CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2025
Cassazione n. 18324/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28959/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale in calce al ricorso, da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, elettivamente domiciliata in Roma, Via le delle Milizie n. 34 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, n. 706/12/2018, depositata in data 12 marzo 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 5 giugno 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Utili extracontabili - Costi per operazioni inesistenti -Definizione agevolata ex art. 6 D.L. 119/18 Rilevato che: 1. A seguito di una verifica fiscale condotta nei confronti della società ricorrente l’Agenzia delle entrate emetteva 11 avvis i di accertamento, recanti i seguenti numeri: (i) THH03M402241/2013, relativo ad IVA, IRES ed IRAP per l’anno 2008; (ii)THH03M402247/2013, relativo ad IVA, IRES ed IRAP per l’anno 2009; (iii)THH03M402266/2013, relativo ad IVA, IRES ed IRAP per l’anno 2010; (iv) THHCOM401329/13, relativo a tributi erariali per l’anno 2008; (v) THHCOM401811/12, relativo a tributi erariali per l’anno 2007; (vi) THH03M404444/12, relativo a tributi erariali per l’anno 2007; (vii)THH014P2948, relativo a tributi erariali per l’anno 2008; (viii) THH03M402741, relativo a tributi erariali per l’anno 2008; (ix)THHCO3X00279/2014, relativo a tributi erariali per l’anno 2010; (x) THH033X00785/2014, relativo a tributi locali per l’anno 2010; (xi)THH033X00784, relativo a tributi erariali per l’anno 2008. L’Ufficio emetteva, altresì, l’atto di contestazione n. THHCOM401007, relativo a tributi erariali per l’anno 2008. La contribuente proponeva distinti ricorsi, che venivano tutti respinti dalla Commissione tributaria provinciale di Modena. 2. Interposti gravami dalla società, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, previa riunione dei giudizi, li rigettava. 3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione la contribuente , affidandosi a d o tto motivi. L’Ufficio ha resistitocon controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Laricorrente ha depositato istanza per l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, avendo presentato, in relazione agli atti impugnati nel presente giudizio, domanda per la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 d.l. 119/2018; ha allegato all’istanza comunicazione di regolarità pervenuta dall’Agenzia delle entrate. Considerato che: 1. Con il primo strumento di impugnazione la contribuent e denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l a « nullità del procedimento e della sentenza per essere la stessa affetta da motivazione apparente in aperta violazione degli artt.35 -36 D.Lgs.546/1992 – Art.132 c.p.c. » . 2. Con il secondo strumento laricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3e 5, cod. proc. civ., la « nullità del procedimento e della sentenza in ordine alla presunta infondatezza della eccepita incompetenza territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Modena» per avere la CTR erroneamente individuato nell’Ufficio di Bologna quello territorialmente competente ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600/1973. 3. Con il terzo strumento di impugnazione la contribuente lamenta, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 , cod. proc. civ., la «nullità del procedimento e della sentenza per essere la stessa affetta da violazione art. 42 D.P.R. 600/1973 – Carenza di legittimazione del firmatario dell’avviso di accertamento» per avere la CTR erroneamente ritenuto validamente acquisita agli atti la delega depositata dall’Ufficio solo in corso di giudizio. 4. Con il quarto strumento la ricorrente denuncia, in relazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la «nullità del procedimento e della sentenza in ordine alla presunta carenza di prova in ordine alla effettività delle prestazioni ricevute dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.». 5. Con il quinto strumento di impugnazione la società lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 1 e 4, cod. proc. civ., la «nullità del procedimento e della sentenza in ordine alla effettuata riunione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna dei fascicoli meglio indicati nella esposizione sommaria del presente ricorso». 6. Con il sesto strumento la ricorrente denuncia, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 1 e 4, cod. proc. civ., la «nullità del procedimento e della sentenza in ordine alla presunta distribuzione degli utili non contabilizzati». 7. Con il settimo strumento la contribuente lamenta la «nullità del procedimento e della sentenza per aver omesso [OSCURATO:PERSONA] di Bologna di esaminare un punto fondamentale dell’appello consistito nella richiesta di accertamento in ordine alla violazione dell’art.32 D.P.R. 600/1973». 8. Con l’ottavo (ed ultimo) strumento di impugnazione la società denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «nullità del procedimento e della sentenza in ordine alla errata e falsa applicazione art.91, comma 1, c.p.c.». 9. Va, preliminarmente, evidenziato che la ricorrente, avvalendosi della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’art. 6 del d.l. 119/2018, ha presentato (entro il termine del 31 maggio 2019, previsto dal comma 8 del citato art. 6) le domande relative ai singoli atti impugnati nel presente giudizio, allegando lequietanze di versamento dell e r at e (pagat e tutte in data 27maggio 2019); l’Ufficio non ha notificato (entro il 31 luglio 2020) il diniego della definizione (comma 12); nessuna delle parti, infine, ha depositato entro il 31 dicembre 2020, istanza di trattazione (il comma 13 prevede la mancata presentazione di detta istanza come presupposto per l’estinzione del giudizio). Può, pertanto, dichiararsi l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Non può farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere in difetto della prova del pagamento di tutte le rate. Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.