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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 marzo 1983

Cassazione n. 35198/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/03/1983 avverso la sentenza del 17/02/2022 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Genova del 17 febbraio scorso, che, decidendo in sede di rinvio, a norma dell'art. 627, cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella città del 29 luglio 2014, rideterminando la pena con questa a lui irrogata.

1.1. In primo grado, Kamal veniva ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A dell'imputazione), 337, cod. pen. (capo B), e 4, legge n. 110 del 1975 (capo C), ritenuti in continuazione, e gli venivano riconosciute attenuanti generiche e la riduzione per il rito abbreviato.

1.2. Con sentenza del febbraio 2015, la Corte d'appello ne respingeva il gravame, confermando la prima decisione.

1.3. In accoglimento del ricorso da lui proposto, la Corte di cassazione, con sentenza del 17 novembre 2016, annullava la sentenza d'appello con rinvio, sul capo relativo all'esclusione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309, cit..

1.4. Con sentenza del 4 febbraio 2019, la Corte d'appello, in sede di rinvio, riqualificava il reato in materia di stupefacenti come fatto di lieve entità, a norma del citato comma 5, e riduceva la pena.

1.5. Ricorreva nuovamente in Cassazione l'imputato, denunciando l'erroneità di tale rideterminazione di pena, essendo stata individuata la violazione più grave, ai fini della continuazione, in quella del predetto art. 73, comma 5, anziché in quella dell'art. 337, cod. pen., punita con un massimo edittale più elevato.

La Corte di cassazione, con sentenza del 3 febbraio 2021, ritenendo fondata la doglianza, annullava anche la seconda decisione d'appello, rinviando nuovamente alla Corte territoriale per la rideterminazione della pena.

1.6. Con la sentenza oggi impugnata, i giudici d'appello hanno dunque nuovamente determinato la pena nei seguenti termini: «pena base, per il più grave reato di cui al capo b) della rubrica, mesi dieci di reclusione, da elevarsi a mesi quindici per effetto della continuazione, da ridursi a mesi dieci per il rito».

2. Con il ricorso in scrutinio, l'imputato denuncia la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., lamentando che la Corte d'appello non abbia applicato alcuna riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche, invece riconosciutegli sin dal giudizio di primo grado, con statuizione mai impugnata.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso non merita accoglimento.

5. Esso si presenta generico, nella parte in cui invoca il riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione al diverso reato successivamente individuato quale violazione più grave ex art. 81, secondo comma, cod. pen. (ovvero la resistenza a pubblico ufficiale), rispetto a quello (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990) ritenuto tale nei primi due gradi di merito ed in relazione al quale quelle attenuanti erano state riconosciute.

In caso di concorso o continuazione tra più reati, nulla impedisce che le circostanze attenuanti generiche possano essere ritenute meritevoli di riconoscimento soltanto in relazione ad alcuni di quei reati, con la conseguenza che, riconosciute solo per il reato più grave, esse non necessariamente si estendono a quelli satellite (Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Finizio, Rv. 279107; Sez. 2, n. 54573 del 13/12/2016, Cameruccio, Rv. 268888; vds. pure Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021, Casarano, Rv. 281562, che limita la possibilità di estensione ai soli casi in cui il riconoscimento sia fondato su elementi di fatto di natura soggettiva).

Nello specifico, dunque, il ricorso non illustra le ragioni giustificative del riconoscimento delle attenuanti generiche, da parte dei primi giudici di merito, in relazione ad un diverso reato-base; ma soprattutto non adduce alcun motivo per ritenere irragionevole - e quindi censurabile in questa sede - l'omesso riconoscimento con riferimento al diverso reato poi individuato quale violazione più grave: che è di tutt'altra specie e natura rispetto all'altro e sanzionato con una pena edittale notevolmente inferiore.

Di qui, il vizio di genericità del motivo.

6. Ma quest'ultimo è pure privo di fondamento giuridico.

Anche nella specifica ipotesi in esame (mancato riconoscimento di attenuanti generiche già concesse in relazione ad una diversa fattispecie-base del reato continuato) deve trovare applicazione il generale principio ricavabile dall'arresto di Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653, per cui, se muta la struttura del reato continuato, poiché la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima, l'unico limite invalicabile, affinché possa ritenersi rispettato il divieto di reformatio in peius, previsto dall'art. 597, cod. proc. pen., è quello della misura della pena finale.

Si tratta di principio affermato, in quell'occasione, per l'ipotesi di un aumento di pena maggiore, per uno dei "reati-satellite", rispetto a quello stabilito dal primo giudice, ma che ha trovato applicazione anche in fattispecie del tutto analoga a quella in scrutinio, poiché riferita al giudizio di bilanciamento tra circostanze.

La Corte di cassazione ha già avuto modo di chiarire, infatti, che non vi è violazione del divieto di reformatio in peius nel caso in cui il giudice di appello, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal solo imputato, pronunci sentenza di assoluzione per il reato più grave tra quelli in continuazione, rideterminando la pena in misura inferiore a quella applicata in primo grado, nonostante il giudizio di bilanciamento delle circostanze, riferite al reato per il quale viene confermata la condanna, risulti meno favorevole rispetto al precedente giudizio, effettuato in relazione alle circostanze del reato originariamente ritenuto più grave (Sez. 2, n. 2867 del 26/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282518; Sez. 5, n. 42980 del 28/06/2016, H., Rv. 268208).

Nel caso in esame, dunque, avendo il giudice d'appello irrogato, all'esito dei vari giudizi di rinvio, una pena finale comunque inferiore a quella disposta in primo grado, la lamentata violazione di legge non sussiste.

7. Al rigetto del ricorso consegue obbligatoriamente la condanna del proponente a sostenere le spese del giudizio (art. 616, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/03/1983 avverso la sentenza del 17/02/2022 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Genova del 17 febbraio scorso, che, decidendo in sede di rinvio, a norma dell'art. 627, cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella città del 29 luglio 2014, rideterminando la pena con questa a lui irrogata. 1.1. In primo grado, Kamal veniva ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A dell'imputazione), 337, cod. pen. (capo B), e 4, legge n. 110 del 1975 (capo C), ritenuti in continuazione, e gli venivano riconosciute attenuanti generiche e la riduzione per il rito abbreviato. 1.2. Con sentenza del febbraio 2015, la Corte d'appello ne respingeva il gravame, confermando la prima decisione. 1.3. In accoglimento del ricorso da lui proposto, la Corte di cassazione, con sentenza del 17 novembre 2016, annullava la sentenza d'appello con rinvio, sul capo relativo all'esclusione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309, cit.. 1.4. Con sentenza del 4 febbraio 2019, la Corte d'appello, in sede di rinvio, riqualificava il reato in materia di stupefacenti come fatto di lieve entità, a norma del citato comma 5, e riduceva la pena. 1.5. Ricorreva nuovamente in Cassazione l'imputato, denunciando l'erroneità di tale rideterminazione di pena, essendo stata individuata la violazione più grave, ai fini della continuazione, in quella del predetto art. 73, comma 5, anziché in quella dell'art. 337, cod. pen., punita con un massimo edittale più elevato. La Corte di cassazione, con sentenza del 3 febbraio 2021, ritenendo fondata la doglianza, annullava anche la seconda decisione d'appello, rinviando nuovamente alla Corte territoriale per la rideterminazione della pena. 1.6. Con la sentenza oggi impugnata, i giudici d'appello hanno dunque nuovamente determinato la pena nei seguenti termini: «pena base, per il più grave reato di cui al capo b) della rubrica, mesi dieci di reclusione, da elevarsi a mesi quindici per effetto della continuazione, da ridursi a mesi dieci per il rito». 2. Con il ricorso in scrutinio, l'imputato denuncia la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., lamentando che la Corte d'appello non abbia applicato alcuna riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche, invece riconosciutegli sin dal giudizio di primo grado, con statuizione mai impugnata. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso non merita accoglimento. 5. Esso si presenta generico, nella parte in cui invoca il riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione al diverso reato successivamente individuato quale violazione più grave ex art. 81, secondo comma, cod. pen. (ovvero la resistenza a pubblico ufficiale), rispetto a quello (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990) ritenuto tale nei primi due gradi di merito ed in relazione al quale quelle attenuanti erano state riconosciute. In caso di concorso o continuazione tra più reati, nulla impedisce che le circostanze attenuanti generiche possano essere ritenute meritevoli di riconoscimento soltanto in relazione ad alcuni di quei reati, con la conseguenza che, riconosciute solo per il reato più grave, esse non necessariamente si estendono a quelli satellite (Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Finizio, Rv. 279107; Sez. 2, n. 54573 del 13/12/2016, Cameruccio, Rv. 268888; vds. pure Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021, Casarano, Rv. 281562, che limita la possibilità di estensione ai soli casi in cui il riconoscimento sia fondato su elementi di fatto di natura soggettiva). Nello specifico, dunque, il ricorso non illustra le ragioni giustificative del riconoscimento delle attenuanti generiche, da parte dei primi giudici di merito, in relazione ad un diverso reato-base; ma soprattutto non adduce alcun motivo per ritenere irragionevole - e quindi censurabile in questa sede - l'omesso riconoscimento con riferimento al diverso reato poi individuato quale violazione più grave: che è di tutt'altra specie e natura rispetto all'altro e sanzionato con una pena edittale notevolmente inferiore. Di qui, il vizio di genericità del motivo. 6. Ma quest'ultimo è pure privo di fondamento giuridico. Anche nella specifica ipotesi in esame (mancato riconoscimento di attenuanti generiche già concesse in relazione ad una diversa fattispecie-base del reato continuato) deve trovare applicazione il generale principio ricavabile dall'arresto di Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653, per cui, se muta la struttura del reato continuato, poiché la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima, l'unico limite invalicabile, affinché possa ritenersi rispettato il divieto di reformatio in peius, previsto dall'art. 597, cod. proc. pen., è quello della misura della pena finale. Si tratta di principio affermato, in quell'occasione, per l'ipotesi di un aumento di pena maggiore, per uno dei "reati-satellite", rispetto a quello stabilito dal primo giudice, ma che ha trovato applicazione anche in fattispecie del tutto analoga a quella in scrutinio, poiché riferita al giudizio di bilanciamento tra circostanze. La Corte di cassazione ha già avuto modo di chiarire, infatti, che non vi è violazione del divieto di reformatio in peius nel caso in cui il giudice di appello, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal solo imputato, pronunci sentenza di assoluzione per il reato più grave tra quelli in continuazione, rideterminando la pena in misura inferiore a quella applicata in primo grado, nonostante il giudizio di bilanciamento delle circostanze, riferite al reato per il quale viene confermata la condanna, risulti meno favorevole rispetto al precedente giudizio, effettuato in relazione alle circostanze del reato originariamente ritenuto più grave (Sez. 2, n. 2867 del 26/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282518; Sez. 5, n. 42980 del 28/06/2016, H., Rv. 268208). Nel caso in esame, dunque, avendo il giudice d'appello irrogato, all'esito dei vari giudizi di rinvio, una pena finale comunque inferiore a quella disposta in primo grado, la lamentata violazione di legge non sussiste. 7. Al rigetto del ricorso consegue obbligatoriamente la condanna del proponente a sostenere le spese del giudizio (art. 616, cod. proc. pen.). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame
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