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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08977/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art.474 cod. pen., oltre che privo di specificità - essendo riproduttivo profili di censura già dedotti in appello e già correttamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con la cui motivazione è omesso un effettivo confronto - esso risulta anche manifestamente infondato, essendo in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata a pag. 2 della impugnata sentenza, in base alla quale, ai fini dell'integrazione del reato ascritto all'odierno ricorrente non assume rilevanza la grossolanità della contraffazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto, tenuto conto che con riferimento alla sussistenza dei presupposti per la concessione delle suddette diminuenti il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da congrua e non illogica motivazione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269 - 01), deve ritenersi che i giudici di appello hanno adeguatamente assolto all'onere argomentativo sul punto, indicando l'assenza di elementi positivamente valorizzabili (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) e la non rilevanza, ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio, delle difficoltà economiche dell'imputato, dedotte dalla difesa ma neppure opportunamente dimostrate (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 3 febbrai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art.474 cod. pen., oltre che privo di specificità - essendo riproduttivo profili di censura già dedotti in appello e già correttamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con la cui motivazione è omesso un effettivo confronto - esso risulta anche manifestamente infondato, essendo in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata a pag. 2 della impugnata sentenza, in base alla quale, ai fini dell'integrazione del reato ascritto all'odierno ricorrente non assume rilevanza la grossolanità della contraffazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto, tenuto conto che con riferimento alla sussistenza dei presupposti per la concessione delle suddette diminuenti il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da congrua e non illogica motivazione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269 - 01), deve ritenersi che i giudici di appello hanno adeguatamente assolto all'onere argomentativo sul punto, indicando l'assenza di elementi positivamente valorizzabili (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) e la non rilevanza, ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio, delle difficoltà economiche dell'imputato, dedotte dalla difesa ma neppure opportunamente dimostrate (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 febbrai
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