CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 37179/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14 ottobre 2022 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di evasione non è ammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Infatti, il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in relazione all'errore sulle generalità del ricorrente contenuto nel dispositivo del provvedimento impugnato. La prospettazione della difesa, tuttavia, è palesemente smentita dalla sentenza stessa, che nella parte motiva fa riferimento alle corrette generalità del ricorrente, e dalla giurisprudenza di legittimità, che è costante nel ritenere che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti (Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Rv. 273269). Il rimedio ordinamentale previsto in tali casi è la correzione di errore materiale di cui all'art. 619 cod. proc. pen. e non il ricorso per cassazione. Il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è parimenti inammissibile alla luce della corretta, esaustiva e non illogica motivazione della sentenza impugnata, la quale dà conto delle ragioni di fatto e di diritto ostative all'applicazione della causa di non punibilità in esame. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] estens