CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09776/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 5138 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto Da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 10/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] unica sulle scommesse 2010 AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 828/06/2021, depositata in data 12 luglio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso, affidato a cinque motivi (uno “in via pregiudiziale” e quattro di merito), per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale della Toscana aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 555/02/2018 della Commissione Tributaria provinciale di Firenze che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso n. M08100001721U con il quale l’Agenzia aveva accertato ne i confronti della Stanleybet, quale coobbligato in solido della ditta individuale FISSI [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA]’ o ‘CTD’), la debenza per l’anno 2010 dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse; -l’Agenzia delle dogane e dei monopoli resiste con controricorso; - la ricorrente ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell’art. comma 197, della legge n. 197/22; [OSCURATO:PERSONA]-parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186- 202, della medesima legge; P.Q.M. La Corte sospende il processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/22e rinvia la causa a nuovo ruolo. Cosi