CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2021
Cassazione n. 40989/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna riformava parzialmente, limitatamente alla esclusione della circostanza aggravante della destrezza, la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Parma, in data 12.7.2019, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli nei capi A) e B) dell'imputazione. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge in ordine alla riconosciuta sussistenza della recidiva specifica nel quinquennio e della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 6), c.p. 2.4. Con requisitoria scritta del 11.6.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi manifestamente infondati. 4. Con particolare riferimento alle censure in tema di recidiva si osserva che, secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente ovvero con argomentazione succinta, con cui si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, Rv. 272803; Cass., Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782). La decisione impugnata (cfr. p. 2) risulta del tutto conforme a tali princìpi, posto che la corte territoriale non si è limitata a fare generico riferimento ai precedenti penali dell'imputato, ma ha evidenziato come "i reati per cui si procede esprimono una ingravescente pericolosità del soggetto, valutata in rapporto alle precedenti condanne per fatti omogenei, alla sistematicità delle condotte criminose, alla gravità obiettiva di quelle in esame, denotanti scaltrezza e professionalità", inserendosi, pertanto, nel solco dell'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (cfr. Cass., Sez. U., 27.5.2010, n. 35738, rv. 247838; Cass., sez. VI, 23.11.2010, n. 43438, rv. 248960). ‘ In ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 6), c.p. (fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori), contestata in relazione al reato di furto di cui al capo A), la corte territoriale, nell'affermarne la sussistenza, ha osservato che "la persona offesa svolgeva il lavoro di autista e nel camion teneva i suoi effetti personali, fra cui anche un marsupio contenente documenti, cellulare, carte bancomat, ossia tutto ciò che le poteva servire durante i trasferimenti" (cfr. P. 2). Orbene, incontestato che l'azione predatoria venne consumata quando il Pilato, entrato nell'area di parcheggio dove la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva momentaneamente parcheggiato l'autocarro da lei condotto, approfittando del fatto che quest'ultima si era allontanata dall'autoveicolo in sosta, si era impossessato del marsupio in esso riposto, la circostanza, dedotta dal ricorrente, che quando il furto venne consumato, l'autocarro non era in movimento, non consente di escludere la menzionata aggravante.Ed invero, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di furto, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 6, c.p., (fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori), si qualifica "viaggiatore" qualunque persona che si muove da un luogo ad un altro con qualsiasi mezzo di trasporto (come la Tsagkli, che si stava spostando alla guida dell'autocarro, dove aveva riposto il marsupio contenente i suoi effetti personali) dunque anche colui che utilizzi per gli spostamenti il proprio veicolo, essendo rilevante in tal senso non già l'entità della distanza percorsa o le ragioni del percorso ma lo spostamento in sé; costituiscono "bagaglio" le cose che il viaggiatore porta per le proprie necessità, comodità o utilità personali o, comunque, attinenti alla propria attività lavorativa o alla finalità del viaggio. Proprio in applicazione di tali principi la Corte di Cassazione, in una fattispecie assimilabile a quella in esame, ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante de qua in relazione a una borsetta sottratta da un'auto parcheggiata, durante il periodo in cui il proprietario si era allontanato per una passeggiata (cfr. Cass., Sez. 5, n. 40829 del 04/07/2017, Rv. 271428, nonché, nello stesso senso, Cass., Sez. 5, n. 44820 del 12/05/2014, Rv. 261304; Cass., Sez. 5, n. 43573 del 26/09/2019, Rv. 277606). Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso