CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 agosto 1953
Cassazione n. 24750/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/06/1983 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 07/12/2022 del TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari disponeva il sequestro preventivo in via diretta dei saldi attivi per l'importo di € 994.388,57, nonché per equivalente dei beni immobili, mobili, denaro, titoli di credito, partecipazioni societarie ed ogni altra sostanza o attività patrimoniale fino alla concorrenza del valore di profitto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per associazioni a delinquere finalizzata a truffe nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]: in particolare, Cantafio era il medico che prescriveva false ricette, unitamente alla moglie Petronila, in concorso con i farmacisti implicati nella vicenda (tra cui Toteda), i quali ordinavano poi i farmaci oggetto delle false ricette (che venivano poi smaltiti) dalla casa farmaceutica Duopharma; il guadagno era costituito dalla differenza tra il prezzo del farmaco (imposto a livello nazionale) e quello scontato dalla casa farmaceutica, per cui maggiore era lo sconto (che dipendeva dalla quantità dei farmaci acquistati), maggiore era il ricavo per il farmacista; il Tribunale del Riesame di Cosenza, con ordinanza del 7 dicembre 2022, rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse degli indagati. 1.1 Ricorre per cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentando che i giudici del riesame avevano travisato le motivazioni addotte dalla difesa, così omettendo di motivare sul difetto di presupposti e dell'assenza di motivazione in ordine al requisito del periculum in mora che, come chiarito dalla granitica giurisprudenza di questa Corte, deve sempre costituire oggetto di specifico vaglio giurisdizionale, poiché requisito imprescindibile di ogni misura cautelare reale (viene richiamata la sentenza di questa Corte n. 37727/2022): premesso che il giudice deve sempre indicare le ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato, anche nel caso di sequestro preventivo di cosa soggetta a confisca obbligatoria, il difensore rileva che il giudice per le indagini preliminari era rimasto totalmente silente sul punto e, nonostante la specifica censura, nulla aveva detto il giudice del riesame. 1.2 D difensore eccepisce che in ordine alla erronea quantificazione del profitto la motivazione del Tribunale del Riesame era meramente apparente: il bene costituente profitto di reato è suscettibile di confisca diretta ogni qualvolta sia ricollegabile causalmente in modo preciso all'attività criminosa posta in essere dall'agente, per cui è necessario che siano indicati in modo chiaro gli elementi indiziari sulla cui base si possa determinare come i beni sequestrati possano considerarsi in tutto o in parte l'immediato prodotto di una condotta penalmente rilevante o l'indiretto profitto della stessa; era quindi statO evidenziato l'errore del giudice per le indagini preliminari su tale aspetto, visto che era stato disposto il sequestro dei conti correnti anche in relazione a somme successivamente confluite sui conti correnti, ovvero in seguito alla notifica del provvedimento; inoltre, era stato quantificato il profitto del reato contestato al capo 18) confondendo il concetto di profitto con quello di danno, visto che il totale del danno era stato di euro 829.432,73, ma la farmacia [OSCURATO:PERSONA] aveva percepito euro 15.203,50; sul punto il Tribunale del Riesame, oltre a fornire una motivazione meramente apparente, era andato oltre il ragionamento operato prima dalla Procura e poi dal giudice per le indagini preliminari, identificando il profitto quale somma derivante dall'utile e, addirittura, dalla sconto ottenuto dai farmacisti per l'acquisto dei farmaci, voce non conteggiata per nessuno degli indagati, posto che il profitto del reato, tranne che per il capo 18) di incolpazione, era stato individuato nel bonifico incassato dalle farmacie. Era inoltre, stata sollevata una ulteriore questione, non esaminata dal Tribunale del Riesame, ovvero quella riguardante il concorso di persone nel reato, per tI quale il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato può essere disposto nei confronti di ciascuno dei concorrenti non per l'intero importo del profitto, ma in relazione a quanto materialmente conseguito da ognuno: il giudice per le indagini preliminari non aveva operato alcuna distinzione tra i diversi concorrenti, omettendo di considerare quanto -e se- percepito da ciascun indagato. 2. Proponeva ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con argomentazioni identiche a quella contenute nel ricorso degli altri due indagati. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono fondati. 1.1 In via preliminare, osserva questa Corte che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Basi, Rv. 245093). Ciò premesso, si deve rilevare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato)" (Sez.U., n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01) Fondato pertanto è il motivo dei ricorsi secondo il quale il Tribunale del Riesame non ha assolutamente motivato sul requisito del periculum in mora, necessario -come precisato dalla sentenza sopra richiamata- anche nel caso di sequestro preventivo in quanto l'esigenza cautelare non può non essere sorretta da una motivazione sul punto, giacché già il solo fatto che gli effetti di misure limitative di diritti dell'imputato (ordinariamente condizionati all'affermazione di responsabilità o comunque all'accertamento del fatto) vengano anticipati rispetto alla decisione finale, non può non comportare un giudizio quanto meno di tipo prognostico non solo sul piano del fumus del reato ma anche sul piano della necessità di una anticipata esigenza ablatoria, attesa la complementarietà dei due profili (così la sentenza citata, in motivazione: "Né si può trascurare come, solo aderendo ad una scelta impositiva di un obbligo motivazionale del provvedimento di sequestro a fini di confisca anche in ordine al periculum, si potrebbe assicurare, come già osservato dalla sentenza di Sez. 5, n. 6562 del 14/12/2018, dep.2019, Pignataro, la corrispondenza a quell'ineludibile esigenza di rispetto dei criteri di proporzionalità la cui necessaria valenza, con riferimento proprio alle misure cautelari reali, e in consonanza con le affermazioni della giurisprudenza sovranazionale, questa Corte ha ritenuto di dovere a più riprese rimarcare al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, Magnano, Rv.246103; Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, 254712; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv.261509; Sez. 2, n.29687 del 28/05/2019, Frontino, 276979)." Sulla base di tale principio, il provvedimento impugnato deve allora essere annullato per violazione di legge; l'ordinanza del tribunale del riesame, infatti, intervenuta, come detto nell'ambito di un sequestro di un bene quale profitto del reato, non ha risposto alle deduzioni difensive sul punto per cui dovrà essere effettuato nuovo giudizio sul punto; stante l'accoglimento del motivo ricorso, i rimanenti motivi devono ritenersi assorbiti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio a