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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22821/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 22 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno, pronunciata in data 10 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110, 56 - 640 e 640 cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi presentati dal difensore di entrambi gli imputati, mediante un unico atto di impugnazione, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in relazione all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla particolare condizione di vulnerabilità, nel caso di specie, delle persone offese ultraottantenni che, in ragione del declino mentale dovuto all'età avanzata, erroneamente riconoscevano le voci dei figli e non si rendevano conto dell'assurdità e dell'inverosimiglianza delle richieste economiche); ritenuto che anche il secondo motivo deì ricorsi è privo di specificità, avendo la Corte territoriale deciso il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base dell'insufficienza dello stato di incensuratezza e dell'inesistenza di condizioni di meritevolezza (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 22 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno, pronunciata in data 10 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110, 56 - 640 e 640 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi presentati dal difensore di entrambi gli imputati, mediante un unico atto di impugnazione, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in relazione all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla particolare condizione di vulnerabilità, nel caso di specie, delle persone offese ultraottantenni che, in ragione del declino mentale dovuto all'età avanzata, erroneamente riconoscevano le voci dei figli e non si rendevano conto dell'assurdità e dell'inverosimiglianza delle richieste economiche); ritenuto che anche il secondo motivo deì ricorsi è privo di specificità, avendo la Corte territoriale deciso il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base dell'insufficienza dello stato di incensuratezza e dell'inesistenza di condizioni di meritevolezza (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 m
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