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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 26392/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione iscritto al n.9424/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura in Roma alla via del Portoghesi n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenzadella Corte Suprema di Cassazione n. 28248/2021 pubblicata in data 15/10/2021, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: REVOCAZIONE1.Questa Corte, con sentenza n. 28248/2021 pubblicata in data 15/10/2021, dichiarava improcedibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la sentenza n. 139/03/2013 della Commissione tributaria regionale dell’Umbria che aveva accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Terni che aveva rigettato il suo ricorso contro l’avviso di intimazione di pagamentodella somma di euro 34.272.281,35.

In particolare, la Corte evidenziava che nonostante le parti affermassero che la sentenza fosse stata notificata ad i stanza del contribuente vittorioso in appello, agli atti del giudizio non si rinveniva la relazione di notifica della stessa, dovendo quindi il ricorso essere considerato improcedibile,ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ., non potendo peraltro farsi applicazione, per l’indisponibilità dei termini di impugnazione, del principio di non contestazione.

2. Contro tale sentenzal’Agenzia propone ricorso per revocazione.

Il contribuente(al difensore del quale il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c.in data 14/04/2022) è rimasto intimato.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14/06/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n.197.

Considerato che:

1. L’Agenzia delle Entrate Riscossione lamenta errore di fatto , ai sensi degli artt. 395 n. 4 e 391-biscod. proc. civ. , avendo la decis i one della Corte ritenuto improcedibile il ricorso per omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, non avvedendosi che tale relata era in realtà stata ritualmente depositata dalla ricorrente , mediante allegazione al ricorso, quale documento n. 2 dell’indice contenuto a pagina 36, ove si evidenziava il deposito della   copia conforme all’originale della sentenza n. 139/03/2013 pronunciata in data 18 aprile 2013, depositata in data 23 settembre 2013 e notificata in data 14 gennaio 2014; il deposito di tale documento era richiamato anche a pagina 2 del ricorso ove si indicava la sentenza quale documento n. 3 e si evidenziava il deposito della copia conforme all’originale della sentenza notificata.

Nel ricorso, inoltre, in ossequio al principio di specificità, l’Agenzia riproduce il documento costituito dalla sentenza d’appello, munita di relata dellanotificazione effettuata a mezzo posta ai sensi della l. n. 53 del 1994 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore del contribuente, con spedizione in data apparentemente 8/01/2014.

Deduceperaltro che il contribuente non aveva contestato la data di notificazione della sentenza.

Infine,evidenzia che la sentenza era stata notificata a mezzo posta dal difensore del contribuente per cui laricorrente non aveva l’onere di allegare l’avviso di ricevimento di cui non aveva alcuna disponibilità.

2. L'art. 391-bis cod. proc. civ. stabilisce che «Se la sentenza prounciata dalla Corte di cassazione è affetta [...] da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne [...] la revocazione».

Quest'ultima disposizione prescrive che «Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione [...] se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa» e precisa che «Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».2.1.

La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l'errore di fatto tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l'errore di fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri gli estremi dell'error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione.

Resta, quindi, esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico- giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., Sez.

U., 27/12/2017, n. 30994; Cass., Sez.

U., 11/04/2018, n. 8984; Cass. 14/04/2017, n. 9673, § 4-5).

In sintesi, la combinazione dell'art. 391-bis e dell'art. 395 n. 4 non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto sostanziale o processuale e l'errore di giudizio o di valutazione.

2.2. L’errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., poi, deve consistere, al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudice di merito, nell'affermazioneo supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa; deve presentare i caratteri della evidenza ed obiettività; infine, non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata (Cass. 28/02/2007, n. 4640; Cass. 20/02/2006, n. 3652; Cass.11/04/2001, n. 5369).

2.3. Occorre ancora evidenziare che, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione non impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità per cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, e che non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendone gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione (Cass. 16/09/2011, n. 18897).

Gli approdi nomofilattici sopraricostruiti trovano riscontro univoco nella giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 17 del 1986; Corte Cost. n. 36 del 1991; Corte Cost. n. 207 del 2009), laddove essa segue il percorso evolutivo del contenimento del rimedio revocatorio per le decisioni di legittimità ai soli casi di «sviste» o di «puri equivoci» e nega rilievo a pretesi errori di valutazione, così recependo il ristretto ambito dell'errore di fatto previsto dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

2.4. Dunque l'interpretazione non solo letterale e sistematica, ma pure quella costituzionalmente e convenzionalmente orientata, degli artt. 391-bise 395 n. 4 portano a non ammettere la revocazione delle decisioni di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori giuridici (sostanziali o processuali) oppure circostanziali, diversi dalla mera svista su fatti non resi oggetto di controversia, rispondendo la «non ulteriore impugnabilità in generale» all'esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme della Carta fondamentale della CEDU, di conseguire l'immutabilità e definitività della pronuncia all'esito di un sistema variamente strutturato (Cass. 29/04/2016, n. 8472).

2.5. Con particolare riferimento alla deduzione di un errore nella lettura degli atti interni al giudizio di cassazione, Cass., Sez.

U., 27/11/2019, n. 31032 ha precisato che l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la revocazioneper l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte in cui la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio, in cui la revocazione non è ammissibile essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. 29/03/2022, n. 10040).

L’errore quindi può anche cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice ma deve trattarsi di una mera svista di carattere materiale e meramente percettivo, riferito a fatti univocamente e incontestabilmente percepibili nella loro ontologica esistenza e insuscettibili di diverso apprezzamento, non potendo rilevare un errore che implichi un benché minimo margine di apprezzamento o di valutazione o di giudizio per la sussunzione del fatto (Cass., Sez.

U., 16/11/2016, n. 2336; Cass. 25/05/2018, n. 13140).

2.6. Il carattere d'impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati dalla legge, comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa nel novero di quelle indicate (Cass. 07/05/2014, n. 9865).

2.7. Con particolare riferimento all’ipotesi di pronuncia di improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ. questa Corte (Cass. 21/05/2015, n. 10517 ) ha altresì affermato il principio di diritto che,ai fini revocatori, la prova della sua presenza nel fascicolo di parte può essere fornita dimostrando l'espressa menzione dell'atto nel ricorso originario notificato alla controparte, ovvero sulla base di altri elementi, ma solo a condizione che essi non rientrino nella disponibilità materiale della parte che avrebbe interesse a fornire tale dimostrazione e, dunque, diversi dall'indice a suo tempo vistato dalla cancelleria e poi ritirato dalla parte.

3. Alla luce di tali premesse il ricorso deve essere respinto.

3.1. In primo luogo, ilmotivo è evidentemente inammissibile nella parte in cui evidenzia la mancata contestazione da parte del controricorrente della data di notifica della sentenza impugnata, che si risolve in una generica censura in diritto della decisione della Corte che ha espressamente ritenuto non applicabile alla data di notificazione il principio di non contestazione, in forza del principio di indisponib ilità dei termini di impugnazione.Così come è inammissibile il riferimento alla impossibilità di produzione dell’avviso di ricevimento, poiché, trattandosi di notifica a mezzo posta, l’avviso di ricevimento non è nella disponibilità del destinatario ma del mittente, questione non esaminata dalla sentenza impugnata.3.2.

Ma il ricorso è altresì inammissibile sul punto dell’avvenuto deposito o meno della copia della sentenza impugnata munita dell a relata di notifica.

3.2.1. Occorre in primo luogo evidenziare che l’Agenzia, nel ricorso per revocazione,individua il documento rilevante ai fini della decisione, e la cui presenza agli atti sarebbe stata erroneamente negata dalla Corte, nel la   copia conforme all’originale della sentenza n. 139/03/2013 pronunciata in data 18 aprile 2013, depositata in data 23 settembre 2013 e notificata in data 14 gennaio 2014.

Il documento è interamente trascritto all’interno del ricorso per revocazione ed è presente negli allegati al medesimo, al n. 6.

In tale documento la relata di notifica invocata ai fini della lite è presente subito dopo il testo della sentenza; la notifica è effettuata ai sensi della l. n. 53 del 1994 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ela relata a sua firma è accompagnata dall’avviso di spedizione dall’ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA] in data 8 gennaio 2014,all’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,all’avv. [OSCURATO:PERSONA] presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Perugia.

3.2.2. L’Agenzia (pagina 6 del ricorso per revocazione) , per localizzare dove avesse indicato il deposito della sentenza della CTR notificata,richiama la pagina 36 del ricorso originario ; dall’esame del fascicolo di ufficio del giudizio n.

RG 7360/2014, emerge che tale pagina non esistein quanto il ricorso per cassazione consta di un minor numero di pagine;l’indice dei documenti è infatti a pagina 27, ultima paginadel ricorso, ove la sentenza è indicata come doc. n. 2.

E che il ricorso originario fosse composto di 27 pagine è confermato dalla lettura della nota di iscrizione a ruolo del ricorso nel fascicolo n.

RG 7360/2014.

L’Agenzia poi evidenzia che il deposito era confermato nella parte iniziale del ricorso, pagina 2, ove era indicata come doc. n. 3 la copia conforme all’originale della sentenza notificata.Già tali dati evidenziano incertezze circa l’avvenuto deposito, essendo, in primo luogo, richiamata una pagina, la n. 36 del ricorso originario, inesistente, e, in secondo luogo, perché la sentenza viene indicata una volta come allegato n. 2 e un’altra come n. 3.

3.2.3. Dall’e same del fascicolo di ufficio n.

RG 7360/2014 , acquisito,emerge poi che il fascicolo di parte sia stato depositato una prima volta in data 2 aprile 2014, evidentemente nel giudizio concluso con la sentenza in questa sede impugnata, e una seconda volta nel n.

RG 9424/2022 avente ad oggetto la revocazione in esame, essendo presenti due timbri, un primo intestato Corte Suprema di Cassazione con data 2/04/2014 n.

RG 7360/2014, e un secondo ‹‹ atti del ricorrente 9424/2022››.Il che è confermato dallo storico del fascicolo del ricorso per cassazione n.

RG 7360/2014 che attesta l’avvenuto ritiro del fascicolo di parte in data 14/12/2021.

Ciò rende applicabile il principio di diritto sopra evidenziato per cui, ai fini revocatori, la prova della presenza della sentenza notificata nel fascicolo di parte può essere fornita dimostrando l'espressa menzione dell'atto nel ricorso originario notificato alla controparte, ovvero sulla base di altri elementi, ma solo a condizione che essi non rientrino nella disponibilità materiale della parte che avrebbe interesse a fornire tale dimostrazione e, dunque, diversi dall'indice a suo tempo vistato dalla cancelleria e poi ritirato dalla parte.

3.2.4. Ancora, dall’esame del fascicolo di ufficio n.

RG 7360/2014 emerge che il fascicolo di parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. risulta composto da un sottofascicolo intitolato attie da un sottofascicolo intitolato documenti; che questo fosse l’unico fascicolo depositato emerge dalla nota di iscrizione a ruolo; nel primo è presente il ricorso; nel secondo sono presenti la procura, l’istanza ex art. 369 cod. proc. civ. e una copia della sentenza della CTR, precisamente una copia che reca nella prima pagina l’attestazione di conformità all’originale datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed un timbro di ricezione di Equitalia datato 19/03/2014 con n. prot. finale 71187 .

Sia sul ricorso originale, contenuto nel sottofascicolo atti, sia sulla copia della sentenza della CTR, contenuta nel sottofascicolo documenti, è presente il timbro attestante il deposito nella cancelleria della Corte di Cassazione in data 2 aprile 2014.

In detta copiadella sentenza, che si compone di sei pagine, non è però presente la relata di notifica cui fa riferimento l’odierna ricorrente e che risulta essere richiamata ai fini della revocazione, e cioè quella relativa alla notificazione effettuata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 14 gennaio 2014 né alcuna altrarelata di notifica.

Inoltre,appare evidente che detta copia della sentenza, che risulta quella depositata unitamente al ricorso per cassazione, è diversa dalla copia depositata nel giudizio di revocazione e trascritta all’interno del relativo ricorso, come emerge dai seguenti elementi relativi a quest’ultima: la differenza del timbro di ricezione di [OSCURATO:PERSONA], recante una data ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e un n. prot. (finale 558) diversi; l’attestazione di conformità all’originale che non reca la dicitura per uso cassazione; la mancanza della pagina 4, tanto che non c’è connessione tra il testo del terzo e quello del quarto foglio; la mancanza del timbro di deposito da parte della cancelleria della Corte di Cassazione.

Infine, se entrambi i documenti si compongono di sei pagine, come emerge dall’attestazione della segreteria della Commissione tributaria, le sei pagine della sentenza depositata nel giudizio n.

RG 7360/2014 contengono tutte il testo della decisione, mentre le sei pagine del documento depositato per la revocazione si compongono, mancando la pagina 4, anche del foglio recante la notificazione.

3.2.5. Occorre poi osservare che i l fascicolo di parte del n.

RG 7360/2014 è privo di un indice foliario; a lla prima pagina di ogni sottofascicolo è presente un elenco del contenuto nel medesimo; nella prima pagina del sottofascicolo documentiè indicata la presenza di copia conforme all’originale della sentenza n. 139/3/2013, senza alcuna indicazione della relata di notifica.

Nella nota di iscrizione a ruolo datata 2 aprile 2014, nella parte relativa alla descrizione dell’atto impugnato , non è compilata la voce relativa alla data di notifica della sentenza; mentre la voce della sentenza impugnata, tra gli atti depositati, è coperta dalla marca attestante il pagamento del contributo unificato.

3.3. Giova precisare, per mera completezza, due ulteriori circostanze: -il timbro attestante la ricezione da parte di Equitalia centro s.p.a., presente sulla copia della sentenza depositata nel giudizio di cassazione, non può ritenersi costituire la relata di notifica della sentenza impugnata invocata dal ricorrente, perché in alcun modo collegabile alla spedizione effettuata dall’avvocato del contribuente, sia perché reca una data radicalmente diversa da quella indicata dalla ricorrente (il 19 marzo 2014 anziché il 14 gennaio 2014) sia perché non appare in alcun modo correlata ad una notificazione, neanche nelle forme dirette di cui all’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, che richiedono la presenza di una ricevuta della consegna a mani dell’impiegatoaddetto ai fini della notifica; -nel corpo del ricorso per cassazione la sentenza è r iprodotta ma solo in parte, senza le ultime pagine; dal ricorso,quindi, non emerge la presenza di alcuna relata di notifica.

4. Alla luce di tutte tali considerazioni deve evidentemente concludersi che non sia stata fornita con alcuna ragionevole certezza la prova appagante che, al momento della pronuncia della sentenza oggi gravata di revocazione, il Collegio potesse in alcun modo ritualmente disporre della copia notificata della sentenza gravata, indispensabile per evitare la declaratoria di improcedibilità.

5. Non vi è a provvedere sulle spese di lite non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, in virtù dell’art. 22, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 34, conv. nella l. 26/05/2023, n. 56, in vigore dal 31/03/2023, che ha modificato l’art. 12, comma 5, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 16, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione iscritto al n.9424/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura in Roma alla via del Portoghesi n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenzadella Corte Suprema di Cassazione n. 28248/2021 pubblicata in data 15/10/2021, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: REVOCAZIONE1.Questa Corte, con sentenza n. 28248/2021 pubblicata in data 15/10/2021, dichiarava improcedibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la sentenza n. 139/03/2013 della Commissione tributaria regionale dell’Umbria che aveva accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Terni che aveva rigettato il suo ricorso contro l’avviso di intimazione di pagamentodella somma di euro 34.272.281,35. In particolare, la Corte evidenziava che nonostante le parti affermassero che la sentenza fosse stata notificata ad i stanza del contribuente vittorioso in appello, agli atti del giudizio non si rinveniva la relazione di notifica della stessa, dovendo quindi il ricorso essere considerato improcedibile,ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ., non potendo peraltro farsi applicazione, per l’indisponibilità dei termini di impugnazione, del principio di non contestazione. 2. Contro tale sentenzal’Agenzia propone ricorso per revocazione. Il contribuente(al difensore del quale il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c.in data 14/04/2022) è rimasto intimato. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14/06/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n.197. Considerato che: 1. L’Agenzia delle Entrate Riscossione lamenta errore di fatto , ai sensi degli artt. 395 n. 4 e 391-biscod. proc. civ. , avendo la decis i one della Corte ritenuto improcedibile il ricorso per omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, non avvedendosi che tale relata era in realtà stata ritualmente depositata dalla ricorrente , mediante allegazione al ricorso, quale documento n. 2 dell’indice contenuto a pagina 36, ove si evidenziava il deposito della   copia conforme all’originale della sentenza n. 139/03/2013 pronunciata in data 18 aprile 2013, depositata in data 23 settembre 2013 e notificata in data 14 gennaio 2014; il deposito di tale documento era richiamato anche a pagina 2 del ricorso ove si indicava la sentenza quale documento n. 3 e si evidenziava il deposito della copia conforme all’originale della sentenza notificata. Nel ricorso, inoltre, in ossequio al principio di specificità, l’Agenzia riproduce il documento costituito dalla sentenza d’appello, munita di relata dellanotificazione effettuata a mezzo posta ai sensi della l. n. 53 del 1994 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore del contribuente, con spedizione in data apparentemente 8/01/2014. Deduceperaltro che il contribuente non aveva contestato la data di notificazione della sentenza. Infine,evidenzia che la sentenza era stata notificata a mezzo posta dal difensore del contribuente per cui laricorrente non aveva l’onere di allegare l’avviso di ricevimento di cui non aveva alcuna disponibilità. 2. L'art. 391-bis cod. proc. civ. stabilisce che «Se la sentenza prounciata dalla Corte di cassazione è affetta [...] da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne [...] la revocazione». Quest'ultima disposizione prescrive che «Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione [...] se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa» e precisa che «Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».2.1. La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l'errore di fatto tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l'errore di fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri gli estremi dell'error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione. Resta, quindi, esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico- giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994; Cass., Sez. U., 11/04/2018, n. 8984; Cass. 14/04/2017, n. 9673, § 4-5). In sintesi, la combinazione dell'art. 391-bis e dell'art. 395 n. 4 non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto sostanziale o processuale e l'errore di giudizio o di valutazione. 2.2. L’errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., poi, deve consistere, al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudice di merito, nell'affermazioneo supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa; deve presentare i caratteri della evidenza ed obiettività; infine, non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata (Cass. 28/02/2007, n. 4640; Cass. 20/02/2006, n. 3652; Cass.11/04/2001, n. 5369). 2.3. Occorre ancora evidenziare che, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione non impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità per cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, e che non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendone gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione (Cass. 16/09/2011, n. 18897). Gli approdi nomofilattici sopraricostruiti trovano riscontro univoco nella giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 17 del 1986; Corte Cost. n. 36 del 1991; Corte Cost. n. 207 del 2009), laddove essa segue il percorso evolutivo del contenimento del rimedio revocatorio per le decisioni di legittimità ai soli casi di «sviste» o di «puri equivoci» e nega rilievo a pretesi errori di valutazione, così recependo il ristretto ambito dell'errore di fatto previsto dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. 2.4. Dunque l'interpretazione non solo letterale e sistematica, ma pure quella costituzionalmente e convenzionalmente orientata, degli artt. 391-bise 395 n. 4 portano a non ammettere la revocazione delle decisioni di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori giuridici (sostanziali o processuali) oppure circostanziali, diversi dalla mera svista su fatti non resi oggetto di controversia, rispondendo la «non ulteriore impugnabilità in generale» all'esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme della Carta fondamentale della CEDU, di conseguire l'immutabilità e definitività della pronuncia all'esito di un sistema variamente strutturato (Cass. 29/04/2016, n. 8472). 2.5. Con particolare riferimento alla deduzione di un errore nella lettura degli atti interni al giudizio di cassazione, Cass., Sez. U., 27/11/2019, n. 31032 ha precisato che l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la revocazioneper l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte in cui la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio, in cui la revocazione non è ammissibile essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. 29/03/2022, n. 10040). L’errore quindi può anche cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice ma deve trattarsi di una mera svista di carattere materiale e meramente percettivo, riferito a fatti univocamente e incontestabilmente percepibili nella loro ontologica esistenza e insuscettibili di diverso apprezzamento, non potendo rilevare un errore che implichi un benché minimo margine di apprezzamento o di valutazione o di giudizio per la sussunzione del fatto (Cass., Sez. U., 16/11/2016, n. 2336; Cass. 25/05/2018, n. 13140). 2.6. Il carattere d'impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati dalla legge, comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa nel novero di quelle indicate (Cass. 07/05/2014, n. 9865). 2.7. Con particolare riferimento all’ipotesi di pronuncia di improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ. questa Corte (Cass. 21/05/2015, n. 10517 ) ha altresì affermato il principio di diritto che,ai fini revocatori, la prova della sua presenza nel fascicolo di parte può essere fornita dimostrando l'espressa menzione dell'atto nel ricorso originario notificato alla controparte, ovvero sulla base di altri elementi, ma solo a condizione che essi non rientrino nella disponibilità materiale della parte che avrebbe interesse a fornire tale dimostrazione e, dunque, diversi dall'indice a suo tempo vistato dalla cancelleria e poi ritirato dalla parte. 3. Alla luce di tali premesse il ricorso deve essere respinto. 3.1. In primo luogo, ilmotivo è evidentemente inammissibile nella parte in cui evidenzia la mancata contestazione da parte del controricorrente della data di notifica della sentenza impugnata, che si risolve in una generica censura in diritto della decisione della Corte che ha espressamente ritenuto non applicabile alla data di notificazione il principio di non contestazione, in forza del principio di indisponib ilità dei termini di impugnazione.Così come è inammissibile il riferimento alla impossibilità di produzione dell’avviso di ricevimento, poiché, trattandosi di notifica a mezzo posta, l’avviso di ricevimento non è nella disponibilità del destinatario ma del mittente, questione non esaminata dalla sentenza impugnata.3.2. Ma il ricorso è altresì inammissibile sul punto dell’avvenuto deposito o meno della copia della sentenza impugnata munita dell a relata di notifica. 3.2.1. Occorre in primo luogo evidenziare che l’Agenzia, nel ricorso per revocazione,individua il documento rilevante ai fini della decisione, e la cui presenza agli atti sarebbe stata erroneamente negata dalla Corte, nel la   copia conforme all’originale della sentenza n. 139/03/2013 pronunciata in data 18 aprile 2013, depositata in data 23 settembre 2013 e notificata in data 14 gennaio 2014. Il documento è interamente trascritto all’interno del ricorso per revocazione ed è presente negli allegati al medesimo, al n. 6. In tale documento la relata di notifica invocata ai fini della lite è presente subito dopo il testo della sentenza; la notifica è effettuata ai sensi della l. n. 53 del 1994 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ela relata a sua firma è accompagnata dall’avviso di spedizione dall’ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA] in data 8 gennaio 2014,all’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,all’avv. [OSCURATO:PERSONA] presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Perugia. 3.2.2. L’Agenzia (pagina 6 del ricorso per revocazione) , per localizzare dove avesse indicato il deposito della sentenza della CTR notificata,richiama la pagina 36 del ricorso originario ; dall’esame del fascicolo di ufficio del giudizio n. RG 7360/2014, emerge che tale pagina non esistein quanto il ricorso per cassazione consta di un minor numero di pagine;l’indice dei documenti è infatti a pagina 27, ultima paginadel ricorso, ove la sentenza è indicata come doc. n. 2. E che il ricorso originario fosse composto di 27 pagine è confermato dalla lettura della nota di iscrizione a ruolo del ricorso nel fascicolo n. RG 7360/2014. L’Agenzia poi evidenzia che il deposito era confermato nella parte iniziale del ricorso, pagina 2, ove era indicata come doc. n. 3 la copia conforme all’originale della sentenza notificata.Già tali dati evidenziano incertezze circa l’avvenuto deposito, essendo, in primo luogo, richiamata una pagina, la n. 36 del ricorso originario, inesistente, e, in secondo luogo, perché la sentenza viene indicata una volta come allegato n. 2 e un’altra come n. 3. 3.2.3. Dall’e same del fascicolo di ufficio n. RG 7360/2014 , acquisito,emerge poi che il fascicolo di parte sia stato depositato una prima volta in data 2 aprile 2014, evidentemente nel giudizio concluso con la sentenza in questa sede impugnata, e una seconda volta nel n. RG 9424/2022 avente ad oggetto la revocazione in esame, essendo presenti due timbri, un primo intestato Corte Suprema di Cassazione con data 2/04/2014 n. RG 7360/2014, e un secondo ‹‹ atti del ricorrente 9424/2022››.Il che è confermato dallo storico del fascicolo del ricorso per cassazione n. RG 7360/2014 che attesta l’avvenuto ritiro del fascicolo di parte in data 14/12/2021. Ciò rende applicabile il principio di diritto sopra evidenziato per cui, ai fini revocatori, la prova della presenza della sentenza notificata nel fascicolo di parte può essere fornita dimostrando l'espressa menzione dell'atto nel ricorso originario notificato alla controparte, ovvero sulla base di altri elementi, ma solo a condizione che essi non rientrino nella disponibilità materiale della parte che avrebbe interesse a fornire tale dimostrazione e, dunque, diversi dall'indice a suo tempo vistato dalla cancelleria e poi ritirato dalla parte. 3.2.4. Ancora, dall’esame del fascicolo di ufficio n. RG 7360/2014 emerge che il fascicolo di parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. risulta composto da un sottofascicolo intitolato attie da un sottofascicolo intitolato documenti; che questo fosse l’unico fascicolo depositato emerge dalla nota di iscrizione a ruolo; nel primo è presente il ricorso; nel secondo sono presenti la procura, l’istanza ex art. 369 cod. proc. civ. e una copia della sentenza della CTR, precisamente una copia che reca nella prima pagina l’attestazione di conformità all’originale datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed un timbro di ricezione di Equitalia datato 19/03/2014 con n. prot. finale 71187 . Sia sul ricorso originale, contenuto nel sottofascicolo atti, sia sulla copia della sentenza della CTR, contenuta nel sottofascicolo documenti, è presente il timbro attestante il deposito nella cancelleria della Corte di Cassazione in data 2 aprile 2014. In detta copiadella sentenza, che si compone di sei pagine, non è però presente la relata di notifica cui fa riferimento l’odierna ricorrente e che risulta essere richiamata ai fini della revocazione, e cioè quella relativa alla notificazione effettuata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 14 gennaio 2014 né alcuna altrarelata di notifica. Inoltre,appare evidente che detta copia della sentenza, che risulta quella depositata unitamente al ricorso per cassazione, è diversa dalla copia depositata nel giudizio di revocazione e trascritta all’interno del relativo ricorso, come emerge dai seguenti elementi relativi a quest’ultima: la differenza del timbro di ricezione di [OSCURATO:PERSONA], recante una data ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e un n. prot. (finale 558) diversi; l’attestazione di conformità all’originale che non reca la dicitura per uso cassazione; la mancanza della pagina 4, tanto che non c’è connessione tra il testo del terzo e quello del quarto foglio; la mancanza del timbro di deposito da parte della cancelleria della Corte di Cassazione. Infine, se entrambi i documenti si compongono di sei pagine, come emerge dall’attestazione della segreteria della Commissione tributaria, le sei pagine della sentenza depositata nel giudizio n. RG 7360/2014 contengono tutte il testo della decisione, mentre le sei pagine del documento depositato per la revocazione si compongono, mancando la pagina 4, anche del foglio recante la notificazione. 3.2.5. Occorre poi osservare che i l fascicolo di parte del n. RG 7360/2014 è privo di un indice foliario; a lla prima pagina di ogni sottofascicolo è presente un elenco del contenuto nel medesimo; nella prima pagina del sottofascicolo documentiè indicata la presenza di copia conforme all’originale della sentenza n. 139/3/2013, senza alcuna indicazione della relata di notifica. Nella nota di iscrizione a ruolo datata 2 aprile 2014, nella parte relativa alla descrizione dell’atto impugnato , non è compilata la voce relativa alla data di notifica della sentenza; mentre la voce della sentenza impugnata, tra gli atti depositati, è coperta dalla marca attestante il pagamento del contributo unificato. 3.3. Giova precisare, per mera completezza, due ulteriori circostanze: -il timbro attestante la ricezione da parte di Equitalia centro s.p.a., presente sulla copia della sentenza depositata nel giudizio di cassazione, non può ritenersi costituire la relata di notifica della sentenza impugnata invocata dal ricorrente, perché in alcun modo collegabile alla spedizione effettuata dall’avvocato del contribuente, sia perché reca una data radicalmente diversa da quella indicata dalla ricorrente (il 19 marzo 2014 anziché il 14 gennaio 2014) sia perché non appare in alcun modo correlata ad una notificazione, neanche nelle forme dirette di cui all’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, che richiedono la presenza di una ricevuta della consegna a mani dell’impiegatoaddetto ai fini della notifica; -nel corpo del ricorso per cassazione la sentenza è r iprodotta ma solo in parte, senza le ultime pagine; dal ricorso,quindi, non emerge la presenza di alcuna relata di notifica. 4. Alla luce di tutte tali considerazioni deve evidentemente concludersi che non sia stata fornita con alcuna ragionevole certezza la prova appagante che, al momento della pronuncia della sentenza oggi gravata di revocazione, il Collegio potesse in alcun modo ritualmente disporre della copia notificata della sentenza gravata, indispensabile per evitare la declaratoria di improcedibilità. 5. Non vi è a provvedere sulle spese di lite non avendo l’intimato svolto attività difensiva. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, in virtù dell’art. 22, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 34, conv. nella l. 26/05/2023, n. 56, in vigore dal 31/03/2023, che ha modificato l’art. 12, comma 5, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 16, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'
Sentenza Cassazione n. 26392/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris