da [OSCURATO:PERSONA], non aveva però scorporato il valoredelle stesse, sia per riconoscere il minor credito della societàoriginariamente mandataria, sia per riconoscere l’assenza dilegittimazione ad agire per tale domanda.10.1.

Con il secondo motivo di impugnazione si deduceval’erronea applicazione della disciplina di cui all’art. 94 del d.lgs. n.159 del 2011, essendo stato computato il valore integrale dellarichiesta, in luogo dell’indennità di cui all’art. 2041 c.c.; non potevaessere riconosciuta la domanda nella sua interezza, «per la mancataproposizione (in comparsa) della specifica domanda diriconoscimento dell’indennità o, in subordine, per la mancatariduzione del credito e comunque elisione degli interessi moratori edel regime fiscale Iva sulle somme poiché non dovuti nelle condannedisposta ai sensi dell’art. 2041 c.c.».Il tribunale avrebbe dovuto riconoscere l’applicabilità dell’art. 94del d.lgs. n. 159 del 2011, essendo erronea l’affermazione per cui ilvalore delle utilità conseguite si applicava solo alle prestazioni resea seguito del provvedimento (eseguite solo in parte) e non quellerese sino ad allora (già eseguite).Si trattava di servizi eseguiti solo in parte per i quali Metronottenon era stata remunerata, trovando applicazione la clausola disalvaguardia.5 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026La soluzione del tribunale confliggeva con quanto statuitodall’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato con la sentenza n. 14del 2021.Doveva essere riconosciuto solo il valore delle opere già eseguitenon i corrispettivi oggetto di pattuizione negoziale originaria; sitrattava solo delle somme spettanti a titolo di indennità, ex art. 2041c.c., con la decurtazione del 10% del corrispettivo, dovendo essereescluso l’utile di impresa e non potendo applicarsi gli interessimoratori e neppure l’Iva, previsti per i corrispettivi.Tuttavia, «in mancanza nella comparsa di costituzione diMetronotte della domanda di pagamento ex art. 2041, alcunasomma avrebbe potuto essere riconosciuta alla medesima».10.3.

Con il terzo motivo di gravame si deduceva l’erroneavalutazione sulla soccombenza, con la richiesta di condanna allaripetizione restituzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed in favore diARES delle somme che la stessa appellata aveva ottenuto, in ragionedell’esecuzione del titolo se non sospeso.11.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6243/2024depositata il 4/10/2024, rigettava l’appello, confermando lasentenza impugnata.11.1.

In relazione al primo motivo, lo reputava infondato.Il tribunale aveva correttamente accertato che le fatture azionateerano riferibili a servizi prestati personalmente dalla mandataria eche la [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto solo il servizio di vigilanzaarmata presso la centrale operativa, sita nella circonvallazioneGianicolense, a partire dal 1/12/2013.Non doveva essere scomputata la somma pari ad euro162.672,64 oltre Iva, già fatturata, corrispondente alle prestazionieffettuate dalla [OSCURATO:PERSONA].6 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026Le fatture provenivano da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mandataria,e afferivano ai servizi di vigilanza armata della sede legale di viaPortuense 240, di portierato presso la sede legale di via Portuense240 e di vigilanza armata della sede centrale operativa di ARES sullacirconvallazione Gianicolense (quindi i servizi svolti dalla mandanteRoma [OSCURATO:PERSONA]), all’interno dell’ospedale [OSCURATO:PERSONA].Le fatture numeri 301 del 2014,302 del 2014,303 del 2014 e 304del 2014 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] erano relative a servizigià fatturati da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di mandataria.Era destituita di fondamento la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] nonavesse alcun mandato all’incasso di somme relative a prestazionirese dalle mandanti facenti parte dell’ATI o, comunque, non avessealcun interesse alla riscossione perché si trattava di mandatogratuito.L’art. 9 del contratto d’appalto prevedeva, infatti, che lamandataria avrebbe potuto fatturare i corrispettivi dovuti per iservizi svolti dalle mandanti.Tra l’altro, quanto all’adempimento liberatorio ex art. 1188 c.c.da parte di ARES alla mandante [OSCURATO:PERSONA], l’appellanteARES non aveva prodotto in giudizio alcun documento checonsentisse di dimostrare di avere effettivamente provveduto aliquidare in favore della mandante gli importi di cui alle fatturepredette.11.2.

Anche il secondo motivo era infondato.Si faceva riferimento al valore delle prestazioni già eseguite, conil limite delle utilità conseguite.Tale valore poteva essere coincidente con il prezzo contrattualepattuito tra le parti.7 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il prezzo stabilito in seguito ad una procedura di gara ad evidenzapubblica doveva infatti coincidere con il miglior prezzo di mercatoconseguibile e, quindi, con il valore di mercato della prestazione.Trattandosi poi di prestazioni tipologicamente prefissate estandardizzate, dal carattere ripetitivo, nel corso della durata, conpagamenti periodici, le stesse non potevano avere un’utilità diversarispetto alle prestazioni periodiche già pagate, salvo diversadimostrazione, da parte della stazione appaltante, di aver conseguitodalle prestazioni ripetitive già eseguite e non ancora pagate un’utilitàinferiore rispetto alle prestazioni periodiche già eseguite e pagate.Doveva tenersi conto anche del procedimento obbligatorio direvisione dei prezzi ex art. 109 del d.lgs. n. 163 del 2006.11.3.

Il terzo motivo era infondato stante la conferma dellasentenza di primo grado e la soccombenza di ARES in entrambi igradi di giudizio.12.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’azienda regionale emergenza sanitaria, ARES 118, depositandoanche memoria scritta.13.

Ha resistito con controricorso città di [OSCURATO:PERSONA] cooperativa in amministrazione straordinaria.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazioneex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. ovvero falsa ed erroneaapplicazione al caso di specie di norma di diritto in rapporto all’art.94 del d.lgs. n. 159/2011, art. 37 del d.lgs. n. 163/2006, inriferimento agli articoli 1362, 1363 e 1367 c.c., in relazione allapresunta presenza e persistenza del potere di rappresentanza delmandatario per il pagamento di tutte le imprese in esito alloscioglimento del contratto e del rapporto di ATI in ipotesi di8 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026interdittiva antimafia ed in relazione all’art. 100 c.p.c. in relazioneall’interesse ad agire e titolarità del diritto in contesa».In sostanza, il motivo censura la sentenza d’appello, laddove nonha tenuto conto del venir meno del rapporto di mandato, a seguitodel recesso della stazione appaltante ARES 118, per intervenutainterdittiva antimafia nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], qualesocietà mandataria dell’ATI, aggiudicataria dell’appalto.Ed infatti, ad avviso della ricorrente, risulta pacificamente che leprestazioni oggetto del decreto ingiuntivo sono state eseguite dallamandante dell’ATI, [OSCURATO:PERSONA], come indicato nelle stessefatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] che, sulle corrispondenti preteseeconomiche, indicava l’acronimo RUS.Le fatture numeri 301/2014, 302/2014, 303/2003 e 304/2014,emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] per euro 162.372,64 oltre Iva,erano ricomprese tra le fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA], che avevachiesto per sé anche tali somme, spettanti alla mandante.La questione consisteva, dunque, nello stabilire se Metronottepotesse legittimamente pretendere il pagamento di somme spettantialla mandante [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ricevuto l’interdittivaantimafia ed il recesso conseguente dal contratto, ai sensi dell’art.94 del d.lgs. n. 159 del 2011.In realtà, per la ricorrente, una volta intervenuta l’interdittivaantimafia, la stazione appaltante deve recedere dai contratti, fattosalvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborsodelle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delleutilità conseguite.Si tratterebbe di un potere vincolato della stazione appaltante.A seguito del recesso disposto il 3/12/2014, dunque, si sarebberoverificati tre effetti: 1) il rapporto è proseguito, ai sensi dell’art. 37,comma 18, del d.lgs. n. 163 del 2006 con la [OSCURATO:PERSONA],9 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026la SECURITAS e la [OSCURATO:PERSONA]; 2) v’è stata dunque l’estinzionedel contratto di appalto e di ATI, con il venir meno di ogni poteredella mandataria di reclamare pagamenti per conto del mandanti; 3)è stato conseguentemente stipulato un nuovo contratto di appaltocon altra, nuova e diversa ATI, avente composizione diversa daquella che aveva concluso l’originario contratto d’appalto, ormaiestinto per intervenuto recesso della PA.Di qui l’erronea affermazione della Corte d’appello, per la qualeMetronotte, pur dopo tali vicende, accadute nel 2014, l’annosuccessivo e, quindi, nel 2015 fosse ancora titolare dei poteri diprocedere per il recupero di somme maturate dalla Roma UnionSecurity (mandante), relative a prestazioni da quest’ultima eseguite,in considerazione dell’estinzione del mandato e dell’esistenza di altraATI, in sostituzione della precedente.Del resto, alla mandataria di un ATI è riconosciuta larappresentanza delle mandanti, ma fino all’estinzione del rapporto.Pertanto, si sarebbe verificata l’estinzione del mandato, ai sensidell’art. 1722 c.c., estinguendosi il mandato anche per la morte,l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario.Per la ricorrente, poi, l’estinzione del mandato dovevariconoscersi anche sulla scorta dell’art. 94 del d.lgs. n. 159 del 2011.Dopo il recesso dal contratto, dunque, si era verificato il venirmeno dell’ATI originaria, oltre alla cessazione dell’interesse tutelabiledella [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria, considerata la gratuitàdell’incarico, venendo meno anche il diritto all’incasso per prestazioniposte in essere da terzi, non avendo le parti raggiunto alcun accordoin tal senso.Il soggetto che succede alla mandataria, dopo l’estinzione delmandato, sarebbe un operatore del tutto diverso e nuovo rispetto aquello precedente.10 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026Pertanto, quanto meno per la somma di euro 162.672,64 oltreIva (euro 198.460,62 con Iva), la richiesta di pagamento da partedella originaria mandataria [OSCURATO:PERSONA] era illegittima.Sarebbe mancato anche l’interesse ad agire da parte diMetronotte, in quanto la mandante da sola si era già attivata perottenere il pagamento diretto dall’amministrazione delle proprieprestazioni.Senza contare che [OSCURATO:PERSONA] nell’epigrafe dell’originario ricorsoper decreto ingiuntivo, ha affermato di agire non in qualità dimandataria dell’ATI, ma in proprio.Sarebbe errata anche l’ulteriore affermazione della Corted’appello, laddove ha ritenuto sussistere la legittimazione attiva dellaoriginaria mandataria, in virtù dell’art. 9 del contratto stipulato tra leparti.Si sarebbe verificata una violazione dei criteri di ermeneuticacontrattuale.2.

Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la«violazione ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. ovvero omessapronuncia e falsa ed erronea applicazione al caso di specie di normadi diritto in rapporto agli articoli 94 d.lgs. n. 159 del 2011, art. 2041c.c. ed articoli 99 e 112 c.p.c., in relazione alla domanda dipagamento dei corrispettivi contrattuali ed al mancatoriconoscimento di assenza di domanda di pagamento di somme perindebito arricchimento formulata dalla mandataria [OSCURATO:PERSONA]».La Corte d’appello ha riconosciuto che la somma dovuta aMetronotte era non quella contrattualmente prevista, ma quella«eventualmente dovuta ai sensi dell’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 159del 2001», ovvero «il pagamento del valore delle opere già eseguitee il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente,nei limiti delle utilità conseguite».11 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026Pertanto, il credito era riferito alla fattispecie civilisticadell’indebito arricchimento della PA.Tuttavia, la Corte d’appello ha omesso di pronunciare sulla«domanda di rigetto della domanda di pagamento formulata da ARESper l’assenza di una conclusione negli atti di [OSCURATO:PERSONA] tesa adottenere il riconoscimento di tale indebito arricchimento consideratoche la controparte ha sempre solo proposto e coltivato l’azione dipagamento per le somme ritenute dovute come corrispettivocontrattuale».Ed infatti, con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo ARES hacontestato che le somme eventualmente dovute non potevanointegrare corrispettivi, ma dovevano essere intese come rimborsodei costi e, quindi, come indebito arricchimento.Dall’esame della comparsa di costituzione e risposta diMetronotte, però, emerge che la stessa «non ha proposto alcunaconclusione relativa alla condanna ai sensi dell’art. 2041 c.c. indanno di ARES (né ai sensi dell’art. 94 comma 2 d.lgs. 159/2011invero)».Nell’atto d’appello si era contestato espressamente che iltribunale non avrebbe potuto disporre alcuna condanna in danno diARES, proprio perché l’azione promossa da [OSCURATO:PERSONA] era dicarattere contrattuale; ma tale azione non poteva essere esperita,in quanto ai sensi dell’art. 94 del d.lgs. n. 159 del 2011 l’unicadomanda era quella di indebito arricchimento.La Corte d’appello sul punto non ha preso posizione alcuna.3.

Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la «violazioneex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. ovvero falsa ed erroneaapplicazione al caso di specie di norma di diritto in rapporto all’art.94 d.lgs. 159/2011, art. 2041 c.c. e d.lgs. 231/2001 in relazione alla12 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026domanda di pagamento degli interi corrispettivi ed al pagamentodegli interessi moratori».Nell’atto di appello ARES ha chiesto di riconoscere solo il valoredelle opere già eseguite, ma non i corrispettivi in misura integrale edoggetto di pattuizione negoziale originaria, ricomprendente anchel’utile di impresa.La Corte d’appello, invece, ha ritenuto che le somme spettantialla mandataria erano pari a quelle previste come corrispettivicontrattuali.La Corte territoriale avrebbe commesso «l’errore di considerareil limite massimo previsto dalla norma (utilità conseguite) comelimite minimo delle somme spettanti all’Impresa».In realtà, il termine «utilità conseguita» dovrebbe rappresentarel’orizzonte entro il quale l’amministrazione era obbligata acorrispondere il versamento dovuto, ma tenendosi conto del valoredelle opere eseguite e del rimborso delle spese sostenute.La mandataria avrebbe dovuto offrire la prova in merito a talidue componenti.La somma di tali elementi non avrebbe mai potuto superare ilvalore dell’utilità conseguita che, semmai, poteva essere identificatacon il costo della prestazione previsto dal contratto stipulato all’esitodella gara pubblica.Se la somma dei due componenti fosse stata superiore all’utilitàconseguita, la Corte di merito avrebbe dovuto correggere il risultatoin riduzione.Il giudice di secondo grado non ha verificato se Metronotteavesse dato la prova del valore delle opere eseguite e dellaconsistenza delle spese sostenute.13 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026Inoltre, pur volendo sommare le due voci (valore delle opereeseguite e rimborso delle spese sostenute) doveva comunqueescludersi l’utile di impresa.4.

Il primo motivo è fondato.4.1.

Si premette che tale motivo attiene esclusivamenteall’importo richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo, dallaoriginaria mandataria [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle prestazionieseguite dalla mandante [OSCURATO:PERSONA], per la somma di euro162.672,64 oltre Iva.Con pieno accertamento di merito, la Corte d’appello hasottolineato che una parte delle prestazioni di cui alle fatture,utilizzate per la richiesta del decreto ingiuntivo, è relativa alleprestazioni eseguite esclusivamente dalla mandante.Per la Corte territoriale, infatti, solo la mandante Roma UnionSecurity ha provveduto al servizio di vigilanza armata presso la sedecentrale operativa di ARES sulla circonvallazione Gianicolense(«[d]ifatti le risultanze istruttorie hanno confermato che: 1) lefatture pervenivano da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di mandataria eafferivano ai servizi di vigilanza armata della sede legale di viaPortuense 240, di portierato presso la sede legale di via Portuense240 e di vigilanza armata della sede centrale operativa di ARES sullacirconvallazione Gianicolense ( n.d.r., quindi i servizi svolti dallamandante [OSCURATO:PERSONA]), all’interno dell’ospedale SanCamillo e che si trattava di due stabili diversi; 2) le fatture n.301/2014,302/2014, 303/2014 e 304/2014 emesse dalla RomaUnion Security erano relative a servizi già fatturati da [OSCURATO:PERSONA] inqualità di mandataria»).5.

Risulta pacificamente dagli atti che, a seguito della interdittivaantimafia che, in data 16/10/2014, ha interessato l’originaria societàmandataria, [OSCURATO:PERSONA], la stazione appaltante ha avviato il14 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026procedimento per ottenere il provvedimento di recesso, ex art. 94,comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011.Il recesso della stazione appaltante è intervenuto il 3/12/2014.5.1.

Va chiarito che il recesso, in ipotesi di interdittiva antimafia,costituisce provvedimento vincolato della pubblica amministrazione.Ed infatti, ai sensi dell’art. 94 comma 2, del d.lgs. n. 159 del2011, «qualora il prefetto non rilasci l’informazione interdittiva entroi termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di sommaurgenza di cui all’art. 92, comma 3 qualora la sussistenza di unacausa di divieto indicata nell’art. 67 o gli elementi relativi a tentatividi infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, ed all’art. 91,comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto,i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto alcomma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono daicontratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguitee il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente,nei limiti delle utilità conseguite».Costituisce principio giurisprudenziale costante quello per cui lapubblica amministrazione, in presenza di una interdittiva antimafia,è vincolata a disporre il recesso dal contratto già stipulato.6.

Risulta poi rilevante anche il contenuto dell’art. 95 del d.lgs.n. 159 del 2011, che disciplina l’ipotesi del recesso nei confrontidell’ATI, sia pure nella sola ipotesi dell’informativa antimafia cheriguarda la società mandante, e non alla mandataria, come avvieneinvece nel caso di specie.Stabilisce l’art. 95 citato che «[s]e taluna delle situazioni da cuiemerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 84, comma4, ed all’art. 91, comma 6, interessa un’impresa diversa da quellamandataria che partecipa ad un’associazione o raggruppamentotemporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui15 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026all’art. 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipantiquando la predetta impresa sia estromessa o sostituitaanteriormente alla stipulazione del contratto».7.

Pertanto, una volta accertato che la stazione appaltante ARES118 ha legittimamente disposto il recesso dal contratto, ex art. 94,comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, con un provvedimento di naturavincolata, a seguito di interdittiva antimafia, deve valutarsi l’effettodi tale recesso nell’ambito dell’ATI costituita per l’aggiudicazionedell’appalto, ove tale interdittiva riguardi la società mandataria.Se, infatti, l’interdittiva riguarda la società mandante, l’art. 95del d.lgs. n. 159 del 2011, prevede la non operatività dell’interdittivanei confronti delle altre imprese partecipanti, quando la mandantesia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione delcontratto.Tale normativa va posta, poi, a confronto con l’art. 37 del d.lgs.n. 163 del 2006 che si occupa proprio degli effetti della normativaantimafia nell’ambito dell’ATI, distinguendo l’ipotesi in cui ilprovvedimento riguardi la società mandataria da quello in cuiriguardi la società mandante, in sede di esecuzione del contratto.8.

Deve muoversi dalla considerazione che l’istitutodell’associazione temporanea di imprese si muove in direzione pro-competitiva, consentendo a imprese che non possiedono i requisitiper partecipare, da sole, alla gara ad evidenza pubblica, di ovviare atali carenze, attraverso la costituzione di un’associazionetemporanea di imprese, volta alla partecipazione ad un determinatoprocedimento di evidenza pubblica.L’ATI si confronta e si interfaccia con la stazione appaltante,esclusivamente attraverso la società mandataria, che è l’unica adavere rapporti diretti con la stazione appaltante, rappresentandol’interlocutore privilegiato della stessa.16 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026L’ATI, dunque, si fonda proprio sul rapporto di mandato, tantoche ai sensi dell’art. 37, comma 14, del d.lgs. n. 163 del 2006,applicabile nel caso di specie ratione temporis, «[a]i fini dellacostituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatorieconomici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivospeciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario».Si prevede, poi, all’art. 37, comma 15, che il mandato «deverisultare da scrittura privata autenticata.

La relativa procura èconferita al legale rappresentante dell’operatore economicomandatario.

Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca pergiusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante».Emerge, dunque, in modo chiaro che la normativa intendeprivilegiare il rapporto tra stazione appaltante e mandataria.

Ilmandato collettivo non determina un centro autonomo diimputazione giuridica, ma è finalizzato ad agevolare la p.a.appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici(Cass., sez. 3, 29/12/2011, n. 29737).Proprio per questo, ai sensi del comma 16 dell’art. 37 citato «[a]lmandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale,dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte leoperazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anchedopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ognirapporto.

La stazione appaltante, tuttavia, può far valeredirettamente le responsabilità facenti capo ai mandanti».8.1.

Se la posizione occupata dalla mandataria, nell’ambitodell’ATI, è di assoluto rilievo, altro principio fondamentale dellanormativa concernente le associazioni temporanee di imprese èquello della stabilità dell’ATI per tutto il corso della gara e, anche, infase di esecuzione, salvo le ipotesi speciali di cui all’art. 37, commi18 e 19, che riguardano, rispettivamente, il venir meno, per varie17 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026ragioni, della mandataria o di una delle mandanti (ipotesi poi traslateall’art. 48, commi 17 e 18, del d.lgs. n. 50 del 2016; anche all’art.48, commi 19-bis e 19-ter che estendono la possibilità di mutarel’assetto dell’ATI anche in corso di gara; artt. 68 e 97 d.lgs. n. 36 del2023).L’art. 37, comma 9, infatti, dispone che «[è] vietatal’associazione in partecipazione.

Salvo quanto disposto ai commi 18e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione deiraggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrentirispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede diofferta».9.

Nella specie, dunque, ci si trova proprio dinanzi ad un’ipotesieccezionale, in cui è consentito il mutamento della compagine cherappresenta l’associazione temporanea di imprese, in quanto ilprovvedimento interdittivo antimafia ha colpito la società mandatariaMetronotte.L’art. 37, comma 18, del d.lgs. n. 163 del 2006, in tal casoprevede specificatamente che «[i]n caso di fallimento del mandatarioovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casiprevisti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante puòproseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico chesia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codicepurché abbia i requisiti di qualificazione adeguati e lavori o servizi oforniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni lastazione appaltante può recedere dall’appalto».L’art. 37, comma 19, del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede, invece,che in caso di interdittiva antimafia che colpisca la società mandante,il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante18 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenutoall’esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti.Ciò, proprio per la peculiare rappresentatività del mandatarioche, come detto, costituisce interlocutore privilegiato nei confrontidei rapporti con la stazione appaltante.10.

Nella fattispecie in esame, dunque, risulta pienamenterispettato il procedimento di cui all’art. 37, comma 18, del d.lgs. n.163 del 2006, attenendo l’informativa antimafia proprio allaposizione della mandataria [OSCURATO:PERSONA].10.1.

Pertanto, si è proceduto alla prosecuzione del rapportod’appalto con altro operatore economico «che sia costituitomandatario».È necessario, infatti, che la prosecuzione del rapporto avvengacon altra impresa (diversa da quella che ha conferito il mandato),che si costituisce mandataria e il cui subingresso comporta l’uscitadal rapporto di quella fallita (Cass., n. 19165 del 2007).Ed infatti, la nuova ATI, questa volta formata peròesclusivamente dalle tre residue società (società SECURITASMetronotte, costituita mandataria dopo l’interdittiva antimafia che hacolpito l’originaria mandataria [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA], con esclusione dunque della mandatariaMetronotte), ha stipulato un nuovo rapporto contrattuale con lastazione appaltante ARES

118.10.2. A seguito della costituzione della nuova ATI e dellastipulazione di un nuovo e diverso contratto con la stazioneappaltante ARES 118, è evidente che sono venuti meno sia ilrapporto di mandato, sia l’originario rapporto d’appalto.Del resto, ai sensi dell’art. 37, comma 16, del d.lgs. n. 163 del2006, al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti19 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026nei confronti della stazione appaltante «fino alla estinzione di ognirapporto».È evidente che, una volta emessa l’interdittiva antimafia neiconfronti della mandataria, con il recesso dal contratto originario del3/12/2014, è stato inevitabile, non solo costituire una nuova ediversa ATI, con esclusione della mandataria colpita dall’interdittivaantimafia, ma anche la stipulazione di un nuovo contratto d’appalto(la stazione appaltante deve consentire alle mandanti di ricostruirel’ATI nominando mandataria la nuova impresa; in tal senso C ass.,sez. 1, 8/5/2008, n. 11485).La norma, infatti, in via eccezionale, consente una modificazionedell’ATI nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale d’appalto.Inoltre, deve perfezionarsi anche un nuovo contratto interno dicooperazione.

Lo scioglimento del contratto di mandato, perinterdittiva antimafia nei confronti della mandataria, comporta anchelo scioglimento del contratto di cooperazione, dovendosi stipulare,non soltanto un nuovo negozio di intermediazione, ma anche unnuovo accordo di collaborazione tra imprenditori, tanto più che intale ultimo contratto non c’è la partecipazione dell’originariamandataria.Per la dottrina, infatti, una volta dichiarato il fallimento dellamandataria dell’ATI (con analoga soluzione in caso di interdittivaantimafia nei confronti della mandataria) il contratto d’appaltooriginario si estingue.Nel caso in cui vi sia la nomina, da parte delle imprese riunitemandanti, di una nuova capogruppo, nonché il gradimento dellacommittente, viene in essere un ulteriore contratto di appalto, tra lastazione appaltante e la nuova associazione temporanea di imprese,rappresentata dalla nuova mandataria.20 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ciò sia nel caso in cui la nuova mandataria sia estraneaall’originaria associazione temporanea, sia nell’ipotesi in cui la nuovamandataria, come nella specie, sia società già facente parte, qualemandante, del raggruppamento temporaneo di imprese.Lo scioglimento dell’originario contratto d’appalto emerge anchedalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3750 del 9/3/2012, incaso di fallimento della mandataria «l’impresa mandante èlegittimata ad agire direttamente nei confronti del committente perla riscossione della quota dei crediti nascenti dall’appalto ad essaimputabile, ma tale azione non comprende i crediti maturati dopo ilfallimento, il quale determina anche lo scioglimento dell’appalto,escludendo la configurabilità di una successione dell’impresamandante nel relativo rapporto»).Per la dottrina, prima si verifica lo scioglimento dell’appaltoriferibile alla mandataria e poi lo scioglimento del rapporto dimandato, non avendo il mandato più alcuna ragione d’essere senzala prosecuzione dell’originario rapporto d’appalto.

La caducazione delcontratto di mandato e di quello di appalto determina lalegittimazione ad agire di ciascun operatore raggruppato,limitatamente al recupero dei crediti di relativa spettanza (Cass.17/2/2010, n. 3810; Cass., 17/10/2008, n. 25368).10.3.

Per la giurisprudenza amministrativa sussiste un diversoregime applicabile all’ipotesi in cui l’evento interdittiva colpisca unamandante di un’ATI impegnata in un appalto (esecuzione o fase digara che sia, in conseguenza dell’estensione operata dal comma 19-ter dell’art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016), ovvero una mandataria, inquanto anche in quest’ultimo caso l’art. 48, comma 17, d.lgs. n. 50del 2016 consente la sua sostituzione, ma soltanto con un operatoreche faccia parte dell’ATI, purché sia disponibile e ne sussistano lecondizioni, e cioè abbia i requisiti di qualificazione adeguati e lavori,21 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026servizi o fornitura da eseguire (TAR Sicilia, sez.

III, Palermo,6/4/2018, n. 799).La possibilità, prevista dalla normativa sugli appalti, che unamandante, già facente parte dell’ATI, avendone i presupposti, possadiventare mandataria, determina conseguenze ben più ridotterispetto al principio di immodificabilità dell’ATI.L’art. 95, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, si riferisce inveceall’ipotesi del tentativo di infiltrazione mafiosa nelle impresemandanti (TAR Veneto, sez. 1, Venezia, 15/3/2017, n. 275),consentendo la sostituzione in corso di gara (TAR Lazio, Roma,11/4/2017, n. 4426).Nel caso di interdittiva antimafia nei confronti di una societàmandataria di un ATI risulta illegittimo il provvedimento di revoca diun contratto d’appalto nel caso in cui, prima di procedere alla revocadel contratto, la PA non abbia consentito a una delle mandanti inpossesso di tutti i requisiti previsti dal bando per la prosecuzionedella prestazione aggiudicata di proseguire, quale nuova mandatariadell’ATI, il rapporto contrattuale (TAR Campania, sez. 1, Napoli,25/7/2011, n. 3953).11.

In tal modo, con l’estinzione (lo scioglimento) del rapportocontrattuale di appalto originario in virtù del fallimento delmandatario (Cass. n. 19165 del 2007) – situazione cui è assimilabilequella della interdittiva antimafia – è venuto meno per il mandatarioanche il potere di rappresentanza esclusiva, anche processuale, dellemandanti in favore delle mandanti, nei confronti della stazioneappaltante.Ciò, del resto, si verifica anche nell’ipotesi di dichiarazione difallimento del mandatario; in tal caso, una volta intervenuta ladichiarazione di fallimento del mandatario, quest’ultimo puòesclusivamente chiedere alla stazione appaltante il pagamento delle22 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026prestazioni rese da esso mandatario, ma non può più richiedere ilpagamento delle prestazioni delle mandanti, essendosi sciolto ilmandato ai sensi dell’art. 78 l.f. («il contratto di mandato si scioglieper il fallimento del mandatario») e l’appalto ex art. 81 l.f. (Cass.,sez. 1, 22/8/2018, n. 20943), senza che rilevi una diversa volontàdella stazione appaltante, che può solo proseguire il rapporto conaltra impresa di gradimento ed in alternativa al recesso (Cass., sez.1, 13/9/2007, n. 19165).L’irrevocabilità del mandato è, poi, stabilita non nell’interesse delmandatario, ma della stazione appaltante ed è regola che, ex art.1723, secondo comma, c.c., si applica al mandato in rem propriam,ma solo al caso del fallimento del mandante (Cass., sez. 1,1379/2007, n. 19165) e non del mandatario.Il fallimento della mandataria, dunque, una volta scioltosi ancheil rapporto di mandato, ex art. 78 l.f., fa venir meno la legittimazionedella mandataria ad esigere i crediti per i lavori eseguiti dopo ladichiarazione di fallimento – e quindi in caso di interdittiva antimafiae di recesso «vincolato» dal contratto -.Il fallimento della mandataria, infatti, provoca inevitabilmente loscioglimento del rapporto di mandato ex art. 78 l.f., tranciandosi dinetto ogni collegamento con la società mandante, anche dal puntodi vista processuale, oltre che sostanziale (Cass., sez. 1, 17/1/2017,n. 973); sicché l’impresa mandante è legittimata ad agiredirettamente nei confronti del committente per la riscossione dellaquota dei crediti nascenti dall'appalto ad essa imputabili, mentre ilfallimento della mandataria può riscuotere dall’amministrazione ilcorrispettivo per l’esecuzione dell’appalto solo per la quotacorrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione,in base all’accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza23 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026(Cass. n. 973 del 2017; anche Cass. n. 3810 del 2010; Cass. n.23894 del 2013).La irrevocabilità del mandato, dunque, che pure risultaparticolarmente rigida, in quanto prevista nell’interesse dellastazione appaltante, imponendo una diversificazione rispetto alladisciplina generale del mandato di cui all’art. 1723 c.c. (riferito soloalla mandante), si affievolisce dinanzi alla dichiarazione di fallimentodella mandataria.Va anche chiarito, con riferimento al fallimento della mandataria- ipotesi assimilabile a quella dell’interdittiva antimafia che comportanecessariamente il recesso dal contratto - ex art. 94, comma 2, deld.lgs. n. 159 del 2011 - che si determina lo scioglimento del rapportodi mandato, ex art. 78 l.f., con la conseguenza che l’impresamandante è legittimata ad agire direttamente nei confronti delcommittente per la riscossione della quota dei crediti nascentidall’appalto ad essa imputabile, ma tale azione non comprende icrediti maturati dopo il fallimento, il quale determina anche loscioglimento dell’appalto, escludendo la configurabilità di unasuccessione dell’impresa mandante nel relativo rapporto, la cuiprosecuzione in via di mero fatto dà luogo ad un diverso rapporto,che attribuisce all’impresa mandante un titolo diretto per azionarenei confronti del committente i crediti originati dal suo apportoesclusivo (Cass., sez. 1, 9/3/2012, n. 3750; Cass., n. 3810 del 2010;Cass. n. 25368 del 2008; Cass. n. 19165 del 2007).Del resto, l’art. 81 l.f. fa salve le norme relative al contratto diappalto di opere pubbliche.Ciò significa che, nel periodo successivo alla dichiarazione difallimento della mandataria o, come nella specie, successivo alrecesso operato da ARES 118 il 3/12/2014, a seguito dell’interdittivaantimafia del 16/10/2014, tutte le prestazioni rese dalla società24 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026mandante [OSCURATO:PERSONA], possono essere oggetto di richiestadi pagamento esclusivamente da parte di tale società mandante, inquanto fino alla data del 5/12/2015, con la costituzione di altrasocietà mandataria, e di altra e diversa ATI, prosegue di fatto undiverso rapporto, che attribuisce alla mandante un titolo diretto neiconfronti della committente.12.

Pertanto, essendo venuto meno il rapporto di mandato, aseguito del recesso dal contratto del 3/12/2014 (per l’interdittivaantimafia), e la prosecuzione del rapporto con le altre mandanti adecorrere dal 5/12/2015, l’originaria mandataria [OSCURATO:PERSONA] nonpoteva richiedere il pagamento delle prestazioni relative allamandante [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 162.672,64oltre Iva.L’originaria mandataria, una volta sciolto il rapporto di mandato,poteva agire esclusivamente per la quota parte di lavori ad essaespressamente riferibili.13.

Il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti, in ragionedell’accoglimento del primo motivo.14.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata conrinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cheprovvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo eil terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in ordine al motivoaccolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezionecivile il 4 dicembre 2025Il Presidente25 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026Marco Marulli26 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioP.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo eil terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in ordine al motivoaccolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezionecivile il 4 dicembre 2025Il Presidente25 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026Marco Marulli26 RG n. 26881/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso n. 26881/2024 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] - ARES 118 , in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,  giusta procura22877287/2019speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di volerricevere le comunicazioni e notifiche all’indirizzo di poRs.tGa .Ne.l ettronica11368/2017certificata indicato, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,[OSCURATO:PERSONA], n. 21.- Ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,1 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 37, presso il suo studio- controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6243/2024,depositata in data 4/10/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] indiceva una gara affidata per l’espletamentoall’[OSCURATO:PERSONA] (ARES 118).ARES stipulava il 2/8/2012 il contratto per i servizi di vigilanzaarmata e portierato fiduciario dal 27/8/2012, per 36 mesi, con ilcompenso di euro 981.295,20, con l’[OSCURATO:PERSONA] diRoma, mandataria dell’ATI, costituita il [OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui eranomandanti la SECURITAS [OSCURATO:PERSONA] (poi costituita dopo il recessocome nuova mandataria), la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.La mandataria [OSCURATO:PERSONA] di Roma conferival’azienda, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla società [OSCURATO:PERSONA].Con nota del prefetto del 16/10/2014 si disponeva interdittivaantimafia, in ragione dei tentativi di infiltrazione mafiosa inMetronotte.ARES comunicava di aver avviato il procedimento per ottenere ilprovvedimento di recesso ex art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 159 del2011.Il recesso veniva disposto da ARES il 3/12/2014.2. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 4532/2015 del 24/3/2015, annullaval’interdittiva antimafia.2 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026ARES in data 8/5/2015 avviava il procedimento di revoca delrecesso.In data 17/6/2015 ARES non revocava il recesso, ma disponevala prosecuzione del rapporto con le società mandanti, a decorrere dal5/12/2015.3. [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 8053 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] accoglieva il ricorsodella società [OSCURATO:PERSONA].4. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4539 del 18/9/2015,annullava la sentenza del Tar, confermando la legittimitàdell’interdittiva antimafia.5. La società [OSCURATO:PERSONA] inviava fatture per euro 318.647,25 adARES 118, il 26/1/2015.Successivamente inviava diffida del 4/2/2015.6. Nelle more veniva costituita mandataria la SECURITASMetronotte, ex art. 37, comma 18, del d.lgs. n. 163 del 2006.7. La società [OSCURATO:PERSONA], originaria mandataria, dopo il recesso,chiedeva l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di ARESper la somma di euro 424.465,63.8. Proponeva opposizione ARES 118, deducendo, fra l’altro, chealla mandataria originaria non spettava comunque l’intero valore deiservizi, ma solo una parte ex art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 159 del2011.9. Il tribunale di Roma, con sentenza del 12/8/2021, rigettaval’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.Reputava, da un lato, la legittimità del recesso operato da ARESex art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011.Di qui la necessità della stipula di un nuovo contratto d’appaltoex art. 37, comma 18, del d.lgs. n. 163 del 2006 «conun’associazione diversa».3 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026La stazione appaltante aveva deciso di proseguire il rapporto adecorrere dal 5/12/2014 con l’ATI recante come mandataria laSECURITAS [OSCURATO:PERSONA] e come mandanti la [OSCURATO:PERSONA] ela [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.D’altro lato, quanto al credito contestato, l’ingiunzione si fondavasul mancato adempimento delle fatture per le quali la Metronotteaveva provveduto a diffidare ARES il 4/2/2015.L’informativa aveva inciso sulla prosecuzione dei rapporti incorso, ma non anche sui diritti patrimoniali acquisiti in costanza diregolare contratto.Trattavasi di servizi riferite ad un’epoca anteriore al recesso.Per ARES 118, la [OSCURATO:PERSONA] dal dicembre 2013 avrebbeiniziato a svolgere esclusivamente il servizio di vigilanza armatapresso la centrale operativa sita sulla [OSCURATO:PERSONA],mentre le fatture si riferivano ai diversi servizi di vigilanza armatapresso la sede di via Portuense n. 240 e presso la sede direzionalenonché i servizi di accoglienza presso la centrale operativa.[OSCURATO:PERSONA] aveva svolto servizi esclusivamente divigilanza armata presso la centrale operativa di ARES 118.Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA], sino alla data del recesso esercitato il5/12/2014, aveva prestato i servizi di vigilanza armata presso viaPortuense n. 240, mentre la [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto ilservizio di vigilanza armata presso la centrale operativa, sullacirconvallazione Gianicolense, a partire dal 1/12/2013.Le fatture, ad avviso del tribunale, si riferivano a servizi prestatipersonalmente dalla mandataria.In ordine al quantum dovuto veniva richiamata la sentenzadell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 23 del 2020, per laquale gli appalti dei lavori erano accomunati ai contratti di fornituradi beni e servizi.4 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il pagamento doveva attenere al valore delle opere già eseguiteed al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente.Tale limite non era applicabile nella fattispecie in esame.10. Avverso la sentenza proponeva appello ARES.10.1. Con il primo motivo di gravame lamentava che il tribunale,pur avendo riconosciuto che parte delle prestazioni incorporate nellefatture, emesse da città di [OSCURATO:PERSONA], erano state inveceeseguite da [OSCURATO:PERSONA], non aveva però scorporato il valoredelle stesse, sia per riconoscere il minor credito della societàoriginariamente mandataria, sia per riconoscere l’assenza dilegittimazione ad agire per tale domanda.10.1. Con il secondo motivo di impugnazione si deduceval’erronea applicazione della disciplina di cui all’art. 94 del d.lgs. n.159 del 2011, essendo stato computato il valore integrale dellarichiesta, in luogo dell’indennità di cui all’art. 2041 c.c.; non potevaessere riconosciuta la domanda nella sua interezza, «per la mancataproposizione (in comparsa) della specifica domanda diriconoscimento dell’indennità o, in subordine, per la mancatariduzione del credito e comunque elisione degli interessi moratori edel regime fiscale Iva sulle somme poiché non dovuti nelle condannedisposta ai sensi dell’art. 2041 c.c.».Il tribunale avrebbe dovuto riconoscere l’applicabilità dell’art. 94del d.lgs. n. 159 del 2011, essendo erronea l’affermazione per cui ilvalore delle utilità conseguite si applicava solo alle prestazioni resea seguito del provvedimento (eseguite solo in parte) e non quellerese sino ad allora (già eseguite).Si trattava di servizi eseguiti solo in parte per i quali Metronottenon era stata remunerata, trovando applicazione la clausola disalvaguardia.5 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026La soluzione del tribunale confliggeva con quanto statuitodall’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato con la sentenza n. 14del 2021.Doveva essere riconosciuto solo il valore delle opere già eseguitenon i corrispettivi oggetto di pattuizione negoziale originaria; sitrattava solo delle somme spettanti a titolo di indennità, ex art. 2041c.c., con la decurtazione del 10% del corrispettivo, dovendo essereescluso l’utile di impresa e non potendo applicarsi gli interessimoratori e neppure l’Iva, previsti per i corrispettivi.Tuttavia, «in mancanza nella comparsa di costituzione diMetronotte della domanda di pagamento ex art. 2041, alcunasomma avrebbe potuto essere riconosciuta alla medesima».10.3. Con il terzo motivo di gravame si deduceva l’erroneavalutazione sulla soccombenza, con la richiesta di condanna allaripetizione restituzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed in favore diARES delle somme che la stessa appellata aveva ottenuto, in ragionedell’esecuzione del titolo se non sospeso.11. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6243/2024depositata il 4/10/2024, rigettava l’appello, confermando lasentenza impugnata.11.1. In relazione al primo motivo, lo reputava infondato.Il tribunale aveva correttamente accertato che le fatture azionateerano riferibili a servizi prestati personalmente dalla mandataria eche la [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto solo il servizio di vigilanzaarmata presso la centrale operativa, sita nella circonvallazioneGianicolense, a partire dal 1/12/2013.Non doveva essere scomputata la somma pari ad euro162.672,64 oltre Iva, già fatturata, corrispondente alle prestazionieffettuate dalla [OSCURATO:PERSONA].6 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026Le fatture provenivano da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mandataria,e afferivano ai servizi di vigilanza armata della sede legale di viaPortuense 240, di portierato presso la sede legale di via Portuense240 e di vigilanza armata della sede centrale operativa di ARES sullacirconvallazione Gianicolense (quindi i servizi svolti dalla mandanteRoma [OSCURATO:PERSONA]), all’interno dell’ospedale [OSCURATO:PERSONA].Le fatture numeri 301 del 2014,302 del 2014,303 del 2014 e 304del 2014 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] erano relative a servizigià fatturati da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di mandataria.Era destituita di fondamento la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] nonavesse alcun mandato all’incasso di somme relative a prestazionirese dalle mandanti facenti parte dell’ATI o, comunque, non avessealcun interesse alla riscossione perché si trattava di mandatogratuito.L’art. 9 del contratto d’appalto prevedeva, infatti, che lamandataria avrebbe potuto fatturare i corrispettivi dovuti per iservizi svolti dalle mandanti.Tra l’altro, quanto all’adempimento liberatorio ex art. 1188 c.c.da parte di ARES alla mandante [OSCURATO:PERSONA], l’appellanteARES non aveva prodotto in giudizio alcun documento checonsentisse di dimostrare di avere effettivamente provveduto aliquidare in favore della mandante gli importi di cui alle fatturepredette.11.2. Anche il secondo motivo era infondato.Si faceva riferimento al valore delle prestazioni già eseguite, conil limite delle utilità conseguite.Tale valore poteva essere coincidente con il prezzo contrattualepattuito tra le parti.7 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il prezzo stabilito in seguito ad una procedura di gara ad evidenzapubblica doveva infatti coincidere con il miglior prezzo di mercatoconseguibile e, quindi, con il valore di mercato della prestazione.Trattandosi poi di prestazioni tipologicamente prefissate estandardizzate, dal carattere ripetitivo, nel corso della durata, conpagamenti periodici, le stesse non potevano avere un’utilità diversarispetto alle prestazioni periodiche già pagate, salvo diversadimostrazione, da parte della stazione appaltante, di aver conseguitodalle prestazioni ripetitive già eseguite e non ancora pagate un’utilitàinferiore rispetto alle prestazioni periodiche già eseguite e pagate.Doveva tenersi conto anche del procedimento obbligatorio direvisione dei prezzi ex art. 109 del d.lgs. n. 163 del 2006.11.3. Il terzo motivo era infondato stante la conferma dellasentenza di primo grado e la soccombenza di ARES in entrambi igradi di giudizio.12. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’azienda regionale emergenza sanitaria, ARES 118, depositandoanche memoria scritta.13. Ha resistito con controricorso città di [OSCURATO:PERSONA] cooperativa in amministrazione straordinaria.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazioneex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. ovvero falsa ed erroneaapplicazione al caso di specie di norma di diritto in rapporto all’art.94 del d.lgs. n. 159/2011, art. 37 del d.lgs. n. 163/2006, inriferimento agli articoli 1362, 1363 e 1367 c.c., in relazione allapresunta presenza e persistenza del potere di rappresentanza delmandatario per il pagamento di tutte le imprese in esito alloscioglimento del contratto e del rapporto di ATI in ipotesi di8 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026interdittiva antimafia ed in relazione all’art. 100 c.p.c. in relazioneall’interesse ad agire e titolarità del diritto in contesa».In sostanza, il motivo censura la sentenza d’appello, laddove nonha tenuto conto del venir meno del rapporto di mandato, a seguitodel recesso della stazione appaltante ARES 118, per intervenutainterdittiva antimafia nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], qualesocietà mandataria dell’ATI, aggiudicataria dell’appalto.Ed infatti, ad avviso della ricorrente, risulta pacificamente che leprestazioni oggetto del decreto ingiuntivo sono state eseguite dallamandante dell’ATI, [OSCURATO:PERSONA], come indicato nelle stessefatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] che, sulle corrispondenti preteseeconomiche, indicava l’acronimo RUS.Le fatture numeri 301/2014, 302/2014, 303/2003 e 304/2014,emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] per euro 162.372,64 oltre Iva,erano ricomprese tra le fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA], che avevachiesto per sé anche tali somme, spettanti alla mandante.La questione consisteva, dunque, nello stabilire se Metronottepotesse legittimamente pretendere il pagamento di somme spettantialla mandante [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ricevuto l’interdittivaantimafia ed il recesso conseguente dal contratto, ai sensi dell’art.94 del d.lgs. n. 159 del 2011.In realtà, per la ricorrente, una volta intervenuta l’interdittivaantimafia, la stazione appaltante deve recedere dai contratti, fattosalvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborsodelle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delleutilità conseguite.Si tratterebbe di un potere vincolato della stazione appaltante.A seguito del recesso disposto il 3/12/2014, dunque, si sarebberoverificati tre effetti: 1) il rapporto è proseguito, ai sensi dell’art. 37,comma 18, del d.lgs. n. 163 del 2006 con la [OSCURATO:PERSONA],9 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026la SECURITAS e la [OSCURATO:PERSONA]; 2) v’è stata dunque l’estinzionedel contratto di appalto e di ATI, con il venir meno di ogni poteredella mandataria di reclamare pagamenti per conto del mandanti; 3)è stato conseguentemente stipulato un nuovo contratto di appaltocon altra, nuova e diversa ATI, avente composizione diversa daquella che aveva concluso l’originario contratto d’appalto, ormaiestinto per intervenuto recesso della PA.Di qui l’erronea affermazione della Corte d’appello, per la qualeMetronotte, pur dopo tali vicende, accadute nel 2014, l’annosuccessivo e, quindi, nel 2015 fosse ancora titolare dei poteri diprocedere per il recupero di somme maturate dalla Roma UnionSecurity (mandante), relative a prestazioni da quest’ultima eseguite,in considerazione dell’estinzione del mandato e dell’esistenza di altraATI, in sostituzione della precedente.Del resto, alla mandataria di un ATI è riconosciuta larappresentanza delle mandanti, ma fino all’estinzione del rapporto.Pertanto, si sarebbe verificata l’estinzione del mandato, ai sensidell’art. 1722 c.c., estinguendosi il mandato anche per la morte,l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario.Per la ricorrente, poi, l’estinzione del mandato dovevariconoscersi anche sulla scorta dell’art. 94 del d.lgs. n. 159 del 2011.Dopo il recesso dal contratto, dunque, si era verificato il venirmeno dell’ATI originaria, oltre alla cessazione dell’interesse tutelabiledella [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria, considerata la gratuitàdell’incarico, venendo meno anche il diritto all’incasso per prestazioniposte in essere da terzi, non avendo le parti raggiunto alcun accordoin tal senso.Il soggetto che succede alla mandataria, dopo l’estinzione delmandato, sarebbe un operatore del tutto diverso e nuovo rispetto aquello precedente.10 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026Pertanto, quanto meno per la somma di euro 162.672,64 oltreIva (euro 198.460,62 con Iva), la richiesta di pagamento da partedella originaria mandataria [OSCURATO:PERSONA] era illegittima.Sarebbe mancato anche l’interesse ad agire da parte diMetronotte, in quanto la mandante da sola si era già attivata perottenere il pagamento diretto dall’amministrazione delle proprieprestazioni.Senza contare che [OSCURATO:PERSONA] nell’epigrafe dell’originario ricorsoper decreto ingiuntivo, ha affermato di agire non in qualità dimandataria dell’ATI, ma in proprio.Sarebbe errata anche l’ulteriore affermazione della Corted’appello, laddove ha ritenuto sussistere la legittimazione attiva dellaoriginaria mandataria, in virtù dell’art. 9 del contratto stipulato tra leparti.Si sarebbe verificata una violazione dei criteri di ermeneuticacontrattuale.2. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la«violazione ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. ovvero omessapronuncia e falsa ed erronea applicazione al caso di specie di normadi diritto in rapporto agli articoli 94 d.lgs. n. 159 del 2011, art. 2041c.c. ed articoli 99 e 112 c.p.c., in relazione alla domanda dipagamento dei corrispettivi contrattuali ed al mancatoriconoscimento di assenza di domanda di pagamento di somme perindebito arricchimento formulata dalla mandataria [OSCURATO:PERSONA]».La Corte d’appello ha riconosciuto che la somma dovuta aMetronotte era non quella contrattualmente prevista, ma quella«eventualmente dovuta ai sensi dell’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 159del 2001», ovvero «il pagamento del valore delle opere già eseguitee il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente,nei limiti delle utilità conseguite».11 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026Pertanto, il credito era riferito alla fattispecie civilisticadell’indebito arricchimento della PA.Tuttavia, la Corte d’appello ha omesso di pronunciare sulla«domanda di rigetto della domanda di pagamento formulata da ARESper l’assenza di una conclusione negli atti di [OSCURATO:PERSONA] tesa adottenere il riconoscimento di tale indebito arricchimento consideratoche la controparte ha sempre solo proposto e coltivato l’azione dipagamento per le somme ritenute dovute come corrispettivocontrattuale».Ed infatti, con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo ARES hacontestato che le somme eventualmente dovute non potevanointegrare corrispettivi, ma dovevano essere intese come rimborsodei costi e, quindi, come indebito arricchimento.Dall’esame della comparsa di costituzione e risposta diMetronotte, però, emerge che la stessa «non ha proposto alcunaconclusione relativa alla condanna ai sensi dell’art. 2041 c.c. indanno di ARES (né ai sensi dell’art. 94 comma 2 d.lgs. 159/2011invero)».Nell’atto d’appello si era contestato espressamente che iltribunale non avrebbe potuto disporre alcuna condanna in danno diARES, proprio perché l’azione promossa da [OSCURATO:PERSONA] era dicarattere contrattuale; ma tale azione non poteva essere esperita,in quanto ai sensi dell’art. 94 del d.lgs. n. 159 del 2011 l’unicadomanda era quella di indebito arricchimento.La Corte d’appello sul punto non ha preso posizione alcuna.3. Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la «violazioneex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. ovvero falsa ed erroneaapplicazione al caso di specie di norma di diritto in rapporto all’art.94 d.lgs. 159/2011, art. 2041 c.c. e d.lgs. 231/2001 in relazione alla12 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026domanda di pagamento degli interi corrispettivi ed al pagamentodegli interessi moratori».Nell’atto di appello ARES ha chiesto di riconoscere solo il valoredelle opere già eseguite, ma non i corrispettivi in misura integrale edoggetto di pattuizione negoziale originaria, ricomprendente anchel’utile di impresa.La Corte d’appello, invece, ha ritenuto che le somme spettantialla mandataria erano pari a quelle previste come corrispettivicontrattuali.La Corte territoriale avrebbe commesso «l’errore di considerareil limite massimo previsto dalla norma (utilità conseguite) comelimite minimo delle somme spettanti all’Impresa».In realtà, il termine «utilità conseguita» dovrebbe rappresentarel’orizzonte entro il quale l’amministrazione era obbligata acorrispondere il versamento dovuto, ma tenendosi conto del valoredelle opere eseguite e del rimborso delle spese sostenute.La mandataria avrebbe dovuto offrire la prova in merito a talidue componenti.La somma di tali elementi non avrebbe mai potuto superare ilvalore dell’utilità conseguita che, semmai, poteva essere identificatacon il costo della prestazione previsto dal contratto stipulato all’esitodella gara pubblica.Se la somma dei due componenti fosse stata superiore all’utilitàconseguita, la Corte di merito avrebbe dovuto correggere il risultatoin riduzione.Il giudice di secondo grado non ha verificato se Metronotteavesse dato la prova del valore delle opere eseguite e dellaconsistenza delle spese sostenute.13 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026Inoltre, pur volendo sommare le due voci (valore delle opereeseguite e rimborso delle spese sostenute) doveva comunqueescludersi l’utile di impresa.4. Il primo motivo è fondato.4.1. Si premette che tale motivo attiene esclusivamenteall’importo richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo, dallaoriginaria mandataria [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle prestazionieseguite dalla mandante [OSCURATO:PERSONA], per la somma di euro162.672,64 oltre Iva.Con pieno accertamento di merito, la Corte d’appello hasottolineato che una parte delle prestazioni di cui alle fatture,utilizzate per la richiesta del decreto ingiuntivo, è relativa alleprestazioni eseguite esclusivamente dalla mandante.Per la Corte territoriale, infatti, solo la mandante Roma UnionSecurity ha provveduto al servizio di vigilanza armata presso la sedecentrale operativa di ARES sulla circonvallazione Gianicolense(«[d]ifatti le risultanze istruttorie hanno confermato che: 1) lefatture pervenivano da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di mandataria eafferivano ai servizi di vigilanza armata della sede legale di viaPortuense 240, di portierato presso la sede legale di via Portuense240 e di vigilanza armata della sede centrale operativa di ARES sullacirconvallazione Gianicolense ( n.d.r., quindi i servizi svolti dallamandante [OSCURATO:PERSONA]), all’interno dell’ospedale SanCamillo e che si trattava di due stabili diversi; 2) le fatture n.301/2014,302/2014, 303/2014 e 304/2014 emesse dalla RomaUnion Security erano relative a servizi già fatturati da [OSCURATO:PERSONA] inqualità di mandataria»).5. Risulta pacificamente dagli atti che, a seguito della interdittivaantimafia che, in data 16/10/2014, ha interessato l’originaria societàmandataria, [OSCURATO:PERSONA], la stazione appaltante ha avviato il14 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026procedimento per ottenere il provvedimento di recesso, ex art. 94,comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011.Il recesso della stazione appaltante è intervenuto il 3/12/2014.5.1. Va chiarito che il recesso, in ipotesi di interdittiva antimafia,costituisce provvedimento vincolato della pubblica amministrazione.Ed infatti, ai sensi dell’art. 94 comma 2, del d.lgs. n. 159 del2011, «qualora il prefetto non rilasci l’informazione interdittiva entroi termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di sommaurgenza di cui all’art. 92, comma 3 qualora la sussistenza di unacausa di divieto indicata nell’art. 67 o gli elementi relativi a tentatividi infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, ed all’art. 91,comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto,i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto alcomma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono daicontratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguitee il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente,nei limiti delle utilità conseguite».Costituisce principio giurisprudenziale costante quello per cui lapubblica amministrazione, in presenza di una interdittiva antimafia,è vincolata a disporre il recesso dal contratto già stipulato.6. Risulta poi rilevante anche il contenuto dell’art. 95 del d.lgs.n. 159 del 2011, che disciplina l’ipotesi del recesso nei confrontidell’ATI, sia pure nella sola ipotesi dell’informativa antimafia cheriguarda la società mandante, e non alla mandataria, come avvieneinvece nel caso di specie.Stabilisce l’art. 95 citato che «[s]e taluna delle situazioni da cuiemerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 84, comma4, ed all’art. 91, comma 6, interessa un’impresa diversa da quellamandataria che partecipa ad un’associazione o raggruppamentotemporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui15 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026all’art. 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipantiquando la predetta impresa sia estromessa o sostituitaanteriormente alla stipulazione del contratto».7. Pertanto, una volta accertato che la stazione appaltante ARES118 ha legittimamente disposto il recesso dal contratto, ex art. 94,comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, con un provvedimento di naturavincolata, a seguito di interdittiva antimafia, deve valutarsi l’effettodi tale recesso nell’ambito dell’ATI costituita per l’aggiudicazionedell’appalto, ove tale interdittiva riguardi la società mandataria.Se, infatti, l’interdittiva riguarda la società mandante, l’art. 95del d.lgs. n. 159 del 2011, prevede la non operatività dell’interdittivanei confronti delle altre imprese partecipanti, quando la mandantesia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione delcontratto.Tale normativa va posta, poi, a confronto con l’art. 37 del d.lgs.n. 163 del 2006 che si occupa proprio degli effetti della normativaantimafia nell’ambito dell’ATI, distinguendo l’ipotesi in cui ilprovvedimento riguardi la società mandataria da quello in cuiriguardi la società mandante, in sede di esecuzione del contratto.8. Deve muoversi dalla considerazione che l’istitutodell’associazione temporanea di imprese si muove in direzione pro-competitiva, consentendo a imprese che non possiedono i requisitiper partecipare, da sole, alla gara ad evidenza pubblica, di ovviare atali carenze, attraverso la costituzione di un’associazionetemporanea di imprese, volta alla partecipazione ad un determinatoprocedimento di evidenza pubblica.L’ATI si confronta e si interfaccia con la stazione appaltante,esclusivamente attraverso la società mandataria, che è l’unica adavere rapporti diretti con la stazione appaltante, rappresentandol’interlocutore privilegiato della stessa.16 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026L’ATI, dunque, si fonda proprio sul rapporto di mandato, tantoche ai sensi dell’art. 37, comma 14, del d.lgs. n. 163 del 2006,applicabile nel caso di specie ratione temporis, «[a]i fini dellacostituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatorieconomici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivospeciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario».Si prevede, poi, all’art. 37, comma 15, che il mandato «deverisultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura èconferita al legale rappresentante dell’operatore economicomandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca pergiusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante».Emerge, dunque, in modo chiaro che la normativa intendeprivilegiare il rapporto tra stazione appaltante e mandataria. Ilmandato collettivo non determina un centro autonomo diimputazione giuridica, ma è finalizzato ad agevolare la p.a.appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici(Cass., sez. 3, 29/12/2011, n. 29737).Proprio per questo, ai sensi del comma 16 dell’art. 37 citato «[a]lmandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale,dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte leoperazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anchedopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ognirapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valeredirettamente le responsabilità facenti capo ai mandanti».8.1. Se la posizione occupata dalla mandataria, nell’ambitodell’ATI, è di assoluto rilievo, altro principio fondamentale dellanormativa concernente le associazioni temporanee di imprese èquello della stabilità dell’ATI per tutto il corso della gara e, anche, infase di esecuzione, salvo le ipotesi speciali di cui all’art. 37, commi18 e 19, che riguardano, rispettivamente, il venir meno, per varie17 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026ragioni, della mandataria o di una delle mandanti (ipotesi poi traslateall’art. 48, commi 17 e 18, del d.lgs. n. 50 del 2016; anche all’art.48, commi 19-bis e 19-ter che estendono la possibilità di mutarel’assetto dell’ATI anche in corso di gara; artt. 68 e 97 d.lgs. n. 36 del2023).L’art. 37, comma 9, infatti, dispone che «[è] vietatal’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione deiraggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrentirispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede diofferta».9. Nella specie, dunque, ci si trova proprio dinanzi ad un’ipotesieccezionale, in cui è consentito il mutamento della compagine cherappresenta l’associazione temporanea di imprese, in quanto ilprovvedimento interdittivo antimafia ha colpito la società mandatariaMetronotte.L’art. 37, comma 18, del d.lgs. n. 163 del 2006, in tal casoprevede specificatamente che «[i]n caso di fallimento del mandatarioovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casiprevisti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante puòproseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico chesia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codicepurché abbia i requisiti di qualificazione adeguati e lavori o servizi oforniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni lastazione appaltante può recedere dall’appalto».L’art. 37, comma 19, del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede, invece,che in caso di interdittiva antimafia che colpisca la società mandante,il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante18 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenutoall’esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti.Ciò, proprio per la peculiare rappresentatività del mandatarioche, come detto, costituisce interlocutore privilegiato nei confrontidei rapporti con la stazione appaltante.10. Nella fattispecie in esame, dunque, risulta pienamenterispettato il procedimento di cui all’art. 37, comma 18, del d.lgs. n.163 del 2006, attenendo l’informativa antimafia proprio allaposizione della mandataria [OSCURATO:PERSONA].10.1. Pertanto, si è proceduto alla prosecuzione del rapportod’appalto con altro operatore economico «che sia costituitomandatario».È necessario, infatti, che la prosecuzione del rapporto avvengacon altra impresa (diversa da quella che ha conferito il mandato),che si costituisce mandataria e il cui subingresso comporta l’uscitadal rapporto di quella fallita (Cass., n. 19165 del 2007).Ed infatti, la nuova ATI, questa volta formata peròesclusivamente dalle tre residue società (società SECURITASMetronotte, costituita mandataria dopo l’interdittiva antimafia che hacolpito l’originaria mandataria [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA], con esclusione dunque della mandatariaMetronotte), ha stipulato un nuovo rapporto contrattuale con lastazione appaltante ARES 118.10.2. A seguito della costituzione della nuova ATI e dellastipulazione di un nuovo e diverso contratto con la stazioneappaltante ARES 118, è evidente che sono venuti meno sia ilrapporto di mandato, sia l’originario rapporto d’appalto.Del resto, ai sensi dell’art. 37, comma 16, del d.lgs. n. 163 del2006, al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti19 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026nei confronti della stazione appaltante «fino alla estinzione di ognirapporto».È evidente che, una volta emessa l’interdittiva antimafia neiconfronti della mandataria, con il recesso dal contratto originario del3/12/2014, è stato inevitabile, non solo costituire una nuova ediversa ATI, con esclusione della mandataria colpita dall’interdittivaantimafia, ma anche la stipulazione di un nuovo contratto d’appalto(la stazione appaltante deve consentire alle mandanti di ricostruirel’ATI nominando mandataria la nuova impresa; in tal senso C ass.,sez. 1, 8/5/2008, n. 11485).La norma, infatti, in via eccezionale, consente una modificazionedell’ATI nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale d’appalto.Inoltre, deve perfezionarsi anche un nuovo contratto interno dicooperazione. Lo scioglimento del contratto di mandato, perinterdittiva antimafia nei confronti della mandataria, comporta anchelo scioglimento del contratto di cooperazione, dovendosi stipulare,non soltanto un nuovo negozio di intermediazione, ma anche unnuovo accordo di collaborazione tra imprenditori, tanto più che intale ultimo contratto non c’è la partecipazione dell’originariamandataria.Per la dottrina, infatti, una volta dichiarato il fallimento dellamandataria dell’ATI (con analoga soluzione in caso di interdittivaantimafia nei confronti della mandataria) il contratto d’appaltooriginario si estingue.Nel caso in cui vi sia la nomina, da parte delle imprese riunitemandanti, di una nuova capogruppo, nonché il gradimento dellacommittente, viene in essere un ulteriore contratto di appalto, tra lastazione appaltante e la nuova associazione temporanea di imprese,rappresentata dalla nuova mandataria.20 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ciò sia nel caso in cui la nuova mandataria sia estraneaall’originaria associazione temporanea, sia nell’ipotesi in cui la nuovamandataria, come nella specie, sia società già facente parte, qualemandante, del raggruppamento temporaneo di imprese.Lo scioglimento dell’originario contratto d’appalto emerge anchedalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3750 del 9/3/2012, incaso di fallimento della mandataria «l’impresa mandante èlegittimata ad agire direttamente nei confronti del committente perla riscossione della quota dei crediti nascenti dall’appalto ad essaimputabile, ma tale azione non comprende i crediti maturati dopo ilfallimento, il quale determina anche lo scioglimento dell’appalto,escludendo la configurabilità di una successione dell’impresamandante nel relativo rapporto»).Per la dottrina, prima si verifica lo scioglimento dell’appaltoriferibile alla mandataria e poi lo scioglimento del rapporto dimandato, non avendo il mandato più alcuna ragione d’essere senzala prosecuzione dell’originario rapporto d’appalto. La caducazione delcontratto di mandato e di quello di appalto determina lalegittimazione ad agire di ciascun operatore raggruppato,limitatamente al recupero dei crediti di relativa spettanza (Cass.17/2/2010, n. 3810; Cass., 17/10/2008, n. 25368).10.3. Per la giurisprudenza amministrativa sussiste un diversoregime applicabile all’ipotesi in cui l’evento interdittiva colpisca unamandante di un’ATI impegnata in un appalto (esecuzione o fase digara che sia, in conseguenza dell’estensione operata dal comma 19-ter dell’art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016), ovvero una mandataria, inquanto anche in quest’ultimo caso l’art. 48, comma 17, d.lgs. n. 50del 2016 consente la sua sostituzione, ma soltanto con un operatoreche faccia parte dell’ATI, purché sia disponibile e ne sussistano lecondizioni, e cioè abbia i requisiti di qualificazione adeguati e lavori,21 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026servizi o fornitura da eseguire (TAR Sicilia, sez. III, Palermo,6/4/2018, n. 799).La possibilità, prevista dalla normativa sugli appalti, che unamandante, già facente parte dell’ATI, avendone i presupposti, possadiventare mandataria, determina conseguenze ben più ridotterispetto al principio di immodificabilità dell’ATI.L’art. 95, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, si riferisce inveceall’ipotesi del tentativo di infiltrazione mafiosa nelle impresemandanti (TAR Veneto, sez. 1, Venezia, 15/3/2017, n. 275),consentendo la sostituzione in corso di gara (TAR Lazio, Roma,11/4/2017, n. 4426).Nel caso di interdittiva antimafia nei confronti di una societàmandataria di un ATI risulta illegittimo il provvedimento di revoca diun contratto d’appalto nel caso in cui, prima di procedere alla revocadel contratto, la PA non abbia consentito a una delle mandanti inpossesso di tutti i requisiti previsti dal bando per la prosecuzionedella prestazione aggiudicata di proseguire, quale nuova mandatariadell’ATI, il rapporto contrattuale (TAR Campania, sez. 1, Napoli,25/7/2011, n. 3953).11. In tal modo, con l’estinzione (lo scioglimento) del rapportocontrattuale di appalto originario in virtù del fallimento delmandatario (Cass. n. 19165 del 2007) – situazione cui è assimilabilequella della interdittiva antimafia – è venuto meno per il mandatarioanche il potere di rappresentanza esclusiva, anche processuale, dellemandanti in favore delle mandanti, nei confronti della stazioneappaltante.Ciò, del resto, si verifica anche nell’ipotesi di dichiarazione difallimento del mandatario; in tal caso, una volta intervenuta ladichiarazione di fallimento del mandatario, quest’ultimo puòesclusivamente chiedere alla stazione appaltante il pagamento delle22 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026prestazioni rese da esso mandatario, ma non può più richiedere ilpagamento delle prestazioni delle mandanti, essendosi sciolto ilmandato ai sensi dell’art. 78 l.f. («il contratto di mandato si scioglieper il fallimento del mandatario») e l’appalto ex art. 81 l.f. (Cass.,sez. 1, 22/8/2018, n. 20943), senza che rilevi una diversa volontàdella stazione appaltante, che può solo proseguire il rapporto conaltra impresa di gradimento ed in alternativa al recesso (Cass., sez.1, 13/9/2007, n. 19165).L’irrevocabilità del mandato è, poi, stabilita non nell’interesse delmandatario, ma della stazione appaltante ed è regola che, ex art.1723, secondo comma, c.c., si applica al mandato in rem propriam,ma solo al caso del fallimento del mandante (Cass., sez. 1,1379/2007, n. 19165) e non del mandatario.Il fallimento della mandataria, dunque, una volta scioltosi ancheil rapporto di mandato, ex art. 78 l.f., fa venir meno la legittimazionedella mandataria ad esigere i crediti per i lavori eseguiti dopo ladichiarazione di fallimento – e quindi in caso di interdittiva antimafiae di recesso «vincolato» dal contratto -.Il fallimento della mandataria, infatti, provoca inevitabilmente loscioglimento del rapporto di mandato ex art. 78 l.f., tranciandosi dinetto ogni collegamento con la società mandante, anche dal puntodi vista processuale, oltre che sostanziale (Cass., sez. 1, 17/1/2017,n. 973); sicché l’impresa mandante è legittimata ad agiredirettamente nei confronti del committente per la riscossione dellaquota dei crediti nascenti dall'appalto ad essa imputabili, mentre ilfallimento della mandataria può riscuotere dall’amministrazione ilcorrispettivo per l’esecuzione dell’appalto solo per la quotacorrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione,in base all’accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza23 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026(Cass. n. 973 del 2017; anche Cass. n. 3810 del 2010; Cass. n.23894 del 2013).La irrevocabilità del mandato, dunque, che pure risultaparticolarmente rigida, in quanto prevista nell’interesse dellastazione appaltante, imponendo una diversificazione rispetto alladisciplina generale del mandato di cui all’art. 1723 c.c. (riferito soloalla mandante), si affievolisce dinanzi alla dichiarazione di fallimentodella mandataria.Va anche chiarito, con riferimento al fallimento della mandataria- ipotesi assimilabile a quella dell’interdittiva antimafia che comportanecessariamente il recesso dal contratto - ex art. 94, comma 2, deld.lgs. n. 159 del 2011 - che si determina lo scioglimento del rapportodi mandato, ex art. 78 l.f., con la conseguenza che l’impresamandante è legittimata ad agire direttamente nei confronti delcommittente per la riscossione della quota dei crediti nascentidall’appalto ad essa imputabile, ma tale azione non comprende icrediti maturati dopo il fallimento, il quale determina anche loscioglimento dell’appalto, escludendo la configurabilità di unasuccessione dell’impresa mandante nel relativo rapporto, la cuiprosecuzione in via di mero fatto dà luogo ad un diverso rapporto,che attribuisce all’impresa mandante un titolo diretto per azionarenei confronti del committente i crediti originati dal suo apportoesclusivo (Cass., sez. 1, 9/3/2012, n. 3750; Cass., n. 3810 del 2010;Cass. n. 25368 del 2008; Cass. n. 19165 del 2007).Del resto, l’art. 81 l.f. fa salve le norme relative al contratto diappalto di opere pubbliche.Ciò significa che, nel periodo successivo alla dichiarazione difallimento della mandataria o, come nella specie, successivo alrecesso operato da ARES 118 il 3/12/2014, a seguito dell’interdittivaantimafia del 16/10/2014, tutte le prestazioni rese dalla società24 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026mandante [OSCURATO:PERSONA], possono essere oggetto di richiestadi pagamento esclusivamente da parte di tale società mandante, inquanto fino alla data del 5/12/2015, con la costituzione di altrasocietà mandataria, e di altra e diversa ATI, prosegue di fatto undiverso rapporto, che attribuisce alla mandante un titolo diretto neiconfronti della committente.12. Pertanto, essendo venuto meno il rapporto di mandato, aseguito del recesso dal contratto del 3/12/2014 (per l’interdittivaantimafia), e la prosecuzione del rapporto con le altre mandanti adecorrere dal 5/12/2015, l’originaria mandataria [OSCURATO:PERSONA] nonpoteva richiedere il pagamento delle prestazioni relative allamandante [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 162.672,64oltre Iva.L’originaria mandataria, una volta sciolto il rapporto di mandato,poteva agire esclusivamente per la quota parte di lavori ad essaespressamente riferibili.13. Il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti, in ragionedell’accoglimento del primo motivo.14. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata conrinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cheprovvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati  OggettoAppalti pubblici;informativa antimafiaDott. [OSCURATO:PERSONA]  alla mandataria ATI;Dott. [OSCURATO:PERSONA]   recesso dal contratto;costituzione di nuovaDott. [OSCURATO:PERSONA]   ConsiglieremandatariaDott. [OSCURATO:PERSONA]   ConsigliereU d. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].CC Cron. n.2 6881/2024ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 26881/2024 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] - ARES 118 , in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,  giusta procura22877287/2019speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di volerricevere le comunicazioni e notifiche all’indirizzo di poRs.tGa .Ne.l ettronica11368/2017certificata indicato, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,[OSCURATO:PERSONA], n. 21.- Ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,1 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 37, presso il suo studio- controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6243/2024,depositata in data 4/10/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] indiceva una gara affidata per l’espletamentoall’[OSCURATO:PERSONA] (ARES 118).ARES stipulava il 2/8/2012 il contratto per i servizi di vigilanzaarmata e portierato fiduciario dal 27/8/2012, per 36 mesi, con ilcompenso di euro 981.295,20, con l’[OSCURATO:PERSONA] diRoma, mandataria dell’ATI, costituita il [OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui eranomandanti la SECURITAS [OSCURATO:PERSONA] (poi costituita dopo il recessocome nuova mandataria), la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.La mandataria [OSCURATO:PERSONA] di Roma conferival’azienda, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla società [OSCURATO:PERSONA].Con nota del prefetto del 16/10/2014 si disponeva interdittivaantimafia, in ragione dei tentativi di infiltrazione mafiosa inMetronotte.ARES comunicava di aver avviato il procedimento per ottenere ilprovvedimento di recesso ex art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 159 del2011.Il recesso veniva disposto da ARES il 3/12/2014.2. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 4532/2015 del 24/3/2015, annullaval’interdittiva antimafia.2 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026ARES in data 8/5/2015 avviava il procedimento di revoca delrecesso.In data 17/6/2015 ARES non revocava il recesso, ma disponevala prosecuzione del rapporto con le società mandanti, a decorrere dal5/12/2015.3. [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 8053 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] accoglieva il ricorsodella società [OSCURATO:PERSONA].4. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4539 del 18/9/2015,annullava la sentenza del Tar, confermando la legittimitàdell’interdittiva antimafia.5. La società [OSCURATO:PERSONA] inviava fatture per euro 318.647,25 adARES 118, il 26/1/2015.Successivamente inviava diffida del 4/2/2015.6. Nelle more veniva costituita mandataria la SECURITASMetronotte, ex art. 37, comma 18, del d.lgs. n. 163 del 2006.7. La società [OSCURATO:PERSONA], originaria mandataria, dopo il recesso,chiedeva l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di ARESper la somma di euro 424.465,63.8. Proponeva opposizione ARES 118, deducendo, fra l’altro, chealla mandataria originaria non spettava comunque l’intero valore deiservizi, ma solo una parte ex art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 159 del2011.9. Il tribunale di Roma, con sentenza del 12/8/2021, rigettaval’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.Reputava, da un lato, la legittimità del recesso operato da ARESex art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011.Di qui la necessità della stipula di un nuovo contratto d’appaltoex art. 37, comma 18, del d.lgs. n. 163 del 2006 «conun’associazione diversa».3 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026La stazione appaltante aveva deciso di proseguire il rapporto adecorrere dal 5/12/2014 con l’ATI recante come mandataria laSECURITAS [OSCURATO:PERSONA] e come mandanti la [OSCURATO:PERSONA] ela [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.D’altro lato, quanto al credito contestato, l’ingiunzione si fondavasul mancato adempimento delle fatture per le quali la Metronotteaveva provveduto a diffidare ARES il 4/2/2015.L’informativa aveva inciso sulla prosecuzione dei rapporti incorso, ma non anche sui diritti patrimoniali acquisiti in costanza diregolare contratto.Trattavasi di servizi riferite ad un’epoca anteriore al recesso.Per ARES 118, la [OSCURATO:PERSONA] dal dicembre 2013 avrebbeiniziato a svolgere esclusivamente il servizio di vigilanza armatapresso la centrale operativa sita sulla [OSCURATO:PERSONA],mentre le fatture si riferivano ai diversi servizi di vigilanza armatapresso la sede di via Portuense n. 240 e presso la sede direzionalenonché i servizi di accoglienza presso la centrale operativa.[OSCURATO:PERSONA] aveva svolto servizi esclusivamente divigilanza armata presso la centrale operativa di ARES 118.Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA], sino alla data del recesso esercitato il5/12/2014, aveva prestato i servizi di vigilanza armata presso viaPortuense n. 240, mentre la [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto ilservizio di vigilanza armata presso la centrale operativa, sullacirconvallazione Gianicolense, a partire dal 1/12/2013.Le fatture, ad avviso del tribunale, si riferivano a servizi prestatipersonalmente dalla mandataria.In ordine al quantum dovuto veniva richiamata la sentenzadell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 23 del 2020, per laquale gli appalti dei lavori erano accomunati ai contratti di fornituradi beni e servizi.4 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il pagamento doveva attenere al valore delle opere già eseguiteed al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente.Tale limite non era applicabile nella fattispecie in esame.10. Avverso la sentenza proponeva appello ARES.10.1. Con il primo motivo di gravame lamentava che il tribunale,pur avendo riconosciuto che parte delle prestazioni incorporate nellefatture, emesse da città di [OSCURATO:PERSONA], erano state inveceeseguite da [OSCURATO:PERSONA], non aveva però scorporato il valoredelle stesse, sia per riconoscere il minor credito della societàoriginariamente mandataria, sia per riconoscere l’assenza dilegittimazione ad agire per tale domanda.10.1. Con il secondo motivo di impugnazione si deduceval’erronea applicazione della disciplina di cui all’art. 94 del d.lgs. n.159 del 2011, essendo stato computato il valore integrale dellarichiesta, in luogo dell’indennità di cui all’art. 2041 c.c.; non potevaessere riconosciuta la domanda nella sua interezza, «per la mancataproposizione (in comparsa) della specifica domanda diriconoscimento dell’indennità o, in subordine, per la mancatariduzione del credito e comunque elisione degli interessi moratori edel regime fiscale Iva sulle somme poiché non dovuti nelle condannedisposta ai sensi dell’art. 2041 c.c.».Il tribunale avrebbe dovuto riconoscere l’applicabilità dell’art. 94del d.lgs. n. 159 del 2011, essendo erronea l’affermazione per cui ilvalore delle utilità conseguite si applicava solo alle prestazioni resea seguito del provvedimento (eseguite solo in parte) e non quellerese sino ad allora (già eseguite).Si trattava di servizi eseguiti solo in parte per i quali Metronottenon era stata remunerata, trovando applicazione la clausola disalvaguardia.5 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026La soluzione del tribunale confliggeva con quanto statuitodall’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato con la sentenza n. 14del 2021.Doveva essere riconosciuto solo il valore delle opere già eseguitenon i corrispettivi oggetto di pattuizione negoziale originaria; sitrattava solo delle somme spettanti a titolo di indennità, ex art. 2041c.c., con la decurtazione del 10% del corrispettivo, dovendo essereescluso l’utile di impresa e non potendo applicarsi gli interessimoratori e neppure l’Iva, previsti per i corrispettivi.Tuttavia, «in mancanza nella comparsa di costituzione diMetronotte della domanda di pagamento ex art. 2041, alcunasomma avrebbe potuto essere riconosciuta alla medesima».10.3. Con il terzo motivo di gravame si deduceva l’erroneavalutazione sulla soccombenza, con la richiesta di condanna allaripetizione restituzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed in favore diARES delle somme che la stessa appellata aveva ottenuto, in ragionedell’esecuzione del titolo se non sospeso.11. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6243/2024depositata il 4/10/2024, rigettava l’appello, confermando lasentenza impugnata.11.1. In relazione al primo motivo, lo reputava infondato.Il tribunale aveva correttamente accertato che le fatture azionateerano riferibili a servizi prestati personalmente dalla mandataria eche la [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto solo il servizio di vigilanzaarmata presso la centrale operativa, sita nella circonvallazioneGianicolense, a partire dal 1/12/2013.Non doveva essere scomputata la somma pari ad euro162.672,64 oltre Iva, già fatturata, corrispondente alle prestazionieffettuate dalla [OSCURATO:PERSONA].6 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026Le fatture provenivano da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mandataria,e afferivano ai servizi di vigilanza armata della sede legale di viaPortuense 240, di portierato presso la sede legale di via Portuense240 e di vigilanza armata della sede centrale operativa di ARES sullacirconvallazione Gianicolense (quindi i servizi svolti dalla mandanteRoma [OSCURATO:PERSONA]), all’interno dell’ospedale [OSCURATO:PERSONA].Le fatture numeri 301 del 2014,302 del 2014,303 del 2014 e 304del 2014 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] erano relative a servizigià fatturati da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di mandataria.Era destituita di fondamento la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] nonavesse alcun mandato all’incasso di somme relative a prestazionirese dalle mandanti facenti parte dell’ATI o, comunque, non avessealcun interesse alla riscossione perché si trattava di mandatogratuito.L’art. 9 del contratto d’appalto prevedeva, infatti, che lamandataria avrebbe potuto fatturare i corrispettivi dovuti per iservizi svolti dalle mandanti.Tra l’altro, quanto all’adempimento liberatorio ex art. 1188 c.c.da parte di ARES alla mandante [OSCURATO:PERSONA], l’appellanteARES non aveva prodotto in giudizio alcun documento checonsentisse di dimostrare di avere effettivamente provveduto aliquidare in favore della mandante gli importi di cui alle fatturepredette.11.2. Anche il secondo motivo era infondato.Si faceva riferimento al valore delle prestazioni già eseguite, conil limite delle utilità conseguite.Tale valore poteva essere coincidente con il prezzo contrattualepattuito tra le parti.7 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il prezzo stabilito in seguito ad una procedura di gara ad evidenzapubblica doveva infatti coincidere con il miglior prezzo di mercatoconseguibile e, quindi, con il valore di mercato della prestazione.Trattandosi poi di prestazioni tipologicamente prefissate estandardizzate, dal carattere ripetitivo, nel corso della durata, conpagamenti periodici, le stesse non potevano avere un’utilità diversarispetto alle prestazioni periodiche già pagate, salvo diversadimostrazione, da parte della stazione appaltante, di aver conseguitodalle prestazioni ripetitive già eseguite e non ancora pagate un’utilitàinferiore rispetto alle prestazioni periodiche già eseguite e pagate.Doveva tenersi conto anche del procedimento obbligatorio direvisione dei prezzi ex art. 109 del d.lgs. n. 163 del 2006.11.3. Il terzo motivo era infondato stante la conferma dellasentenza di primo grado e la soccombenza di ARES in entrambi igradi di giudizio.12. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’azienda regionale emergenza sanitaria, ARES 118, depositandoanche memoria scritta.13. Ha resistito con controricorso città di [OSCURATO:PERSONA] cooperativa in amministrazione straordinaria.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazioneex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. ovvero falsa ed erroneaapplicazione al caso di specie di norma di diritto in rapporto all’art.94 del d.lgs. n. 159/2011, art. 37 del d.lgs. n. 163/2006, inriferimento agli articoli 1362, 1363 e 1367 c.c., in relazione allapresunta presenza e persistenza del potere di rappresentanza delmandatario per il pagamento di tutte le imprese in esito alloscioglimento del contratto e del rapporto di ATI in ipotesi di8 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026interdittiva antimafia ed in relazione all’art. 100 c.p.c. in relazioneall’interesse ad agire e titolarità del diritto in contesa».In sostanza, il motivo censura la sentenza d’appello, laddove nonha tenuto conto del venir meno del rapporto di mandato, a seguitodel recesso della stazione appaltante ARES 118, per intervenutainterdittiva antimafia nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], qualesocietà mandataria dell’ATI, aggiudicataria dell’appalto.Ed infatti, ad avviso della ricorrente, risulta pacificamente che leprestazioni oggetto del decreto ingiuntivo sono state eseguite dallamandante dell’ATI, [OSCURATO:PERSONA], come indicato nelle stessefatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] che, sulle corrispondenti preteseeconomiche, indicava l’acronimo RUS.Le fatture numeri 301/2014, 302/2014, 303/2003 e 304/2014,emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] per euro 162.372,64 oltre Iva,erano ricomprese tra le fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA], che avevachiesto per sé anche tali somme, spettanti alla mandante.La questione consisteva, dunque, nello stabilire se Metronottepotesse legittimamente pretendere il pagamento di somme spettantialla mandante [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ricevuto l’interdittivaantimafia ed il recesso conseguente dal contratto, ai sensi dell’art.94 del d.lgs. n. 159 del 2011.In realtà, per la ricorrente, una volta intervenuta l’interdittivaantimafia, la stazione appaltante deve recedere dai contratti, fattosalvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborsodelle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delleutilità conseguite.Si tratterebbe di un potere vincolato della stazione appaltante.A seguito del recesso disposto il 3/12/2014, dunque, si sarebberoverificati tre effetti: 1) il rapporto è proseguito, ai sensi dell’art. 37,comma 18, del d.lgs. n. 163 del 2006 con la [OSCURATO:PERSONA],9 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026la SECURITAS e la [OSCURATO:PERSONA]; 2) v’è stata dunque l’estinzionedel contratto di appalto e di ATI, con il venir meno di ogni poteredella mandataria di reclamare pagamenti per conto del mandanti; 3)è stato conseguentemente stipulato un nuovo contratto di appaltocon altra, nuova e diversa ATI, avente composizione diversa daquella che aveva concluso l’originario contratto d’appalto, ormaiestinto per intervenuto recesso della PA.Di qui l’erronea affermazione della Corte d’appello, per la qualeMetronotte, pur dopo tali vicende, accadute nel 2014, l’annosuccessivo e, quindi, nel 2015 fosse ancora titolare dei poteri diprocedere per il recupero di somme maturate dalla Roma UnionSecurity (mandante), relative a prestazioni da quest’ultima eseguite,in considerazione dell’estinzione del mandato e dell’esistenza di altraATI, in sostituzione della precedente.Del resto, alla mandataria di un ATI è riconosciuta larappresentanza delle mandanti, ma fino all’estinzione del rapporto.Pertanto, si sarebbe verificata l’estinzione del mandato, ai sensidell’art. 1722 c.c., estinguendosi il mandato anche per la morte,l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario.Per la ricorrente, poi, l’estinzione del mandato dovevariconoscersi anche sulla scorta dell’art. 94 del d.lgs. n. 159 del 2011.Dopo il recesso dal contratto, dunque, si era verificato il venirmeno dell’ATI originaria, oltre alla cessazione dell’interesse tutelabiledella [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria, considerata la gratuitàdell’incarico, venendo meno anche il diritto all’incasso per prestazioniposte in essere da terzi, non avendo le parti raggiunto alcun accordoin tal senso.Il soggetto che succede alla mandataria, dopo l’estinzione delmandato, sarebbe un operatore del tutto diverso e nuovo rispetto aquello precedente.10 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026Pertanto, quanto meno per la somma di euro 162.672,64 oltreIva (euro 198.460,62 con Iva), la richiesta di pagamento da partedella originaria mandataria [OSCURATO:PERSONA] era illegittima.Sarebbe mancato anche l’interesse ad agire da parte diMetronotte, in quanto la mandante da sola si era già attivata perottenere il pagamento diretto dall’amministrazione delle proprieprestazioni.Senza contare che [OSCURATO:PERSONA] nell’epigrafe dell’originario ricorsoper decreto ingiuntivo, ha affermato di agire non in qualità dimandataria dell’ATI, ma in proprio.Sarebbe errata anche l’ulteriore affermazione della Corted’appello, laddove ha ritenuto sussistere la legittimazione attiva dellaoriginaria mandataria, in virtù dell’art. 9 del contratto stipulato tra leparti.Si sarebbe verificata una violazione dei criteri di ermeneuticacontrattuale.2. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la«violazione ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. ovvero omessapronuncia e falsa ed erronea applicazione al caso di specie di normadi diritto in rapporto agli articoli 94 d.lgs. n. 159 del 2011, art. 2041c.c. ed articoli 99 e 112 c.p.c., in relazione alla domanda dipagamento dei corrispettivi contrattuali ed al mancatoriconoscimento di assenza di domanda di pagamento di somme perindebito arricchimento formulata dalla mandataria [OSCURATO:PERSONA]».La Corte d’appello ha riconosciuto che la somma dovuta aMetronotte era non quella contrattualmente prevista, ma quella«eventualmente dovuta ai sensi dell’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 159del 2001», ovvero «il pagamento del valore delle opere già eseguitee il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente,nei limiti delle utilità conseguite».11 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026Pertanto, il credito era riferito alla fattispecie civilisticadell’indebito arricchimento della PA.Tuttavia, la Corte d’appello ha omesso di pronunciare sulla«domanda di rigetto della domanda di pagamento formulata da ARESper l’assenza di una conclusione negli atti di [OSCURATO:PERSONA] tesa adottenere il riconoscimento di tale indebito arricchimento consideratoche la controparte ha sempre solo proposto e coltivato l’azione dipagamento per le somme ritenute dovute come corrispettivocontrattuale».Ed infatti, con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo ARES hacontestato che le somme eventualmente dovute non potevanointegrare corrispettivi, ma dovevano essere intese come rimborsodei costi e, quindi, come indebito arricchimento.Dall’esame della comparsa di costituzione e risposta diMetronotte, però, emerge che la stessa «non ha proposto alcunaconclusione relativa alla condanna ai sensi dell’art. 2041 c.c. indanno di ARES (né ai sensi dell’art. 94 comma 2 d.lgs. 159/2011invero)».Nell’atto d’appello si era contestato espressamente che iltribunale non avrebbe potuto disporre alcuna condanna in danno diARES, proprio perché l’azione promossa da [OSCURATO:PERSONA] era dicarattere contrattuale; ma tale azione non poteva essere esperita,in quanto ai sensi dell’art. 94 del d.lgs. n. 159 del 2011 l’unicadomanda era quella di indebito arricchimento.La Corte d’appello sul punto non ha preso posizione alcuna.3. Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la «violazioneex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. ovvero falsa ed erroneaapplicazione al caso di specie di norma di diritto in rapporto all’art.94 d.lgs. 159/2011, art. 2041 c.c. e d.lgs. 231/2001 in relazione alla12 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026domanda di pagamento degli interi corrispettivi ed al pagamentodegli interessi moratori».Nell’atto di appello ARES ha chiesto di riconoscere solo il valoredelle opere già eseguite, ma non i corrispettivi in misura integrale edoggetto di pattuizione negoziale originaria, ricomprendente anchel’utile di impresa.La Corte d’appello, invece, ha ritenuto che le somme spettantialla mandataria erano pari a quelle previste come corrispettivicontrattuali.La Corte territoriale avrebbe commesso «l’errore di considerareil limite massimo previsto dalla norma (utilità conseguite) comelimite minimo delle somme spettanti all’Impresa».In realtà, il termine «utilità conseguita» dovrebbe rappresentarel’orizzonte entro il quale l’amministrazione era obbligata acorrispondere il versamento dovuto, ma tenendosi conto del valoredelle opere eseguite e del rimborso delle spese sostenute.La mandataria avrebbe dovuto offrire la prova in merito a talidue componenti.La somma di tali elementi non avrebbe mai potuto superare ilvalore dell’utilità conseguita che, semmai, poteva essere identificatacon il costo della prestazione previsto dal contratto stipulato all’esitodella gara pubblica.Se la somma dei due componenti fosse stata superiore all’utilitàconseguita, la Corte di merito avrebbe dovuto correggere il risultatoin riduzione.Il giudice di secondo grado non ha verificato se Metronotteavesse dato la prova del valore delle opere eseguite e dellaconsistenza delle spese sostenute.13 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026Inoltre, pur volendo sommare le due voci (valore delle opereeseguite e rimborso delle spese sostenute) doveva comunqueescludersi l’utile di impresa.4. Il primo motivo è fondato.4.1. Si premette che tale motivo attiene esclusivamenteall’importo richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo, dallaoriginaria mandataria [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle prestazionieseguite dalla mandante [OSCURATO:PERSONA], per la somma di euro162.672,64 oltre Iva.Con pieno accertamento di merito, la Corte d’appello hasottolineato che una parte delle prestazioni di cui alle fatture,utilizzate per la richiesta del decreto ingiuntivo, è relativa alleprestazioni eseguite esclusivamente dalla mandante.Per la Corte territoriale, infatti, solo la mandante Roma UnionSecurity ha provveduto al servizio di vigilanza armata presso la sedecentrale operativa di ARES sulla circonvallazione Gianicolense(«[d]ifatti le risultanze istruttorie hanno confermato che: 1) lefatture pervenivano da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di mandataria eafferivano ai servizi di vigilanza armata della sede legale di viaPortuense 240, di portierato presso la sede legale di via Portuense240 e di vigilanza armata della sede centrale operativa di ARES sullacirconvallazione Gianicolense ( n.d.r., quindi i servizi svolti dallamandante [OSCURATO:PERSONA]), all’interno dell’ospedale SanCamillo e che si trattava di due stabili diversi; 2) le fatture n.301/2014,302/2014, 303/2014 e 304/2014 emesse dalla RomaUnion Security erano relative a servizi già fatturati da [OSCURATO:PERSONA] inqualità di mandataria»).5. Risulta pacificamente dagli atti che, a seguito della interdittivaantimafia che, in data 16/10/2014, ha interessato l’originaria societàmandataria, [OSCURATO:PERSONA], la stazione appaltante ha avviato il14 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026procedimento per ottenere il provvedimento di recesso, ex art. 94,comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011.Il recesso della stazione appaltante è intervenuto il 3/12/2014.5.1. Va chiarito che il recesso, in ipotesi di interdittiva antimafia,costituisce provvedimento vincolato della pubblica amministrazione.Ed infatti, ai sensi dell’art. 94 comma 2, del d.lgs. n. 159 del2011, «qualora il prefetto non rilasci l’informazione interdittiva entroi termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di sommaurgenza di cui all’art. 92, comma 3 qualora la sussistenza di unacausa di divieto indicata nell’art. 67 o gli elementi relativi a tentatividi infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, ed all’art. 91,comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto,i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto alcomma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono daicontratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguitee il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente,nei limiti delle utilità conseguite».Costituisce principio giurisprudenziale costante quello per cui lapubblica amministrazione, in presenza di una interdittiva antimafia,è vincolata a disporre il recesso dal contratto già stipulato.6. Risulta poi rilevante anche il contenuto dell’art. 95 del d.lgs.n. 159 del 2011, che disciplina l’ipotesi del recesso nei confrontidell’ATI, sia pure nella sola ipotesi dell’informativa antimafia cheriguarda la società mandante, e non alla mandataria, come avvieneinvece nel caso di specie.Stabilisce l’art. 95 citato che «[s]e taluna delle situazioni da cuiemerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 84, comma4, ed all’art. 91, comma 6, interessa un’impresa diversa da quellamandataria che partecipa ad un’associazione o raggruppamentotemporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui15 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026all’art. 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipantiquando la predetta impresa sia estromessa o sostituitaanteriormente alla stipulazione del contratto».7. Pertanto, una volta accertato che la stazione appaltante ARES118 ha legittimamente disposto il recesso dal contratto, ex art. 94,comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, con un provvedimento di naturavincolata, a seguito di interdittiva antimafia, deve valutarsi l’effettodi tale recesso nell’ambito dell’ATI costituita per l’aggiudicazionedell’appalto, ove tale interdittiva riguardi la società mandataria.Se, infatti, l’interdittiva riguarda la società mandante, l’art. 95del d.lgs. n. 159 del 2011, prevede la non operatività dell’interdittivanei confronti delle altre imprese partecipanti, quando la mandantesia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione delcontratto.Tale normativa va posta, poi, a confronto con l’art. 37 del d.lgs.n. 163 del 2006 che si occupa proprio degli effetti della normativaantimafia nell’ambito dell’ATI, distinguendo l’ipotesi in cui ilprovvedimento riguardi la società mandataria da quello in cuiriguardi la società mandante, in sede di esecuzione del contratto.8. Deve muoversi dalla considerazione che l’istitutodell’associazione temporanea di imprese si muove in direzione pro-competitiva, consentendo a imprese che non possiedono i requisitiper partecipare, da sole, alla gara ad evidenza pubblica, di ovviare atali carenze, attraverso la costituzione di un’associazionetemporanea di imprese, volta alla partecipazione ad un determinatoprocedimento di evidenza pubblica.L’ATI si confronta e si interfaccia con la stazione appaltante,esclusivamente attraverso la società mandataria, che è l’unica adavere rapporti diretti con la stazione appaltante, rappresentandol’interlocutore privilegiato della stessa.16 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026L’ATI, dunque, si fonda proprio sul rapporto di mandato, tantoche ai sensi dell’art. 37, comma 14, del d.lgs. n. 163 del 2006,applicabile nel caso di specie ratione temporis, «[a]i fini dellacostituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatorieconomici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivospeciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario».Si prevede, poi, all’art. 37, comma 15, che il mandato «deverisultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura èconferita al legale rappresentante dell’operatore economicomandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca pergiusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante».Emerge, dunque, in modo chiaro che la normativa intendeprivilegiare il rapporto tra stazione appaltante e mandataria. Ilmandato collettivo non determina un centro autonomo diimputazione giuridica, ma è finalizzato ad agevolare la p.a.appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici(Cass., sez. 3, 29/12/2011, n. 29737).Proprio per questo, ai sensi del comma 16 dell’art. 37 citato «[a]lmandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale,dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte leoperazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anchedopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ognirapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valeredirettamente le responsabilità facenti capo ai mandanti».8.1. Se la posizione occupata dalla mandataria, nell’ambitodell’ATI, è di assoluto rilievo, altro principio fondamentale dellanormativa concernente le associazioni temporanee di imprese èquello della stabilità dell’ATI per tutto il corso della gara e, anche, infase di esecuzione, salvo le ipotesi speciali di cui all’art. 37, commi18 e 19, che riguardano, rispettivamente, il venir meno, per varie17 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026ragioni, della mandataria o di una delle mandanti (ipotesi poi traslateall’art. 48, commi 17 e 18, del d.lgs. n. 50 del 2016; anche all’art.48, commi 19-bis e 19-ter che estendono la possibilità di mutarel’assetto dell’ATI anche in corso di gara; artt. 68 e 97 d.lgs. n. 36 del2023).L’art. 37, comma 9, infatti, dispone che «[è] vietatal’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione deiraggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrentirispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede diofferta».9. Nella specie, dunque, ci si trova proprio dinanzi ad un’ipotesieccezionale, in cui è consentito il mutamento della compagine cherappresenta l’associazione temporanea di imprese, in quanto ilprovvedimento interdittivo antimafia ha colpito la società mandatariaMetronotte.L’art. 37, comma 18, del d.lgs. n. 163 del 2006, in tal casoprevede specificatamente che «[i]n caso di fallimento del mandatarioovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casiprevisti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante puòproseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico chesia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codicepurché abbia i requisiti di qualificazione adeguati e lavori o servizi oforniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni lastazione appaltante può recedere dall’appalto».L’art. 37, comma 19, del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede, invece,che in caso di interdittiva antimafia che colpisca la società mandante,il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante18 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenutoall’esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti.Ciò, proprio per la peculiare rappresentatività del mandatarioche, come detto, costituisce interlocutore privilegiato nei confrontidei rapporti con la stazione appaltante.10. Nella fattispecie in esame, dunque, risulta pienamenterispettato il procedimento di cui all’art. 37, comma 18, del d.lgs. n.163 del 2006, attenendo l’informativa antimafia proprio allaposizione della mandataria [OSCURATO:PERSONA].10.1. Pertanto, si è proceduto alla prosecuzione del rapportod’appalto con altro operatore economico «che sia costituitomandatario».È necessario, infatti, che la prosecuzione del rapporto avvengacon altra impresa (diversa da quella che ha conferito il mandato),che si costituisce mandataria e il cui subingresso comporta l’uscitadal rapporto di quella fallita (Cass., n. 19165 del 2007).Ed infatti, la nuova ATI, questa volta formata peròesclusivamente dalle tre residue società (società SECURITASMetronotte, costituita mandataria dopo l’interdittiva antimafia che hacolpito l’originaria mandataria [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA], con esclusione dunque della mandatariaMetronotte), ha stipulato un nuovo rapporto contrattuale con lastazione appaltante ARES 118.10.2. A seguito della costituzione della nuova ATI e dellastipulazione di un nuovo e diverso contratto con la stazioneappaltante ARES 118, è evidente che sono venuti meno sia ilrapporto di mandato, sia l’originario rapporto d’appalto.Del resto, ai sensi dell’art. 37, comma 16, del d.lgs. n. 163 del2006, al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti19 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026nei confronti della stazione appaltante «fino alla estinzione di ognirapporto».È evidente che, una volta emessa l’interdittiva antimafia neiconfronti della mandataria, con il recesso dal contratto originario del3/12/2014, è stato inevitabile, non solo costituire una nuova ediversa ATI, con esclusione della mandataria colpita dall’interdittivaantimafia, ma anche la stipulazione di un nuovo contratto d’appalto(la stazione appaltante deve consentire alle mandanti di ricostruirel’ATI nominando mandataria la nuova impresa; in tal senso C ass.,sez. 1, 8/5/2008, n. 11485).La norma, infatti, in via eccezionale, consente una modificazionedell’ATI nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale d’appalto.Inoltre, deve perfezionarsi anche un nuovo contratto interno dicooperazione. Lo scioglimento del contratto di mandato, perinterdittiva antimafia nei confronti della mandataria, comporta anchelo scioglimento del contratto di cooperazione, dovendosi stipulare,non soltanto un nuovo negozio di intermediazione, ma anche unnuovo accordo di collaborazione tra imprenditori, tanto più che intale ultimo contratto non c’è la partecipazione dell’originariamandataria.Per la dottrina, infatti, una volta dichiarato il fallimento dellamandataria dell’ATI (con analoga soluzione in caso di interdittivaantimafia nei confronti della mandataria) il contratto d’appaltooriginario si estingue.Nel caso in cui vi sia la nomina, da parte delle imprese riunitemandanti, di una nuova capogruppo, nonché il gradimento dellacommittente, viene in essere un ulteriore contratto di appalto, tra lastazione appaltante e la nuova associazione temporanea di imprese,rappresentata dalla nuova mandataria.20 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ciò sia nel caso in cui la nuova mandataria sia estraneaall’originaria associazione temporanea, sia nell’ipotesi in cui la nuovamandataria, come nella specie, sia società già facente parte, qualemandante, del raggruppamento temporaneo di imprese.Lo scioglimento dell’originario contratto d’appalto emerge anchedalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3750 del 9/3/2012, incaso di fallimento della mandataria «l’impresa mandante èlegittimata ad agire direttamente nei confronti del committente perla riscossione della quota dei crediti nascenti dall’appalto ad essaimputabile, ma tale azione non comprende i crediti maturati dopo ilfallimento, il quale determina anche lo scioglimento dell’appalto,escludendo la configurabilità di una successione dell’impresamandante nel relativo rapporto»).Per la dottrina, prima si verifica lo scioglimento dell’appaltoriferibile alla mandataria e poi lo scioglimento del rapporto dimandato, non avendo il mandato più alcuna ragione d’essere senzala prosecuzione dell’originario rapporto d’appalto. La caducazione delcontratto di mandato e di quello di appalto determina lalegittimazione ad agire di ciascun operatore raggruppato,limitatamente al recupero dei crediti di relativa spettanza (Cass.17/2/2010, n. 3810; Cass., 17/10/2008, n. 25368).10.3. Per la giurisprudenza amministrativa sussiste un diversoregime applicabile all’ipotesi in cui l’evento interdittiva colpisca unamandante di un’ATI impegnata in un appalto (esecuzione o fase digara che sia, in conseguenza dell’estensione operata dal comma 19-ter dell’art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016), ovvero una mandataria, inquanto anche in quest’ultimo caso l’art. 48, comma 17, d.lgs. n. 50del 2016 consente la sua sostituzione, ma soltanto con un operatoreche faccia parte dell’ATI, purché sia disponibile e ne sussistano lecondizioni, e cioè abbia i requisiti di qualificazione adeguati e lavori,21 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026servizi o fornitura da eseguire (TAR Sicilia, sez. III, Palermo,6/4/2018, n. 799).La possibilità, prevista dalla normativa sugli appalti, che unamandante, già facente parte dell’ATI, avendone i presupposti, possadiventare mandataria, determina conseguenze ben più ridotterispetto al principio di immodificabilità dell’ATI.L’art. 95, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, si riferisce inveceall’ipotesi del tentativo di infiltrazione mafiosa nelle impresemandanti (TAR Veneto, sez. 1, Venezia, 15/3/2017, n. 275),consentendo la sostituzione in corso di gara (TAR Lazio, Roma,11/4/2017, n. 4426).Nel caso di interdittiva antimafia nei confronti di una societàmandataria di un ATI risulta illegittimo il provvedimento di revoca diun contratto d’appalto nel caso in cui, prima di procedere alla revocadel contratto, la PA non abbia consentito a una delle mandanti inpossesso di tutti i requisiti previsti dal bando per la prosecuzionedella prestazione aggiudicata di proseguire, quale nuova mandatariadell’ATI, il rapporto contrattuale (TAR Campania, sez. 1, Napoli,25/7/2011, n. 3953).11. In tal modo, con l’estinzione (lo scioglimento) del rapportocontrattuale di appalto originario in virtù del fallimento delmandatario (Cass. n. 19165 del 2007) – situazione cui è assimilabilequella della interdittiva antimafia – è venuto meno per il mandatarioanche il potere di rappresentanza esclusiva, anche processuale, dellemandanti in favore delle mandanti, nei confronti della stazioneappaltante.Ciò, del resto, si verifica anche nell’ipotesi di dichiarazione difallimento del mandatario; in tal caso, una volta intervenuta ladichiarazione di fallimento del mandatario, quest’ultimo puòesclusivamente chiedere alla stazione appaltante il pagamento delle22 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026prestazioni rese da esso mandatario, ma non può più richiedere ilpagamento delle prestazioni delle mandanti, essendosi sciolto ilmandato ai sensi dell’art. 78 l.f. («il contratto di mandato si scioglieper il fallimento del mandatario») e l’appalto ex art. 81 l.f. (Cass.,sez. 1, 22/8/2018, n. 20943), senza che rilevi una diversa volontàdella stazione appaltante, che può solo proseguire il rapporto conaltra impresa di gradimento ed in alternativa al recesso (Cass., sez.1, 13/9/2007, n. 19165).L’irrevocabilità del mandato è, poi, stabilita non nell’interesse delmandatario, ma della stazione appaltante ed è regola che, ex art.1723, secondo comma, c.c., si applica al mandato in rem propriam,ma solo al caso del fallimento del mandante (Cass., sez. 1,1379/2007, n. 19165) e non del mandatario.Il fallimento della mandataria, dunque, una volta scioltosi ancheil rapporto di mandato, ex art. 78 l.f., fa venir meno la legittimazionedella mandataria ad esigere i crediti per i lavori eseguiti dopo ladichiarazione di fallimento – e quindi in caso di interdittiva antimafiae di recesso «vincolato» dal contratto -.Il fallimento della mandataria, infatti, provoca inevitabilmente loscioglimento del rapporto di mandato ex art. 78 l.f., tranciandosi dinetto ogni collegamento con la società mandante, anche dal puntodi vista processuale, oltre che sostanziale (Cass., sez. 1, 17/1/2017,n. 973); sicché l’impresa mandante è legittimata ad agiredirettamente nei confronti del committente per la riscossione dellaquota dei crediti nascenti dall'appalto ad essa imputabili, mentre ilfallimento della mandataria può riscuotere dall’amministrazione ilcorrispettivo per l’esecuzione dell’appalto solo per la quotacorrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione,in base all’accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza23 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026(Cass. n. 973 del 2017; anche Cass. n. 3810 del 2010; Cass. n.23894 del 2013).La irrevocabilità del mandato, dunque, che pure risultaparticolarmente rigida, in quanto prevista nell’interesse dellastazione appaltante, imponendo una diversificazione rispetto alladisciplina generale del mandato di cui all’art. 1723 c.c. (riferito soloalla mandante), si affievolisce dinanzi alla dichiarazione di fallimentodella mandataria.Va anche chiarito, con riferimento al fallimento della mandataria- ipotesi assimilabile a quella dell’interdittiva antimafia che comportanecessariamente il recesso dal contratto - ex art. 94, comma 2, deld.lgs. n. 159 del 2011 - che si determina lo scioglimento del rapportodi mandato, ex art. 78 l.f., con la conseguenza che l’impresamandante è legittimata ad agire direttamente nei confronti delcommittente per la riscossione della quota dei crediti nascentidall’appalto ad essa imputabile, ma tale azione non comprende icrediti maturati dopo il fallimento, il quale determina anche loscioglimento dell’appalto, escludendo la configurabilità di unasuccessione dell’impresa mandante nel relativo rapporto, la cuiprosecuzione in via di mero fatto dà luogo ad un diverso rapporto,che attribuisce all’impresa mandante un titolo diretto per azionarenei confronti del committente i crediti originati dal suo apportoesclusivo (Cass., sez. 1, 9/3/2012, n. 3750; Cass., n. 3810 del 2010;Cass. n. 25368 del 2008; Cass. n. 19165 del 2007).Del resto, l’art. 81 l.f. fa salve le norme relative al contratto diappalto di opere pubbliche.Ciò significa che, nel periodo successivo alla dichiarazione difallimento della mandataria o, come nella specie, successivo alrecesso operato da ARES 118 il 3/12/2014, a seguito dell’interdittivaantimafia del 16/10/2014, tutte le prestazioni rese dalla società24 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026mandante [OSCURATO:PERSONA], possono essere oggetto di richiestadi pagamento esclusivamente da parte di tale società mandante, inquanto fino alla data del 5/12/2015, con la costituzione di altrasocietà mandataria, e di altra e diversa ATI, prosegue di fatto undiverso rapporto, che attribuisce alla mandante un titolo diretto neiconfronti della committente.12. Pertanto, essendo venuto meno il rapporto di mandato, aseguito del recesso dal contratto del 3/12/2014 (per l’interdittivaantimafia), e la prosecuzione del rapporto con le altre mandanti adecorrere dal 5/12/2015, l’originaria mandataria [OSCURATO:PERSONA] nonpoteva richiedere il pagamento delle prestazioni relative allamandante [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 162.672,64oltre Iva.L’originaria mandataria, una volta sciolto il rapporto di mandato,poteva agire esclusivamente per la quota parte di lavori ad essaespressamente riferibili.13. Il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti, in ragionedell’accoglimento del primo motivo.14. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata conrinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cheprovvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo eil terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in ordine al motivoaccolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezionecivile il 4 dicembre 2025Il Presidente25 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026Marco Marulli26 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioP.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo eil terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in ordine al motivoaccolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezionecivile il 4 dicembre 2025Il Presidente25 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26881/2024Numero sezionale 4344/2025Numero di raccolta generale 7252/2026Data pubblicazione 26/03/2026Marco Marulli26 RG n. 26881/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 07252/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris