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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 39688/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa in data 20/04/2021, ha confermato la sentenza resa il 17/12/2019 dal Tribunale di Brescia che ha affermato la colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt, 56, 628 commi primo e terzo nn. 1 e 3 quinquies cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse dall'individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; ritenuto, quindi, che il predetto motivo di ricorso proposto tenta di ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti medianti criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale - con motivazione esente da vizi logici e giuridici - ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento [si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sulla comprovata responsabilità dell'odierno ricorrente, suffragata da un compendio probatorio basato sulla ricostruzione della parte offesa e sulle lesioni dalla stessa riportate, nonché sulla versione dei fatti totalmente inconferente fornita dal NELA: tutti elementi che non hanno correttamente lasciato adito ad alcun dubbio circa la ricostruzione dei fatti e la qualificazione giuridica da parte della Corte territoriale]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13/09/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa in data 20/04/2021, ha confermato la sentenza resa il 17/12/2019 dal Tribunale di Brescia che ha affermato la colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt, 56, 628 commi primo e terzo nn. 1 e 3 quinquies cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse dall'individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; ritenuto, quindi, che il predetto motivo di ricorso proposto tenta di ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti medianti criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale - con motivazione esente da vizi logici e giuridici - ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento [si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sulla comprovata responsabilità dell'odierno ricorrente, suffragata da un compendio probatorio basato sulla ricostruzione della parte offesa e sulle lesioni dalla stessa riportate, nonché sulla versione dei fatti totalmente inconferente fornita dal NELA: tutti elementi che non hanno correttamente lasciato adito ad alcun dubbio circa la ricostruzione dei fatti e la qualificazione giuridica da parte della Corte territoriale]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39688/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris