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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03798/2023

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30728 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma al [OSCURATO:PERSONA] n. 3; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - per la cassazione deila sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 1088/09/2020, depositata in data 25 febbraio 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal Relatore Cons. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -con rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA], registrato in data 18/11/2015 al n. 28904, serie 1T, veniva trasferita a Perseo - Geie (Gruppo europeo di interesse economico) la proprietà di un immobile commerciale sito in Ancona, [OSCURATO:PERSONA] n. 2; -con avviso di liquidazione n. 15053118558, notificato al notaio, l'Ufficio rideterminò le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, ai sensi dell'art. 1 della [OSCURATO:PERSONA], allegata al Tuir; -il notaio, unitamente a Perseo - Geie, impugnò detto atto impositivo deducendo che la compravendita sarebbe stata soggetta all'imposta di registro nonché ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi della lettera g) dell'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA], allegata al Tuir e dell'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 240/91; La CTP di Roma, con la sentenza n. 16725/17/2017 - previa declaratoria dell'inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum in giudizio di Perseo - Geie, accolse il ricorso. -su appello dell'Agenzia delle entrate, la CTR del Lazio, con la sentenza n. 1088/09/2020, depositata in data 25 febbraio 2020, riformò la sentenza, ritenendo che nel sintagma "atti propri", di cui alla lettera g) dell'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA], allegata al Tuir, non rientrassero anche gli atti traslativi immobiliari a titolo oneroso, con conseguente tassazione in misura proporzionale sia ai fini dell'imposta ipotecaria che catastale; -contro la sentenza indicata in epigrafe il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; -resiste l'Agenzia delle entrate con un controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - all'udienza del 10 maggio 2022, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo assegnando termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Perseo-Geie (Gruppo europeo di interesse economico) costituita in appello; - in data in data 8 agosto 2022 parte ricorrente ha depositato l'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di Perseo-Geie; [OSCURATO:PERSONA] -va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del controricorso spedito per la notifica, via pec, in data 12.01.2021 oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso di cui all'art. 370 , comma 1, c.p.c. e, dunque, oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso avvenuta in data 30 novembre 2020; -con l'unico motivo, rubricato "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, lett. g) della Tariffa, Parte I, del d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 12, comma 3,del d.lgs. n. 240/1991 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c." per avere la CTR ritenuto erroneamente che tra gli "atti propri" del GEIE, ai fini del regime agevolativo dell'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro, catastale e ipotecaria, non rientrassero, come nella specie, gli atti traslativi dei diritti reali immobiliari nei confronti di terzi, con conseguente applicazione delle imposte ipotecarie e catastali con aliquota proporzionale, ancorché, ad avviso del ricorrente, tra gli "atti propri" del GEIE dovessero intendersi inclusi non soltanto gli "atti interni" coincidenti con quelli endosocietari ma anche gli atti posti in essere dal GEIE nell'ambito della propria operatività; -il motivo è infondato; -in materia, questa Corte ha affermato il condivisibile seguente principio di diritto: "Gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 4, lett. g), della [OSCURATO:PERSONA] allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, non sono tutti quelli di cui è parte un Geie, bensì solo quelli previsti dalle lettere da a) a f) del citato art. 4, ad eccezione degli atti di costituzione mediante dotazione di capitale e di aumento di capitale attuati con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto, che, ai sensi della nota V) allo stesso art. 4, sono soggetti alle imposte previste dall'art. 7 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al d.P.R. n. 131 del 1986" (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18107 del 24/06/2021).

Nella detta pronuncia si è precisato che "da un punto di vista letterale, l'espressione "atti propri dei gruppi europei di interesse economico", di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA], non può che riferirsi agli atti che possono essere compiuti solo in vista della costituzione dei Geie, o nell'ambito della organizzazione dei Geie, in quanto rientranti nel genus degli enti associativi.

Se il legislatore avesse voluto attribuire un trattamento fiscale di favore ai Geie ratione subiecti lo avrebbe fatto utilizzando una terminologia più chiara, come quella, ad esempio, utilizzata dall'art. 82, comma 4, del d.lgs. n. 117 del 2017, a norma del quale "le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali...".

Anche la collocazione sistematica della lettera g) nell'ambito dell'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] depone nel senso dell'accezione in chiave "oggettiva" e non "soggettiva" del sintagma "atti propri": tale sintagma, infatti, è identico a quello adoperato nell'incipit dell'art. 4 ("atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi... '9, cui segue la specificazione di quali siano questi "atti propri".

Orbene, essi sono tutti accomunati da una caratteristica ontologica: l'essere volti alla organizzazione, alla regolazione della vita e delle attribuzioni patrimoniali interne ad ogni tipo di ente associativo.

Nessun atto tra quelli indicati nelle lettere da a) a f), infatti, può essere compiuto da soggetti non rientranti nel genus degli enti associativi, se non al fine di costituire, regolarizzare questi ultimi o di aumentarne, quali partecipanti, il capitale o il patrimonio".

Questa Corte ha poi aggiunto che "l'interpretazione volta ad identificare nel sintagma "atti propri" gli atti enunciati dalle lettere da a) a f) dell'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al Tuir trova due importanti conferme sistematiche.

La prima è la disposizione contenuta nella nota V) al citato art. 4: essa, in deroga alla lettera g), sottopone all'imposta di registro nelle misure indicate nell'art. 7 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al Tuir, anziché all'unica imposta fissa di euro duecento, gli atti propri dei Geie consistenti nella costituzione (mediante iniziale dotazione dì capitale) e nell'aumento di capitale attuati mediante conferimento di proprietà o di diritti reali di godimento su unità da diporto.

La seconda è la disposizione recata dalla nota III) all'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al Tuir, che recita: "Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'art. 9 della tabella".

Dall'art. 9 della tabella si evince che non vi è obbligo di chiedere la registrazione per gli atti propri delle società e degli enti di cui all'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al Tuir (compresi dunque i Geie), diversi da quelli indicati nel detto articolo.

Orbene, se fosse attendibile la posizione giuridica espressa dalla difesa del contribuente, ne discenderebbe che gli atti propri del Geie, da intendersi, in tesi, quali tutti gli atti di cui sia parte un Geie diversi da quelli indicati nel detto art. 4, non sarebbero assoggettati ad imposta di registro: una conclusione, all'evidenza, inaccettabile, esclusa dallo stesso contribuente.

Invero, l'interpretazione da dare al combinato disposto della nota III) all'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al Tuir e dell'art. 9 della tabella non può essere altra che quella secondo la quale gli atti diversi da quelli indicati nel detto art. 4, ma comunque volti alla organizzazione, alla regolazione della vita e delle attribuzioni patrimoniali interne alle società e agli enti associativi (compresi i Geie) previsti dall'art. 4 citato, non sono soggetti ad imposta di registro.

Del resto, è coerente con la ricostruzione qui operata la disposizione di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 240/91, secondo la quale "gli atti di trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi, di cui alla lettera g) dell'art. 4 della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.R. n. 131 del 1986, scontano l'imposta ipotecaria di trascrizione e l'imposta catastale in misura fissa".

Tale disposizione, infatti, intende assoggettare all'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa tutti gli "atti propri" dei Geie, tra quelli contemplati dalle lettere da a) a f) dell'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al Tuir, consistenti nel trasferimento di proprietà di beni immobili o nella costituzione o trasferimento di diritti reali su immobili.

Deve, infine, rilevarsi che è inconferente l'invocazione, al fine di sostenere le tesi giuridiche del controricorrente, del regolamento CEE 2137/85 del Consiglio relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE).

Tale regolamento, infatti, sia nei "considerando" che nella parte dispositiva, non impone agli Stati membri di garantire ai Geie, in virtù degli elementi transfrontalieri che li contraddistinguono e del carattere transnazionale del loro statuto giuridico, un trattamento fiscale di favore rispetto agli enti associativi di diritto nazionale (cosa che, peraltro, finirebbe per determinare una discriminazione "al rovescio"), prevedendo solo, per quel che in questa sede interessa, che alla loro attività siano "assicurate condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale" e che "i risultati delle attività del gruppo sono assoggettabili ad imposizione soltanto nei confronti dei singoli membri", restando inteso "che per ogni altro aspetto si applica il diritto tributario nazionale, in particolare per quanto riguarda la ripartizione dei profitti, le procedure fiscali e tutti gli obblighi imposti dalle legislazioni fiscali nazionali" ; -pertanto, il contratto di compravendita immobiliare in cui come acquirente figuri un Geie non rientra tra gli "atti propri" dei Geie, di cui alla lettera g) dell'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al Tuir, con la conseguente corretta esclusione, nella specie, da parte del giudice di appello, dell'imposta catastale e ipotecaria in misura fissa ivi prevista in luogo di quella in misura proporzionale; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -nulla sulle spese del giudizio di legittimità stante la rilevata inammissibilità del controricorso; P.Q.

M. La Corte rigetta il ricorso.

Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma lquater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30728 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma al [OSCURATO:PERSONA] n. 3; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - per la cassazione deila sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 1088/09/2020, depositata in data 25 febbraio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal Relatore Cons. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -con rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA], registrato in data 18/11/2015 al n. 28904, serie 1T, veniva trasferita a Perseo - Geie (Gruppo europeo di interesse economico) la proprietà di un immobile commerciale sito in Ancona, [OSCURATO:PERSONA] n. 2; -con avviso di liquidazione n. 15053118558, notificato al notaio, l'Ufficio rideterminò le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, ai sensi dell'art. 1 della [OSCURATO:PERSONA], allegata al Tuir; -il notaio, unitamente a Perseo - Geie, impugnò detto atto impositivo deducendo che la compravendita sarebbe stata soggetta all'imposta di registro nonché ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi della lettera g) dell'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA], allegata al Tuir e dell'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 240/91; La CTP di Roma, con la sentenza n. 16725/17/2017 - previa declaratoria dell'inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum in giudizio di Perseo - Geie, accolse il ricorso. -su appello dell'Agenzia delle entrate, la CTR del Lazio, con la sentenza n. 1088/09/2020, depositata in data 25 febbraio 2020, riformò la sentenza, ritenendo che nel sintagma "atti propri", di cui alla lettera g) dell'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA], allegata al Tuir, non rientrassero anche gli atti traslativi immobiliari a titolo oneroso, con conseguente tassazione in misura proporzionale sia ai fini dell'imposta ipotecaria che catastale; -contro la sentenza indicata in epigrafe il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; -resiste l'Agenzia delle entrate con un controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - all'udienza del 10 maggio 2022, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo assegnando termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Perseo-Geie (Gruppo europeo di interesse economico) costituita in appello; - in data in data 8 agosto 2022 parte ricorrente ha depositato l'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di Perseo-Geie; [OSCURATO:PERSONA] -va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del controricorso spedito per la notifica, via pec, in data 12.01.2021 oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso di cui all'art. 370 , comma 1, c.p.c. e, dunque, oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso avvenuta in data 30 novembre 2020; -con l'unico motivo, rubricato "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, lett. g) della Tariffa, Parte I, del d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 12, comma 3,del d.lgs. n. 240/1991 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c." per avere la CTR ritenuto erroneamente che tra gli "atti propri" del GEIE, ai fini del regime agevolativo dell'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro, catastale e ipotecaria, non rientrassero, come nella specie, gli atti traslativi dei diritti reali immobiliari nei confronti di terzi, con conseguente applicazione delle imposte ipotecarie e catastali con aliquota proporzionale, ancorché, ad avviso del ricorrente, tra gli "atti propri" del GEIE dovessero intendersi inclusi non soltanto gli "atti interni" coincidenti con quelli endosocietari ma anche gli atti posti in essere dal GEIE nell'ambito della propria operatività; -il motivo è infondato; -in materia, questa Corte ha affermato il condivisibile seguente principio di diritto: "Gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 4, lett. g), della [OSCURATO:PERSONA] allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, non sono tutti quelli di cui è parte un Geie, bensì solo quelli previsti dalle lettere da a) a f) del citato art. 4, ad eccezione degli atti di costituzione mediante dotazione di capitale e di aumento di capitale attuati con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto, che, ai sensi della nota V) allo stesso art. 4, sono soggetti alle imposte previste dall'art. 7 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al d.P.R. n. 131 del 1986" (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18107 del 24/06/2021). Nella detta pronuncia si è precisato che "da un punto di vista letterale, l'espressione "atti propri dei gruppi europei di interesse economico", di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA], non può che riferirsi agli atti che possono essere compiuti solo in vista della costituzione dei Geie, o nell'ambito della organizzazione dei Geie, in quanto rientranti nel genus degli enti associativi. Se il legislatore avesse voluto attribuire un trattamento fiscale di favore ai Geie ratione subiecti lo avrebbe fatto utilizzando una terminologia più chiara, come quella, ad esempio, utilizzata dall'art. 82, comma 4, del d.lgs. n. 117 del 2017, a norma del quale "le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali...". Anche la collocazione sistematica della lettera g) nell'ambito dell'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] depone nel senso dell'accezione in chiave "oggettiva" e non "soggettiva" del sintagma "atti propri": tale sintagma, infatti, è identico a quello adoperato nell'incipit dell'art. 4 ("atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi... '9, cui segue la specificazione di quali siano questi "atti propri". Orbene, essi sono tutti accomunati da una caratteristica ontologica: l'essere volti alla organizzazione, alla regolazione della vita e delle attribuzioni patrimoniali interne ad ogni tipo di ente associativo. Nessun atto tra quelli indicati nelle lettere da a) a f), infatti, può essere compiuto da soggetti non rientranti nel genus degli enti associativi, se non al fine di costituire, regolarizzare questi ultimi o di aumentarne, quali partecipanti, il capitale o il patrimonio". Questa Corte ha poi aggiunto che "l'interpretazione volta ad identificare nel sintagma "atti propri" gli atti enunciati dalle lettere da a) a f) dell'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al Tuir trova due importanti conferme sistematiche. La prima è la disposizione contenuta nella nota V) al citato art. 4: essa, in deroga alla lettera g), sottopone all'imposta di registro nelle misure indicate nell'art. 7 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al Tuir, anziché all'unica imposta fissa di euro duecento, gli atti propri dei Geie consistenti nella costituzione (mediante iniziale dotazione dì capitale) e nell'aumento di capitale attuati mediante conferimento di proprietà o di diritti reali di godimento su unità da diporto. La seconda è la disposizione recata dalla nota III) all'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al Tuir, che recita: "Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'art. 9 della tabella". Dall'art. 9 della tabella si evince che non vi è obbligo di chiedere la registrazione per gli atti propri delle società e degli enti di cui all'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al Tuir (compresi dunque i Geie), diversi da quelli indicati nel detto articolo. Orbene, se fosse attendibile la posizione giuridica espressa dalla difesa del contribuente, ne discenderebbe che gli atti propri del Geie, da intendersi, in tesi, quali tutti gli atti di cui sia parte un Geie diversi da quelli indicati nel detto art. 4, non sarebbero assoggettati ad imposta di registro: una conclusione, all'evidenza, inaccettabile, esclusa dallo stesso contribuente. Invero, l'interpretazione da dare al combinato disposto della nota III) all'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al Tuir e dell'art. 9 della tabella non può essere altra che quella secondo la quale gli atti diversi da quelli indicati nel detto art. 4, ma comunque volti alla organizzazione, alla regolazione della vita e delle attribuzioni patrimoniali interne alle società e agli enti associativi (compresi i Geie) previsti dall'art. 4 citato, non sono soggetti ad imposta di registro. Del resto, è coerente con la ricostruzione qui operata la disposizione di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 240/91, secondo la quale "gli atti di trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi, di cui alla lettera g) dell'art. 4 della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.R. n. 131 del 1986, scontano l'imposta ipotecaria di trascrizione e l'imposta catastale in misura fissa". Tale disposizione, infatti, intende assoggettare all'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa tutti gli "atti propri" dei Geie, tra quelli contemplati dalle lettere da a) a f) dell'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al Tuir, consistenti nel trasferimento di proprietà di beni immobili o nella costituzione o trasferimento di diritti reali su immobili. Deve, infine, rilevarsi che è inconferente l'invocazione, al fine di sostenere le tesi giuridiche del controricorrente, del regolamento CEE 2137/85 del Consiglio relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE). Tale regolamento, infatti, sia nei "considerando" che nella parte dispositiva, non impone agli Stati membri di garantire ai Geie, in virtù degli elementi transfrontalieri che li contraddistinguono e del carattere transnazionale del loro statuto giuridico, un trattamento fiscale di favore rispetto agli enti associativi di diritto nazionale (cosa che, peraltro, finirebbe per determinare una discriminazione "al rovescio"), prevedendo solo, per quel che in questa sede interessa, che alla loro attività siano "assicurate condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale" e che "i risultati delle attività del gruppo sono assoggettabili ad imposizione soltanto nei confronti dei singoli membri", restando inteso "che per ogni altro aspetto si applica il diritto tributario nazionale, in particolare per quanto riguarda la ripartizione dei profitti, le procedure fiscali e tutti gli obblighi imposti dalle legislazioni fiscali nazionali" ; -pertanto, il contratto di compravendita immobiliare in cui come acquirente figuri un Geie non rientra tra gli "atti propri" dei Geie, di cui alla lettera g) dell'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al Tuir, con la conseguente corretta esclusione, nella specie, da parte del giudice di appello, dell'imposta catastale e ipotecaria in misura fissa ivi prevista in luogo di quella in misura proporzionale; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -nulla sulle spese del giudizio di legittimità stante la rilevata inammissibilità del controricorso; P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma lquater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo
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