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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13551/2026

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atore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto delricorso ;sentito per il ricorrente il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa in data 5 marzo 2025 il Gip del Tribunale di Nola, in ritoabbreviato, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], per i reatidi sequestro di persona, tentato omicidio aggravato ed altro, commessi in danno diXXXXXXXXXXXXXXXX.

Ritenuti gli stessi avvinti dal vincolo della continuazione, praticatala riduzione per la scelta del rito, lo ha condannato alla pena di anni quattordici di reclusione.È stato disposto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, da liquidarsiin separata sede, cagionato alla parte civile costituita, nonché il pagamento delle spese dirappresentanza e difesa.La Corte di Appello di Napoli con sentenza emessa in data 10 luglio 2025 haconfermato la prima decisione.2.

In ordine alla dinamica dei fatti – ampiamente ricostruita nella decisione di primogrado - rileva in particolare l’informativa resa dagli operatori di polizia giudiziaria,appartenenti alla sottosezione della [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, i quali, durante un ordinarioservizio di vigilanza stradale, giunti all’altezza del km 5+935 dell’autostrada A/16, indirezione Bari, notavano un furgone [OSCURATO:PERSONA] di colore bianco fermo sulla corsia diemergenza.L’attenzione degli operanti veniva richiamata dal pianto di un bambino, di circa tre anni,seduto sul lato anteriore destro del lato passeggero del veicolo, in evidente stato diagitazione, successivamente identificato in [OSCURATO:PERSONA], figlio dell’imputato.Contestualmente, gli stessi udivano dei rumori provenienti dalla scarpata, notando un uomoche, alla loro vista, richiedeva con sollecitudine il loro intervento, esclamando: «Aiutatemi,l’ho ammazzata, l’ho ammazzata».Gli operanti, dunque, si recavano con sollecitudine nella scarpata, ove rinvenivano unadonna priva di sensi, con volto cianotico e occhi fissi e aperti, che presentava evidentiescoriazioni e tracce ematiche su collo e corpo.

Sicché gli agenti le praticavano le manovredi primo soccorso - grazie alle quali la donna riprendeva a respirare-, richiedendocontestualmente l’intervento dei sanitari, i quali giungevano tempestivamente sul posto etrasportavano la vittima presso il locale nosocomio, dove venivano diagnosticati “traumicontusivi multipli, trauma cranico non commotivo, piccola interruzione della corticale osseamassa articolare dx, di cl”.

In particolare, la donna presentava lesioni multiple al volto, altorace e al cranio, ecchimosi periorbitale bilaterale, contusioni in sede mandibolare destra,sulla clavicola destra e sulla spalla sinistra, nonché numerose ferite da graffio e da taglio agliarti.In relazione ai fatti occorsi in data 11 luglio 2024, XXXXXXXXXXXXXXXX sporgevaformale querela, precisando di aver avuto una relazione con [OSCURATO:PERSONA] per circacinque anni, dalla quale era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] anni.

Laquerelante riferiva circa le violenze subìte, in quanto il compagno, affetto da ludopatia, lacontrollava, la minacciava e la picchiava, sia a mani nude sia con oggetti contundenti, anchedurante la gravidanza.Segnalava che tali condotte maltrattanti si verificavano con frequenza insistente, ognitre o quattro giorni.

Nonostante avesse tentato più volte di interrompere la relazione, ellaritornava con il partner, in virtù della promessa di quest’ultimo di voler smettere di giocare,promessa mai effettivamente mantenuta.Nel giugno del 2024, tra il 18 ed il 19 giugno 2024, la donna aveva deciso diinterrompere definitivamente la relazione, trasferendosi insieme al figlio presso l’abitazionedei genitori.

Ancorché fosse avvenuto l’allontanamento, l’uomo aveva continuato aperseguitarla, molestandola con messaggi insistenti, telefonate e minacce di morte, nonchécontrollandola presso l’abitazione dei genitori e presentandosi ripetutamente presso la casadel nucleo familiare con la scusa di voler vedere il figlio, imponendo contestualmente leproprie decisioni sullo stile di vita della donna.Per quanto riguarda il gravissimo episodio, la vittima riferiva che, nonostante i suoiripetuti rifiuti, l’uomo si era presentato presso l’abitazione dei genitori intorno alle 17:30,introducendosi furtivamente nell’appartamento approfittando della porta socchiusa.

In taleoccasione, le sottraeva il telefono al fine di verificare una chat intrattenuta con un ragazzo,costringendola successivamente a prendere in braccio il figlio, per poi spingerla lungo lescale.

Dopo averla colpita ripetutamente con schiaffi e pugni, la obbligava a salire sulfurgone, lato passeggero, insieme al bambino.Una volta a bordo del mezzo, il XXXXXXXXXXXXsi poneva alla guida del furgone,ripetendo, in maniera ossessiva, che non avrebbe voluto fare del male al bambino, sebbenefosse costretto a farlo, ma che, in ogni caso, avrebbe cominciato ad uccidere prima lei.sé, tentava di colpire la donna con un oggetto porta-targa e, successivamente, la sollevavain braccio per scaraventarla oltre il guardrail, facendola precipitare in una scarpata, dove lavittima ruzzolava su sé stessa per diversi metri.Una volta raggiunta la fine della scarpata, il XXXXXXXXXXX raggiungeva la vittima,tempestandola di calci e pugni, strappandole il vestito e dandole un morso sulla manodestra, bloccandole gli arti per vincere la sua resistenza.

Infine, l’imputato le stringeva lemani intorno al collo, impedendole di respirare, al punto che la donna perdeva i sensi.3.

Alla luce della ricostruzione del fatto compiuta in primo grado, la Corte di Appelloritiene infondate le doglianze formulate in secondo grado.Segnatamente, a giudizio della Corte territoriale, la condotta illecita posta in esseredall’imputato manifesta un’intrinseca e inequivoca idoneità causale a determinare l’eventoletale in danno della persona offesa, avuto riguardo, da un lato, alle peculiari modalitàesecutive dell’azione, concretizzatesi nel far precipitare la vittima in una scarpata sottostanteil piano stradale, nonché nella successiva reiterazione di atti violenti connotati da unaprogressiva intensificazione della carica lesiva, e nellaimmobilizzazione degli arti delladonna, preordinata a neutralizzarne ogni capacità difensiva; dall’altro, alla modalità diaggressione, consistita in una prolungata manovra di strangolamento, interrotta unicamenteall’insorgere dello stato di incoscienza della vittima.La gravità del quadro fattuale risulta ulteriormente avvalorata dalle risultanze oggettiveacquisite dagli agenti della [OSCURATO:PERSONA] stradale, i quali rinvenivano la persona offesa in posizionesupina, esanime e in stato di apparente morte.Ciò consente, pertanto, di ritenere sussistente l’animus necandi in capo all’imputato,di probabilità, la morte della vittima, nonché di ritenere integrato l’ulteriore requisito della nonequivocità degli atti.L’inequivoca volontà omicidiaria viene inferita, inoltre, dalle circostanze concrete e dallacornice spazio-temporale in cui ha avuto origine l’iter criminis, riconducibile all’intento dipunire la vittima, dopo averla, più volte, nel tempo gravemente maltrattata.

Si qualifica inoltrel’elemento psicologico in termini di dolo diretto, al più alternativo.L’imputato, infatti, oltre ad essersi chiaramente rappresentato le possibili conseguenzedannose dell’aggressione – atteso che scagliava la donna da una scarpata, posta a distanzaaltimetrica dalla strada, e la colpiva in parti vitali, dapprima con calci e pugni e,successivamente, in un crescendo di violenza, stringendole le mani alla gola fino almomento in cui la vittima perdeva i sensi – non si limitava ad accettare il rischio che talicondotte potessero cagionare la morte della persona offesa.Inoltre, la Corte di secondo grado esclude che possa trovare accoglimento la doglianzadifensiva volta all’applicazione dell’ipotesi della c.d. desistenza volontaria.La Corte, invero, esclude che all’ipotesi indicata dal ricorrente possa ricondursi il casodi specie.

In primo luogo, a ciò osta la circostanza che gli operanti hanno dovuto porre inessere immediate attività salvavita nei confronti della donna, che giaceva supina, esanime,con gli occhi sbarrati e senza respiro percepibile, così come attestato dal verbale di arresto.In secondo luogo, lo stesso imputato credeva che l’exitus della vittima si fosse già realizzato,avendo urlato agli agenti “aiutatemi, aiutatemi, l’ho ammazzata”.Parimenti, si esclude l’applicabilità al caso concreto del c.d. recesso attivo, ritenendoche l’imputato si fosse rivolto agli agenti delle forze dell’ordine – sopraggiunti durantel’ordinario servizio di pattugliamento autostradale – nell’assoluta consapevolezza di avercagionato la morte della vittima, e, dunque, nella sua prospettazione, ad esito infausto giàverificatosi.Si ritiene configurabile nel caso di specie il concorso fra il reato di maltrattamenti e ilreato di sequestro di persona, in ossequio all’indirizzo ermeneutico più volte espresso insede di legittimità.

Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, la Corte di Appelloosserva che risulta giustificata la determinazione della pena base in misura superiore alminimo edittale, in ragione della gravità delle condotte e della pervicacia dell’azionecriminosa.

Congrui appaiono gli aumenti per la continuazione relativi ai reati dimaltrattamenti e sequestro di persona, ad eccezione dell'aumento per il reato di furto delcellulare, di cui al capo c) della rubrica, che si ritiene di limitare nella misura di anni uno direclusione.Tuttavia, il Collegio di secondo grado rileva che la pena deve essere confermata, inragione dell’errore materiale commesso nel computo del trattamento sanzionatorio da partedel giudice di primo grado e del quale si dirà infra.4.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge –[OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a cinque motivi.4.1 Al primo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione di legge con riguardo alcombinato disposto di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen., nonché il vizio di motivazione.La difesa ritiene erronea la qualificazione giuridica della condotta illecita ascrittaall’odierno ricorrente, in termini di tentato omicidio, sostenendo che la stessa avrebbe dovutoessere ricondotta alla diversa fattispecie delle lesioni volontarie.Parimenti a ciò che si deduceva in sede di appello, viene rilevato, da un lato, l’assolutanon gravità del quadro lesivo riportato dalla persona offesa, la quale veniva trasportata inospedale in codice giallo; dall’altro, la sussistenza di elementi fattuali incompatibili conl’animus necandi ascritto al soggetto agente.Per quanto riguarda tale ultimo profilo, la difesa osserva che la Corte di Appelloavrebbe replicato il vuoto motivazionale già riscontrabile nella decisione di primo grado, invirtù della mancata valutazione della condotta dell’imputato che, temendo di aver cagionatola morte della donna, sollecitava l’intervento degli agenti di polizia, pronunciando le seguentiparole: “Aiutatemi, aiutatemi, l’ho ammazzata”.

La Corte territoriale ha, invero, incentratol’iter argomentativo volto a comprovare la sussistenza dell’animus necandi esclusivamentesull’idoneità della condotta a cagionare l’evento infausto, richiamando i singoli atti dellacondotta offensiva, senza tuttavia considerare la fase immediatamente successiva, nel corsodella quale l’odierno ricorrente aveva volontariamente cessato lo strangolamento dellavittima e aveva richiamato l’attenzione degli agenti di [OSCURATO:PERSONA] affinché le venisse prestatoimmediato soccorso.La difesa deduce, altresì, che le condotte ascritte all’imputato sarebbero, secondo l’idquod plerumque accidit, prive dell’idoneità a cagionare l’evento morte, essendo ciòconfermato anche dalla circostanza che la vittima ha riportato lesioni di natura non grave.Si osserva, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe desunto la non equivocità dellecondotte in esame facendo leva su elementi che, anche alla luce delle consolidate massimedi esperienza, non appaiono in alcun modo idonei a tal fine.Ad avviso della difesa, in ossequio al prevalente indirizzo interpretativogiurisprudenziale, la corretta ponderazione del comportamento tenuto successivo allostrangolamento, costituito, da un lato, dalla mancata reiterazione della condotta lesiva e,dall’altro, dalla richiesta di aiuto rivolta agli agenti di polizia, avrebbe consentito di accertareche l’odierno ricorrente, nel riprovevole raptus violento, era mosso esclusivamente dal dolodel delitto di lesioni e non dalla volontà di cagionare la morte della vittima.4.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione inpunto di diniego della ipotesi di recesso attivo.La difesa lamenta, segnatamente, che il giudice di seconde cure, con la sentenzaimpugnata, ha escluso l’applicazione della diminuente del recesso attivo di cui all’art. 56,comma quarto, cod. pen., nonostante l’odierno ricorrente avesse invertito «la direzione delprocesso causale avviato, agendo, in senso contrario ad esso», con il chiaro intento diinterrompere la concatenazione deterministica che avrebbe condotto all’exitus della vittima.Secondo la prospettazione difensiva, i giudici di merito avrebbero erroneamenteescluso che potesse configurarsi la diminuente del recesso attivo in ragione dellacircostanza che XXXXXXXXXXXXXXXavrebbe domandato l’aiuto della [OSCURATO:PERSONA] nellaconvinzione di aver già ucciso la persona offesa.Tuttavia, si evidenzia che dall’id quod plerumque accidit si possa ricavare che larichiesta di soccorso, così come concretamente verificatasi nel caso di specie – conl’imputato che risaliva rapidamente la scarpata per attirare l’attenzione degli agenti, dai qualiinvece avrebbe dovuto tentare di allontanarsi per assicurarsi l’impunità – fosseevidentemente diretta a provocare un immediato soccorso, nella speranza di poter salvare lavittima.In tale prospettiva, l’espressione “l’ho ammazzata” va interpretata come un tentativo disegnalare la gravità della vicenda e, conseguentemente, la probabilità di un esito infausto, enon come indicazione della certezza che tale evento si fosse effettivamente verificato,secondo le comuni massime di esperienza.La difesa osserva, altresì, che dalla stessa ricostruzione storica operata dai giudici dimerito si possa evincere la volontarietà della decisione dell’odierno ricorrente di rivolgersiagli agenti di polizia, affinché gli operanti potessero svolgere le manovre di primo soccorsoche, ove fossero state realizzate solo qualche minuto dopo, non avrebbero sortito alcuneffetto salvifico.Sicché, viene evidenziato che la richiesta di aiuto, finalisticamente orientata aprovocare l’immediato intervento degli agenti di [OSCURATO:PERSONA], costituisce comunque il frutto di unascelta volontaria che ha indubbiamente contribuito ad evitare l’esito infausto.4.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione della legge con riferimento all’art.624-bis cod. pen.La difesa osserva che, sebbene il “profitto del reato di furto” possa consistere inqualsivoglia utilità, anche di natura non economica, l’evento dannoso del reato, invece, nonpuò che sostanziarsi in una deminutio patrimonii della persona offesa.Nel caso di specie, tuttavia, si ritiene che non si possa apprezzare il danno patrimoniale– inteso come sottrazione definitiva ed economicamente rilevante di un bene – nella sferadella vittima, tenuto conto che lo spossessamento del telefono cellulare è stato meramentetemporaneo, nonché strettamente limitato al tempo necessario affinché l’odierno ricorrentepotesse leggere le conversazioni intrattenute dalla donna.Secondo la prospettazione difensiva, non potrebbe nemmeno ritenersi configurabile ildolo del reato di furto, essendo pacifico che il XXXXXXXXXXXXXvesse agitoesclusivamente con l’intenzione di leggere i messaggi e non di appropriarsi definitivamentedel bene.

Sicché, appaiono non sussistenti gli elementi essenziali del delitto di furto constrappo, bensì esclusivamente quelli del meno grave reato di violenza privata.4.4 Al quarto motivo si deduce inosservanza delle norme processuali con riferimentoall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.La difesa evidenzia che la Corte di Appello, pur decurtando un anno dalla pena irrogatanel primo grado di giudizio per il delitto di furto, ha confermato la pena finale di anni 14, inragione di un palese errore di calcolo compiuto dal giudice di primo grado circa l’aumentocomplessivo per i tre reati satellite.Si ritiene, tuttavia, che siffatta conclusione concreti una violazione del divieto direformatio in peius, posto che la correzione dell’errore avrebbe potuto realizzarsi unicamentemediante l’impugnazione della sentenza da parte della pubblica accusa.

In assenza di taleimpugnazione, deve prevalere il dispositivo sulla motivazione, con la conseguenza chedebba intendersi che il giudice di prime cure avesse inteso comminare una penacomplessiva di anni quattordici.4.5 Al quinto motivo la difesa deduce vizio di motivazione con riferimento alla mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche.Secondo la prospettazione difensiva, i giudici di merito avrebbero omesso di valutare lacondotta post delictum compiuta dall’odierno ricorrente, palesandosi pertanto un chiarovuoto motivazionale, rispetto al quale si accompagna altresì una manifesta contraddittorietàargomentativa.

Infatti, da un lato, la sentenza impugnata afferma di non poter individuarealcun elemento positivamente valutabile ai fini della concessione delle attenuanti generiche;dall’altro, la medesima sentenza descrive diffusamente il comportamento post delictumdell’imputato, teso a determinare l’intervento salvifico degli agenti di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.2.

I primi due motivi riguardano il reato «principale», rappresentato dal tentato omicidio.2.1 Circa l’aspetto della qualificazione giuridica – e del correlato elemento psicologico - il Collegio rileva che le doglianze sono viziate da assoluta genericità per mancato confrontocon le ragioni esposte nelle due decisioni di merito.Ed invero l’analisi della sequenza dei comportamenti tenuti in data 11 luglio 2024 dalXXXXXXXXXXX è stata realizzata in sede di merito con piena aderenza alle risultanzeprobatorie ed esprime in modo del tutto inequivoco il finalismo soppressivo da cui eraanimato il soggetto agente nei confronti della vittima.

Va infatti posto in evidenza che la condotta tenuta dall’attuale ricorrente si è distintaper particolare aggressività sin dal momento iniziale – caratterizzato dalla costrizione adentrare in auto esercitata verso la donna e il piccolo – ed è proseguita durante il tragitto(dovendosi ricomprendere nella valutazione le dichiarazioni rese dalla vittima) con chiaremanifestazioni verbali della volontà omicidiaria, come si è correttamente evidenziato in sededi merito.Da ciò deriva che l’aggressione fisica – caratterizzata anch’essa da inusitata violenza,posto che la scarpata ove veniva gettata la vittima recava un dislivello di 14 metri – è statalogicamente inquadrata come momento di attuazione di una volontà diretta a cagionare lamorte, anche in ragione della iniziale condotta di strangolamento che risulta pacificamenteposta in essere (la donna venne soccorsa quando era già priva di sensi e cianotica).Condotta che venne interrotta solo in ragione del fortunato arrivo degli agenti dellaPolstrada, come ricostruito nelle decisioni di merito.Non vi è alcuna considerazione espressa nel ricorso che possa incrinare la linearità disimile ricostruzione, il che comporta la inammissibilità del primo motivo per genericità.2.2 Quanto al tema del recesso attivo il ricorso è infondato.Ed invero la eventuale applicazione della particolare disposizione di legge richiede unaanalisi concreta della condotta tenuta dall’autore del fatto, analisi da cui deve derivare laconsiderazione della «volontarietà» della condotta che ha impedito il verificarsi dell’evento.Di recente (v.

Sez. 1, n. 2077 del 05/10/2023, dep. 2024, Rv. 285615 - 01) questaCorte, tornando sull’antico tema, ha affermato che il recesso attivo si realizza, dunque,quando il soggetto agente – avendo esaurito la condotta tipica – riesce ad impedire, concondotta volontaria, il verificarsi dell’evento.

Per essere definita volontaria la condotta nondeve essere frutto di un condizionamento ab externo, fermo restando che può esseresorretta da un concorrente scopo utilitaristico.I presupposti di legge sono dunque rappresentati: a) dalla volontarietà dell’azione,come sopra intesa b) dalla oggettiva utilità dell’azione, tesa ad interrompere il determinismocausale che avrebbe portato al verificarsi dell’evento.Nel caso in esame la condotta che ha concorso ad impedire l’evento (rappresentatadalla espressione verbale di allarme rivolta verso gli operanti), al di là di ogni altro aspetto,non può dirsi volontaria, posto che il XXXXXXXXXXX si determinò in tal senso solo a seguitodella «comparsa sulla scena» degli agenti della Polstrada (v. pag. 4 della decisione di primogrado).

Sotto tale profilo non può che rigettarsi la doglianza difensiva riproposta nell’atto diricorso.

3. Gli ulteriori motivi di ricorso sono infondati.3.1 Quanto al tema del furto va rilevato che la consumazione si è verificata conl’impossessamento, così come precisato dalla Corte di Appello nella decisione impugnata.Quanto alla direzione del dolo va ribadito che nel delitto di furto, il fine di profitto che integrail dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura nonpatrimoniale perseguito dall'autore (v.

Sez.

U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145 - 01).3.2 Non può, ancora, essere accolta la doglianza di cui al quarto motivo.

Vero è che laCorte di Appello ha contenuto l’aumento per continuazione relativo al furto nella misura dianni uno di reclusione, ma da ciò non poteva derivare alcuna diminuzione della pena finale.Ciò perché il giudice di primo grado aveva quantificato la pena (prima della riduzione per ilrito) in anni 22 di reclusione, con successivo errore materiale in motivazione,nellaapplicazione della diminuente (pena ridotta ad anni 14, lì dove avrebbe dovuto esserequantificata in 14 anni e 8 mesi).

La Corte di secondo grado quantifica la pena in anni 21,sicché con la corretta applicazione della diminuente si perviene al risultato di anni 14 direclusione.3.3 Manifestamente infondato risulta, ancora, il quinto motivo di ricorso, vista la giàevidenziata non spontaneità della richiesta di aiuto, che viene prospettata dalla difesa qualepotenziale elemento teso ad attenuare il carico sanzionatorio.4.

Pure in presenza di una richiesta di liquidazione e nota spese proveniente dallacostituita parte civile il Collegio osserva che, trattandosi di udienza fissata in trattazioneorale, non possono prendersi in esame istanze pervenute secondo il modelloprocedimentale della trattazione scritta (Sez.

U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024,Gambacurta, Rv. 286581 – 03).Al rigetto, nel suo complesso, del ricorso, segue ex lege la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nulla per lespese di parte civile.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto delricorso ;sentito per il ricorrente il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 5 marzo 2025 il Gip del Tribunale di Nola, in ritoabbreviato, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], per i reatidi sequestro di persona, tentato omicidio aggravato ed altro, commessi in danno diXXXXXXXXXXXXXXXX. Ritenuti gli stessi avvinti dal vincolo della continuazione, praticatala riduzione per la scelta del rito, lo ha condannato alla pena di anni quattordici di reclusione.È stato disposto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, da liquidarsiin separata sede, cagionato alla parte civile costituita, nonché il pagamento delle spese dirappresentanza e difesa.La Corte di Appello di Napoli con sentenza emessa in data 10 luglio 2025 haconfermato la prima decisione.2. In ordine alla dinamica dei fatti – ampiamente ricostruita nella decisione di primogrado - rileva in particolare l’informativa resa dagli operatori di polizia giudiziaria,appartenenti alla sottosezione della [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, i quali, durante un ordinarioservizio di vigilanza stradale, giunti all’altezza del km 5+935 dell’autostrada A/16, indirezione Bari, notavano un furgone [OSCURATO:PERSONA] di colore bianco fermo sulla corsia diemergenza.L’attenzione degli operanti veniva richiamata dal pianto di un bambino, di circa tre anni,seduto sul lato anteriore destro del lato passeggero del veicolo, in evidente stato diagitazione, successivamente identificato in [OSCURATO:PERSONA], figlio dell’imputato.Contestualmente, gli stessi udivano dei rumori provenienti dalla scarpata, notando un uomoche, alla loro vista, richiedeva con sollecitudine il loro intervento, esclamando: «Aiutatemi,l’ho ammazzata, l’ho ammazzata».Gli operanti, dunque, si recavano con sollecitudine nella scarpata, ove rinvenivano unadonna priva di sensi, con volto cianotico e occhi fissi e aperti, che presentava evidentiescoriazioni e tracce ematiche su collo e corpo. Sicché gli agenti le praticavano le manovredi primo soccorso - grazie alle quali la donna riprendeva a respirare-, richiedendocontestualmente l’intervento dei sanitari, i quali giungevano tempestivamente sul posto etrasportavano la vittima presso il locale nosocomio, dove venivano diagnosticati “traumicontusivi multipli, trauma cranico non commotivo, piccola interruzione della corticale osseamassa articolare dx, di cl”. In particolare, la donna presentava lesioni multiple al volto, altorace e al cranio, ecchimosi periorbitale bilaterale, contusioni in sede mandibolare destra,sulla clavicola destra e sulla spalla sinistra, nonché numerose ferite da graffio e da taglio agliarti.In relazione ai fatti occorsi in data 11 luglio 2024, XXXXXXXXXXXXXXXX sporgevaformale querela, precisando di aver avuto una relazione con [OSCURATO:PERSONA] per circacinque anni, dalla quale era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] anni. Laquerelante riferiva circa le violenze subìte, in quanto il compagno, affetto da ludopatia, lacontrollava, la minacciava e la picchiava, sia a mani nude sia con oggetti contundenti, anchedurante la gravidanza.Segnalava che tali condotte maltrattanti si verificavano con frequenza insistente, ognitre o quattro giorni. Nonostante avesse tentato più volte di interrompere la relazione, ellaritornava con il partner, in virtù della promessa di quest’ultimo di voler smettere di giocare,promessa mai effettivamente mantenuta.Nel giugno del 2024, tra il 18 ed il 19 giugno 2024, la donna aveva deciso diinterrompere definitivamente la relazione, trasferendosi insieme al figlio presso l’abitazionedei genitori. Ancorché fosse avvenuto l’allontanamento, l’uomo aveva continuato aperseguitarla, molestandola con messaggi insistenti, telefonate e minacce di morte, nonchécontrollandola presso l’abitazione dei genitori e presentandosi ripetutamente presso la casadel nucleo familiare con la scusa di voler vedere il figlio, imponendo contestualmente leproprie decisioni sullo stile di vita della donna.Per quanto riguarda il gravissimo episodio, la vittima riferiva che, nonostante i suoiripetuti rifiuti, l’uomo si era presentato presso l’abitazione dei genitori intorno alle 17:30,introducendosi furtivamente nell’appartamento approfittando della porta socchiusa. In taleoccasione, le sottraeva il telefono al fine di verificare una chat intrattenuta con un ragazzo,costringendola successivamente a prendere in braccio il figlio, per poi spingerla lungo lescale. Dopo averla colpita ripetutamente con schiaffi e pugni, la obbligava a salire sulfurgone, lato passeggero, insieme al bambino.Una volta a bordo del mezzo, il XXXXXXXXXXXXsi poneva alla guida del furgone,ripetendo, in maniera ossessiva, che non avrebbe voluto fare del male al bambino, sebbenefosse costretto a farlo, ma che, in ogni caso, avrebbe cominciato ad uccidere prima lei.sé, tentava di colpire la donna con un oggetto porta-targa e, successivamente, la sollevavain braccio per scaraventarla oltre il guardrail, facendola precipitare in una scarpata, dove lavittima ruzzolava su sé stessa per diversi metri.Una volta raggiunta la fine della scarpata, il XXXXXXXXXXX raggiungeva la vittima,tempestandola di calci e pugni, strappandole il vestito e dandole un morso sulla manodestra, bloccandole gli arti per vincere la sua resistenza. Infine, l’imputato le stringeva lemani intorno al collo, impedendole di respirare, al punto che la donna perdeva i sensi.3. Alla luce della ricostruzione del fatto compiuta in primo grado, la Corte di Appelloritiene infondate le doglianze formulate in secondo grado.Segnatamente, a giudizio della Corte territoriale, la condotta illecita posta in esseredall’imputato manifesta un’intrinseca e inequivoca idoneità causale a determinare l’eventoletale in danno della persona offesa, avuto riguardo, da un lato, alle peculiari modalitàesecutive dell’azione, concretizzatesi nel far precipitare la vittima in una scarpata sottostanteil piano stradale, nonché nella successiva reiterazione di atti violenti connotati da unaprogressiva intensificazione della carica lesiva, e nellaimmobilizzazione degli arti delladonna, preordinata a neutralizzarne ogni capacità difensiva; dall’altro, alla modalità diaggressione, consistita in una prolungata manovra di strangolamento, interrotta unicamenteall’insorgere dello stato di incoscienza della vittima.La gravità del quadro fattuale risulta ulteriormente avvalorata dalle risultanze oggettiveacquisite dagli agenti della [OSCURATO:PERSONA] stradale, i quali rinvenivano la persona offesa in posizionesupina, esanime e in stato di apparente morte.Ciò consente, pertanto, di ritenere sussistente l’animus necandi in capo all’imputato,di probabilità, la morte della vittima, nonché di ritenere integrato l’ulteriore requisito della nonequivocità degli atti.L’inequivoca volontà omicidiaria viene inferita, inoltre, dalle circostanze concrete e dallacornice spazio-temporale in cui ha avuto origine l’iter criminis, riconducibile all’intento dipunire la vittima, dopo averla, più volte, nel tempo gravemente maltrattata. Si qualifica inoltrel’elemento psicologico in termini di dolo diretto, al più alternativo.L’imputato, infatti, oltre ad essersi chiaramente rappresentato le possibili conseguenzedannose dell’aggressione – atteso che scagliava la donna da una scarpata, posta a distanzaaltimetrica dalla strada, e la colpiva in parti vitali, dapprima con calci e pugni e,successivamente, in un crescendo di violenza, stringendole le mani alla gola fino almomento in cui la vittima perdeva i sensi – non si limitava ad accettare il rischio che talicondotte potessero cagionare la morte della persona offesa.Inoltre, la Corte di secondo grado esclude che possa trovare accoglimento la doglianzadifensiva volta all’applicazione dell’ipotesi della c.d. desistenza volontaria.La Corte, invero, esclude che all’ipotesi indicata dal ricorrente possa ricondursi il casodi specie. In primo luogo, a ciò osta la circostanza che gli operanti hanno dovuto porre inessere immediate attività salvavita nei confronti della donna, che giaceva supina, esanime,con gli occhi sbarrati e senza respiro percepibile, così come attestato dal verbale di arresto.In secondo luogo, lo stesso imputato credeva che l’exitus della vittima si fosse già realizzato,avendo urlato agli agenti “aiutatemi, aiutatemi, l’ho ammazzata”.Parimenti, si esclude l’applicabilità al caso concreto del c.d. recesso attivo, ritenendoche l’imputato si fosse rivolto agli agenti delle forze dell’ordine – sopraggiunti durantel’ordinario servizio di pattugliamento autostradale – nell’assoluta consapevolezza di avercagionato la morte della vittima, e, dunque, nella sua prospettazione, ad esito infausto giàverificatosi.Si ritiene configurabile nel caso di specie il concorso fra il reato di maltrattamenti e ilreato di sequestro di persona, in ossequio all’indirizzo ermeneutico più volte espresso insede di legittimità. Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, la Corte di Appelloosserva che risulta giustificata la determinazione della pena base in misura superiore alminimo edittale, in ragione della gravità delle condotte e della pervicacia dell’azionecriminosa. Congrui appaiono gli aumenti per la continuazione relativi ai reati dimaltrattamenti e sequestro di persona, ad eccezione dell'aumento per il reato di furto delcellulare, di cui al capo c) della rubrica, che si ritiene di limitare nella misura di anni uno direclusione.Tuttavia, il Collegio di secondo grado rileva che la pena deve essere confermata, inragione dell’errore materiale commesso nel computo del trattamento sanzionatorio da partedel giudice di primo grado e del quale si dirà infra.4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge –[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a cinque motivi.4.1 Al primo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione di legge con riguardo alcombinato disposto di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen., nonché il vizio di motivazione.La difesa ritiene erronea la qualificazione giuridica della condotta illecita ascrittaall’odierno ricorrente, in termini di tentato omicidio, sostenendo che la stessa avrebbe dovutoessere ricondotta alla diversa fattispecie delle lesioni volontarie.Parimenti a ciò che si deduceva in sede di appello, viene rilevato, da un lato, l’assolutanon gravità del quadro lesivo riportato dalla persona offesa, la quale veniva trasportata inospedale in codice giallo; dall’altro, la sussistenza di elementi fattuali incompatibili conl’animus necandi ascritto al soggetto agente.Per quanto riguarda tale ultimo profilo, la difesa osserva che la Corte di Appelloavrebbe replicato il vuoto motivazionale già riscontrabile nella decisione di primo grado, invirtù della mancata valutazione della condotta dell’imputato che, temendo di aver cagionatola morte della donna, sollecitava l’intervento degli agenti di polizia, pronunciando le seguentiparole: “Aiutatemi, aiutatemi, l’ho ammazzata”. La Corte territoriale ha, invero, incentratol’iter argomentativo volto a comprovare la sussistenza dell’animus necandi esclusivamentesull’idoneità della condotta a cagionare l’evento infausto, richiamando i singoli atti dellacondotta offensiva, senza tuttavia considerare la fase immediatamente successiva, nel corsodella quale l’odierno ricorrente aveva volontariamente cessato lo strangolamento dellavittima e aveva richiamato l’attenzione degli agenti di [OSCURATO:PERSONA] affinché le venisse prestatoimmediato soccorso.La difesa deduce, altresì, che le condotte ascritte all’imputato sarebbero, secondo l’idquod plerumque accidit, prive dell’idoneità a cagionare l’evento morte, essendo ciòconfermato anche dalla circostanza che la vittima ha riportato lesioni di natura non grave.Si osserva, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe desunto la non equivocità dellecondotte in esame facendo leva su elementi che, anche alla luce delle consolidate massimedi esperienza, non appaiono in alcun modo idonei a tal fine.Ad avviso della difesa, in ossequio al prevalente indirizzo interpretativogiurisprudenziale, la corretta ponderazione del comportamento tenuto successivo allostrangolamento, costituito, da un lato, dalla mancata reiterazione della condotta lesiva e,dall’altro, dalla richiesta di aiuto rivolta agli agenti di polizia, avrebbe consentito di accertareche l’odierno ricorrente, nel riprovevole raptus violento, era mosso esclusivamente dal dolodel delitto di lesioni e non dalla volontà di cagionare la morte della vittima.4.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione inpunto di diniego della ipotesi di recesso attivo.La difesa lamenta, segnatamente, che il giudice di seconde cure, con la sentenzaimpugnata, ha escluso l’applicazione della diminuente del recesso attivo di cui all’art. 56,comma quarto, cod. pen., nonostante l’odierno ricorrente avesse invertito «la direzione delprocesso causale avviato, agendo, in senso contrario ad esso», con il chiaro intento diinterrompere la concatenazione deterministica che avrebbe condotto all’exitus della vittima.Secondo la prospettazione difensiva, i giudici di merito avrebbero erroneamenteescluso che potesse configurarsi la diminuente del recesso attivo in ragione dellacircostanza che XXXXXXXXXXXXXXXavrebbe domandato l’aiuto della [OSCURATO:PERSONA] nellaconvinzione di aver già ucciso la persona offesa.Tuttavia, si evidenzia che dall’id quod plerumque accidit si possa ricavare che larichiesta di soccorso, così come concretamente verificatasi nel caso di specie – conl’imputato che risaliva rapidamente la scarpata per attirare l’attenzione degli agenti, dai qualiinvece avrebbe dovuto tentare di allontanarsi per assicurarsi l’impunità – fosseevidentemente diretta a provocare un immediato soccorso, nella speranza di poter salvare lavittima.In tale prospettiva, l’espressione “l’ho ammazzata” va interpretata come un tentativo disegnalare la gravità della vicenda e, conseguentemente, la probabilità di un esito infausto, enon come indicazione della certezza che tale evento si fosse effettivamente verificato,secondo le comuni massime di esperienza.La difesa osserva, altresì, che dalla stessa ricostruzione storica operata dai giudici dimerito si possa evincere la volontarietà della decisione dell’odierno ricorrente di rivolgersiagli agenti di polizia, affinché gli operanti potessero svolgere le manovre di primo soccorsoche, ove fossero state realizzate solo qualche minuto dopo, non avrebbero sortito alcuneffetto salvifico.Sicché, viene evidenziato che la richiesta di aiuto, finalisticamente orientata aprovocare l’immediato intervento degli agenti di [OSCURATO:PERSONA], costituisce comunque il frutto di unascelta volontaria che ha indubbiamente contribuito ad evitare l’esito infausto.4.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione della legge con riferimento all’art.624-bis cod. pen.La difesa osserva che, sebbene il “profitto del reato di furto” possa consistere inqualsivoglia utilità, anche di natura non economica, l’evento dannoso del reato, invece, nonpuò che sostanziarsi in una deminutio patrimonii della persona offesa.Nel caso di specie, tuttavia, si ritiene che non si possa apprezzare il danno patrimoniale– inteso come sottrazione definitiva ed economicamente rilevante di un bene – nella sferadella vittima, tenuto conto che lo spossessamento del telefono cellulare è stato meramentetemporaneo, nonché strettamente limitato al tempo necessario affinché l’odierno ricorrentepotesse leggere le conversazioni intrattenute dalla donna.Secondo la prospettazione difensiva, non potrebbe nemmeno ritenersi configurabile ildolo del reato di furto, essendo pacifico che il XXXXXXXXXXXXXvesse agitoesclusivamente con l’intenzione di leggere i messaggi e non di appropriarsi definitivamentedel bene. Sicché, appaiono non sussistenti gli elementi essenziali del delitto di furto constrappo, bensì esclusivamente quelli del meno grave reato di violenza privata.4.4 Al quarto motivo si deduce inosservanza delle norme processuali con riferimentoall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.La difesa evidenzia che la Corte di Appello, pur decurtando un anno dalla pena irrogatanel primo grado di giudizio per il delitto di furto, ha confermato la pena finale di anni 14, inragione di un palese errore di calcolo compiuto dal giudice di primo grado circa l’aumentocomplessivo per i tre reati satellite.Si ritiene, tuttavia, che siffatta conclusione concreti una violazione del divieto direformatio in peius, posto che la correzione dell’errore avrebbe potuto realizzarsi unicamentemediante l’impugnazione della sentenza da parte della pubblica accusa. In assenza di taleimpugnazione, deve prevalere il dispositivo sulla motivazione, con la conseguenza chedebba intendersi che il giudice di prime cure avesse inteso comminare una penacomplessiva di anni quattordici.4.5 Al quinto motivo la difesa deduce vizio di motivazione con riferimento alla mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche.Secondo la prospettazione difensiva, i giudici di merito avrebbero omesso di valutare lacondotta post delictum compiuta dall’odierno ricorrente, palesandosi pertanto un chiarovuoto motivazionale, rispetto al quale si accompagna altresì una manifesta contraddittorietàargomentativa. Infatti, da un lato, la sentenza impugnata afferma di non poter individuarealcun elemento positivamente valutabile ai fini della concessione delle attenuanti generiche;dall’altro, la medesima sentenza descrive diffusamente il comportamento post delictumdell’imputato, teso a determinare l’intervento salvifico degli agenti di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.2. I primi due motivi riguardano il reato «principale», rappresentato dal tentato omicidio.2.1 Circa l’aspetto della qualificazione giuridica – e del correlato elemento psicologico - il Collegio rileva che le doglianze sono viziate da assoluta genericità per mancato confrontocon le ragioni esposte nelle due decisioni di merito.Ed invero l’analisi della sequenza dei comportamenti tenuti in data 11 luglio 2024 dalXXXXXXXXXXX è stata realizzata in sede di merito con piena aderenza alle risultanzeprobatorie ed esprime in modo del tutto inequivoco il finalismo soppressivo da cui eraanimato il soggetto agente nei confronti della vittima. Va infatti posto in evidenza che la condotta tenuta dall’attuale ricorrente si è distintaper particolare aggressività sin dal momento iniziale – caratterizzato dalla costrizione adentrare in auto esercitata verso la donna e il piccolo – ed è proseguita durante il tragitto(dovendosi ricomprendere nella valutazione le dichiarazioni rese dalla vittima) con chiaremanifestazioni verbali della volontà omicidiaria, come si è correttamente evidenziato in sededi merito.Da ciò deriva che l’aggressione fisica – caratterizzata anch’essa da inusitata violenza,posto che la scarpata ove veniva gettata la vittima recava un dislivello di 14 metri – è statalogicamente inquadrata come momento di attuazione di una volontà diretta a cagionare lamorte, anche in ragione della iniziale condotta di strangolamento che risulta pacificamenteposta in essere (la donna venne soccorsa quando era già priva di sensi e cianotica).Condotta che venne interrotta solo in ragione del fortunato arrivo degli agenti dellaPolstrada, come ricostruito nelle decisioni di merito.Non vi è alcuna considerazione espressa nel ricorso che possa incrinare la linearità disimile ricostruzione, il che comporta la inammissibilità del primo motivo per genericità.2.2 Quanto al tema del recesso attivo il ricorso è infondato.Ed invero la eventuale applicazione della particolare disposizione di legge richiede unaanalisi concreta della condotta tenuta dall’autore del fatto, analisi da cui deve derivare laconsiderazione della «volontarietà» della condotta che ha impedito il verificarsi dell’evento.Di recente (v. Sez. 1, n. 2077 del 05/10/2023, dep. 2024, Rv. 285615 - 01) questaCorte, tornando sull’antico tema, ha affermato che il recesso attivo si realizza, dunque,quando il soggetto agente – avendo esaurito la condotta tipica – riesce ad impedire, concondotta volontaria, il verificarsi dell’evento. Per essere definita volontaria la condotta nondeve essere frutto di un condizionamento ab externo, fermo restando che può esseresorretta da un concorrente scopo utilitaristico.I presupposti di legge sono dunque rappresentati: a) dalla volontarietà dell’azione,come sopra intesa b) dalla oggettiva utilità dell’azione, tesa ad interrompere il determinismocausale che avrebbe portato al verificarsi dell’evento.Nel caso in esame la condotta che ha concorso ad impedire l’evento (rappresentatadalla espressione verbale di allarme rivolta verso gli operanti), al di là di ogni altro aspetto,non può dirsi volontaria, posto che il XXXXXXXXXXX si determinò in tal senso solo a seguitodella «comparsa sulla scena» degli agenti della Polstrada (v. pag. 4 della decisione di primogrado). Sotto tale profilo non può che rigettarsi la doglianza difensiva riproposta nell’atto diricorso. 3. Gli ulteriori motivi di ricorso sono infondati.3.1 Quanto al tema del furto va rilevato che la consumazione si è verificata conl’impossessamento, così come precisato dalla Corte di Appello nella decisione impugnata.Quanto alla direzione del dolo va ribadito che nel delitto di furto, il fine di profitto che integrail dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura nonpatrimoniale perseguito dall'autore (v. Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145 - 01).3.2 Non può, ancora, essere accolta la doglianza di cui al quarto motivo. Vero è che laCorte di Appello ha contenuto l’aumento per continuazione relativo al furto nella misura dianni uno di reclusione, ma da ciò non poteva derivare alcuna diminuzione della pena finale.Ciò perché il giudice di primo grado aveva quantificato la pena (prima della riduzione per ilrito) in anni 22 di reclusione, con successivo errore materiale in motivazione,nellaapplicazione della diminuente (pena ridotta ad anni 14, lì dove avrebbe dovuto esserequantificata in 14 anni e 8 mesi). La Corte di secondo grado quantifica la pena in anni 21,sicché con la corretta applicazione della diminuente si perviene al risultato di anni 14 direclusione.3.3 Manifestamente infondato risulta, ancora, il quinto motivo di ricorso, vista la giàevidenziata non spontaneità della richiesta di aiuto, che viene prospettata dalla difesa qualepotenziale elemento teso ad attenuare il carico sanzionatorio.4. Pure in presenza di una richiesta di liquidazione e nota spese proveniente dallacostituita parte civile il Collegio osserva che, trattandosi di udienza fissata in trattazioneorale, non possono prendersi in esame istanze pervenute secondo il modelloprocedimentale della trattazione scritta (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024,Gambacurta, Rv. 286581 – 03).Al rigetto, nel suo complesso, del ricorso, segue ex lege la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per lespese di parte civile.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 13551/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris