Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 23312/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 4 ottobre 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., all'imputato, riconosciuta la continuazione tra i reati qui giudicati di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo 1) e art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo 2) nonché con i reati di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen., 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, giudicati con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa il 6 marzo 2020, irr. 23 giugno 2022, con la quale era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione, l'aumento per la continuazione di mesi sei di reclusione, rideterminando la pena complessiva in anni tre e mesi sei di reclusione.

Ai sensi dell'art. 445 comma 2 cod.proc.pen. l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.Ai sensi dell'art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, è stata disposta la confisca del profitto del reato di cui al capo 1) nella misura di C 448.764,60.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata il difensore di fiducia dell'imputato e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi di ricorso. - Violazione di cui all'art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 in relazione all'illegalità della disposta confisca per equivalente.

Le parti non avevano previsto nell'accordo la misura di sicurezza della confisca che sarebbe stata disposta d'ufficio dal giudice.

Essendo la confisca estranea all'accordo necessitava di una motivazione approfondita che non sarebbe stata resa nel caso in esame. - Violazione di cui all'art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 in relazione all'illegalità della disposta confisca per equivalente.

Ulteriore illegalità della disposta confisca sarebbe sussistente giacchè nel caso in esame sarebbe stata disposta per il solo reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, reato satellite unificato dal vincolo della continuazione di fronte al più grave reato di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 già giudicato e per il quale il Tribunale non aveva disposto la confisca.

Pertanto, in caso di continuazione tra i reati, la sentenza per i soli reati satellite non avrebbe potuto disporre la confisca se non disposta per il reato più grave.

Non essendo stata disposta la confisca per il reato più grave, già giudicato, il Giudice del patteggiamento non avrebbe potuto disporla per il reato satellite.

Sarebbe illegale la disposta confisca del profitto del reato come individuato in relazione al reato satellite, oltre tutto la confisca non era stata disposta neppure per il reato più grave. - Vizio di motivazione apparente in relazione alla quantificazione del profitto del reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, contrasto con la precedente sentenza che aveva ritenuto l'impossibilità di quantificare il compenso percepito dall'Arrigo per il reato di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. - Vizio di mancanza di motivazione in punto accertamento dell'imposta evasa del 2011.

Travisamento della prova.

Quantificazione dell'imposta evasa sulla base di una prova inesistente. - Violazione dell'art. 445 comma 2 cod.proc.pen. in relazione alla condanna al pagamento delle spese processuale a fronte di una pena applicata di mesi sei di reclusione.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è, sotto tutte le prospettazioni, inammissibile.

Va detto che il ricorso per cassazione avverso alla sentenza di applicazione di pena su richiesta, è ammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica e all'illegalità della pena o misura di sicurezza.

Quanto ai motivi per cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. (nella versione vigente ratione temporis precedente alla modifica di cui al d.lgs n. 150 del 2022 che ha introdotto l'art. 444 comma 3 bis cod.proc.pen.) le Sezioni Unite di Questa Corte hanno precisato che: 1) se la misura di sicurezza è parte dell'accordo tra le parti, il giudice, nel ratificare tale accordo complesso, potrà ricorrere a una motivazione sintetica, tipica del rito, e comunque la sentenza sarà ricorribile per cassazione nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., 2) se, a seguito del ricorso per cassazione, l'applicazione concordata della misura di sicurezza dovesse risultare "illegale", la conseguenza sarà l'annullamento senza rinvio della sentenza di "patteggiamento", dal momento che la rilevata illegalità rende invalido l'intero accordo, 3) se l'applicazione della misura di sicurezza, obbligatoria o facoltativa, personale o patrimoniale, non è concordata fra le parti, può essere comunque disposta, ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., con la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2 cod.proc.pen.

In tal caso, se la sentenza dispone una misura di sicurezza, sulla quale non è intervenuto accordo tra le parti, la statuizione relativa - che richiede accertamenti circa i previsti presupposti giustificativi e una pertinente motivazione che non ripete quella tipica della sentenza di "patteggiamento", ed è inappellabile, alla luce del disposto del, tuttora vigente, art. 448, comma 2, cod. proc. pen. - «è impugnabile, per coerenza dello sviluppo del ragionamento giuridico non disgiunto da esigenze di tenuta del sistema secondo postulati di unitarietà e completezza, con ricorso per cassazione anche per vizio della motivazione, ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348 - 02).

Rilevata l'ammissibilità del ricorso per cassazione, nei termini sopra indicati, avverso la sentenza di applicazione di pena nella parte in cui ha disposto la confisca (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348 - 01), i motivi di ricorso risultano inammissibili.5.

È inammissibile il primo motivo di censura di mancanza di motivazione in relazione alla disposta confisca.

Contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza impugnata, a pag. 3, ha reso una congrua e adeguata motivazione circa i presupposti di applicazione della confisca del profitto del reato di omessa dichiarazione, di cui al capo 1), corrispondente all'imposta evasa di C 448.764,60, profitto conseguente al risparmio di imposta per effetto della condotta di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali (Sez. 3, n. 1657 del 27/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275474 - 01), misura disposta anche in mancanza di un previo provvedimento di sequestro e in via equivalente sui beni dell'imputato.

La motivazione soddisfa i requisiti di congruità e completezza ed è corretta in diritto.

6. Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili per manifesta infondatezza.

Il ricorrente muove da errati presupposti in diritto e ne trae una conclusione che è manifestamente infondata.

Non è giuridicamente corretto affermare che se la confisca non è stata disposta per il reato più grave, tra quelli unificati dal vincolo della continuazione, non è possibile disporre la confisca per i reati satelliti.

La disposizione di cui all'art. 12 bis cit. prevede, nei casi di condanna o di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, senza distinzione tra reati principali e satellite.

In presenza di un reato tributario, previsto dal decreto n. 74 del 2000, che ha generato profitto del reato, il giudice deve disporre la confisca per ciascuno di essi senza distinzione e deve essere quantificata nella misura del profitto conseguito.

Se se non è possibile la confisca in via diretta, si dà corso alla confisca di valore o per equivalente.

L'obbligatorietà della confisca del profitto del reato tributario comporta che essa debba essere applicata e determinata nel suo ammontare pari al profitto (evasione di imposta) con riferimento a ciascun reato satellite posto in continuazione, anche se non disposta per il reato ritenuto più grave, come nel caso in esame nel quale la confisca per il reato di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 non era stata disposta stante l'assenza di determinazione del prezzo del reato.

Correttamente il Giudice ha applicato la confisca per il - solo - reato di cui al capo 1) - art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 - in quanto solo per quel reato vi era il profitto del reato pari all'ammontare dell'imposta evasa.

Pertanto, correttamente ha disposto la confisca per la relativa somma di denaro, essendo del tutto priva di riscontro, l'allegato travisamento probatorio ed essendo irrilevante che il primo giudice non avesse disposto la confisca in relazione al reato di emissione di false fatture "stante l'impossibilità a quantificare il compenso percepito da Arrigo".

7. Infine, è legittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del processo in ipotesi di applicazione della pena concordata, pur inferiore ad anni due, che, posta in continuazione con altra oggetto di precedente condanna definitiva, determini una pena complessiva irrogata superiore ai due anni (Sez. 6, n. 46131 del 01/12/2021, Rv. 282356 - 01).

Da cui la manifesta infondatezza del quinto motivo di ricorso.

8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 4 ottobre 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., all'imputato, riconosciuta la continuazione tra i reati qui giudicati di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo 1) e art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo 2) nonché con i reati di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen., 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, giudicati con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa il 6 marzo 2020, irr. 23 giugno 2022, con la quale era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione, l'aumento per la continuazione di mesi sei di reclusione, rideterminando la pena complessiva in anni tre e mesi sei di reclusione. Ai sensi dell'art. 445 comma 2 cod.proc.pen. l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.Ai sensi dell'art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, è stata disposta la confisca del profitto del reato di cui al capo 1) nella misura di C 448.764,60. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata il difensore di fiducia dell'imputato e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi di ricorso. - Violazione di cui all'art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 in relazione all'illegalità della disposta confisca per equivalente. Le parti non avevano previsto nell'accordo la misura di sicurezza della confisca che sarebbe stata disposta d'ufficio dal giudice. Essendo la confisca estranea all'accordo necessitava di una motivazione approfondita che non sarebbe stata resa nel caso in esame. - Violazione di cui all'art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 in relazione all'illegalità della disposta confisca per equivalente. Ulteriore illegalità della disposta confisca sarebbe sussistente giacchè nel caso in esame sarebbe stata disposta per il solo reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, reato satellite unificato dal vincolo della continuazione di fronte al più grave reato di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 già giudicato e per il quale il Tribunale non aveva disposto la confisca. Pertanto, in caso di continuazione tra i reati, la sentenza per i soli reati satellite non avrebbe potuto disporre la confisca se non disposta per il reato più grave. Non essendo stata disposta la confisca per il reato più grave, già giudicato, il Giudice del patteggiamento non avrebbe potuto disporla per il reato satellite. Sarebbe illegale la disposta confisca del profitto del reato come individuato in relazione al reato satellite, oltre tutto la confisca non era stata disposta neppure per il reato più grave. - Vizio di motivazione apparente in relazione alla quantificazione del profitto del reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, contrasto con la precedente sentenza che aveva ritenuto l'impossibilità di quantificare il compenso percepito dall'Arrigo per il reato di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. - Vizio di mancanza di motivazione in punto accertamento dell'imposta evasa del 2011. Travisamento della prova. Quantificazione dell'imposta evasa sulla base di una prova inesistente. - Violazione dell'art. 445 comma 2 cod.proc.pen. in relazione alla condanna al pagamento delle spese processuale a fronte di una pena applicata di mesi sei di reclusione. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è, sotto tutte le prospettazioni, inammissibile. Va detto che il ricorso per cassazione avverso alla sentenza di applicazione di pena su richiesta, è ammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica e all'illegalità della pena o misura di sicurezza. Quanto ai motivi per cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. (nella versione vigente ratione temporis precedente alla modifica di cui al d.lgs n. 150 del 2022 che ha introdotto l'art. 444 comma 3 bis cod.proc.pen.) le Sezioni Unite di Questa Corte hanno precisato che: 1) se la misura di sicurezza è parte dell'accordo tra le parti, il giudice, nel ratificare tale accordo complesso, potrà ricorrere a una motivazione sintetica, tipica del rito, e comunque la sentenza sarà ricorribile per cassazione nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., 2) se, a seguito del ricorso per cassazione, l'applicazione concordata della misura di sicurezza dovesse risultare "illegale", la conseguenza sarà l'annullamento senza rinvio della sentenza di "patteggiamento", dal momento che la rilevata illegalità rende invalido l'intero accordo, 3) se l'applicazione della misura di sicurezza, obbligatoria o facoltativa, personale o patrimoniale, non è concordata fra le parti, può essere comunque disposta, ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., con la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2 cod.proc.pen. In tal caso, se la sentenza dispone una misura di sicurezza, sulla quale non è intervenuto accordo tra le parti, la statuizione relativa - che richiede accertamenti circa i previsti presupposti giustificativi e una pertinente motivazione che non ripete quella tipica della sentenza di "patteggiamento", ed è inappellabile, alla luce del disposto del, tuttora vigente, art. 448, comma 2, cod. proc. pen. - «è impugnabile, per coerenza dello sviluppo del ragionamento giuridico non disgiunto da esigenze di tenuta del sistema secondo postulati di unitarietà e completezza, con ricorso per cassazione anche per vizio della motivazione, ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348 - 02). Rilevata l'ammissibilità del ricorso per cassazione, nei termini sopra indicati, avverso la sentenza di applicazione di pena nella parte in cui ha disposto la confisca (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348 - 01), i motivi di ricorso risultano inammissibili.5. È inammissibile il primo motivo di censura di mancanza di motivazione in relazione alla disposta confisca. Contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza impugnata, a pag. 3, ha reso una congrua e adeguata motivazione circa i presupposti di applicazione della confisca del profitto del reato di omessa dichiarazione, di cui al capo 1), corrispondente all'imposta evasa di C 448.764,60, profitto conseguente al risparmio di imposta per effetto della condotta di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali (Sez. 3, n. 1657 del 27/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275474 - 01), misura disposta anche in mancanza di un previo provvedimento di sequestro e in via equivalente sui beni dell'imputato. La motivazione soddisfa i requisiti di congruità e completezza ed è corretta in diritto. 6. Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili per manifesta infondatezza. Il ricorrente muove da errati presupposti in diritto e ne trae una conclusione che è manifestamente infondata. Non è giuridicamente corretto affermare che se la confisca non è stata disposta per il reato più grave, tra quelli unificati dal vincolo della continuazione, non è possibile disporre la confisca per i reati satelliti. La disposizione di cui all'art. 12 bis cit. prevede, nei casi di condanna o di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, senza distinzione tra reati principali e satellite. In presenza di un reato tributario, previsto dal decreto n. 74 del 2000, che ha generato profitto del reato, il giudice deve disporre la confisca per ciascuno di essi senza distinzione e deve essere quantificata nella misura del profitto conseguito. Se se non è possibile la confisca in via diretta, si dà corso alla confisca di valore o per equivalente. L'obbligatorietà della confisca del profitto del reato tributario comporta che essa debba essere applicata e determinata nel suo ammontare pari al profitto (evasione di imposta) con riferimento a ciascun reato satellite posto in continuazione, anche se non disposta per il reato ritenuto più grave, come nel caso in esame nel quale la confisca per il reato di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 non era stata disposta stante l'assenza di determinazione del prezzo del reato. Correttamente il Giudice ha applicato la confisca per il - solo - reato di cui al capo 1) - art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 - in quanto solo per quel reato vi era il profitto del reato pari all'ammontare dell'imposta evasa. Pertanto, correttamente ha disposto la confisca per la relativa somma di denaro, essendo del tutto priva di riscontro, l'allegato travisamento probatorio ed essendo irrilevante che il primo giudice non avesse disposto la confisca in relazione al reato di emissione di false fatture "stante l'impossibilità a quantificare il compenso percepito da Arrigo". 7. Infine, è legittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del processo in ipotesi di applicazione della pena concordata, pur inferiore ad anni due, che, posta in continuazione con altra oggetto di precedente condanna definitiva, determini una pena complessiva irrogata superiore ai due anni (Sez. 6, n. 46131 del 01/12/2021, Rv. 282356 - 01). Da cui la manifesta infondatezza del quinto motivo di ricorso. 8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
Sentenza Cassazione n. 23312/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris