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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 14356/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza in data 14/1/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA il 16/10/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all'art. 628 cod. pen..

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e circa la mancata riduzione della pena ai sensi dell'art. 114 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile.

2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e in ordine alla mancata applicazione della riduzione di cui all'art. 114 cod. pen.

Le doglianze sono manifestamente infondate.

La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, contenuta - per altro - entro limiti prossimi al minimo edittale, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a questo aspetto, alla presenza di un precedente penale e della gravità del reato.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, in assenza di effettivi e concreti elementi, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244).

In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737).

Quanto alla richiesta di applicazione della riduzione di cui all'art. 114 cod. pen., infine, deve rilevarsi che tale doglianza, per quanto risulta dalla stessa elencazione contenuta in sentenza, non era stato oggetto dei motivi di appello, ragione questa per la quale la stessa, comportando un accertamento in fatto, non è consentita in questa sede.

L'invocata diminuzione di pena, comunque, normativamente previsa solo qualora in contributo sia stato marginale, deve ritenersi essere stata correttamente esclusa.

La Corte territoriale, infatti, ha dato ampio e adeguato conto della condotta tenuta del ricorrente che, diversamente da quanto indicato nel ricorso, ha attivamente partecipato all'azione rovistando in camera da letto e anche assumendo l'iniziativa quanto alla sottrazione dell'autovettura.

Condotta questa decisamente non definibile nei termini della minima partecipazione (Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], RV. 251223; n. 9491 del 07/06/1989, Pedori, RV. 184773; Sez. 6, n. 3053 del 27/10/1981, Stipo, RV. 152864).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] naco [OSCURATO:PERSONA] D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza in data 14/1/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA il 16/10/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all'art. 628 cod. pen.. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e circa la mancata riduzione della pena ai sensi dell'art. 114 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e in ordine alla mancata applicazione della riduzione di cui all'art. 114 cod. pen. Le doglianze sono manifestamente infondate. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, contenuta - per altro - entro limiti prossimi al minimo edittale, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a questo aspetto, alla presenza di un precedente penale e della gravità del reato. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, in assenza di effettivi e concreti elementi, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244). In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). Quanto alla richiesta di applicazione della riduzione di cui all'art. 114 cod. pen., infine, deve rilevarsi che tale doglianza, per quanto risulta dalla stessa elencazione contenuta in sentenza, non era stato oggetto dei motivi di appello, ragione questa per la quale la stessa, comportando un accertamento in fatto, non è consentita in questa sede. L'invocata diminuzione di pena, comunque, normativamente previsa solo qualora in contributo sia stato marginale, deve ritenersi essere stata correttamente esclusa. La Corte territoriale, infatti, ha dato ampio e adeguato conto della condotta tenuta del ricorrente che, diversamente da quanto indicato nel ricorso, ha attivamente partecipato all'azione rovistando in camera da letto e anche assumendo l'iniziativa quanto alla sottrazione dell'autovettura. Condotta questa decisamente non definibile nei termini della minima partecipazione (Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], RV. 251223; n. 9491 del 07/06/1989, Pedori, RV. 184773; Sez. 6, n. 3053 del 27/10/1981, Stipo, RV. 152864). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] naco [OSCURATO:PERSONA] D
Sentenza Cassazione n. 14356/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris