CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 21920/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 4 novembre 2022 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della medesima città del 10 aprile 2021 a seguito di giudizio abbreviato, escludeva la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. rideterminando la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto. La sentenza di primo grado aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di furto con strappo di una collana d'oro in danno di [OSCURATO:PERSONA] (artt.624 bis,61 n.5 cod. pen.). 2. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso l'imputato personalmente deducendo con il primo motivo vizio di motivazione e con il secondo motivo la incostituzionalità dell'art. 613 cod. proc. pen. nella parte in cui non consente la presentazione del ricorso per cassazione personalmente. 3. Il ricorso è stato deciso ai sensi dell'art.610 comma 5 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1. Il primo motivo è manifestamente infondato non essendo previsto dall'ordinamento processuale penale che l'interessato possa presentare ricorso in cassazione personalmente senza avvalersi del patrocinio di un difensore. 1.1. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). (Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, (2018), Aiello, Rv. 272010). 1.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Al riguardo, infatti, la medesima pronunzia delle Sez. Unite richiamata ha altresì stabilito che: "È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato). (Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, (2018), Aiello, Rv. 272011). 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2023 Il co sigl