CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 42484/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • VECCHI Michele [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di Appello di Ancona visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio orale, su istanza del difensore, ai sensi dell'art. 23, co. 8 d.l. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Ancona, in accoglimento dell'appello della Procura Generale, riformava la pronuncia assolutoria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del resto di cui all'art. 648, secondo comma cod. pen. (ricettazione di un telefono cellulare di provenienza furtiva). 2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Vecchi, eccependo: - vizio di motivazione per la mancata rinnovazione delle prove testimoniali; - violazione di legge (artt. 43, 648, 712 cod. pen.) e vizio di motivazione con riferimento alla prova dell'elemento psicologico, all'omessa derubricazione del reato in incauto acquisto ex art. 712 cod. pen., alla dimostrazione del dolo (diretto e non eventuale) di ricettazione. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 3.1 Circa la mancata rinnovazione dell'istruttoria, in relazione all'overturning in grado di appello della sentenza assolutoria, la riforma della pronuncia di primo grado non si è basata su di una diversa valutazione di attendibilità delle prove dichiarative ma sulla valenza probatoria degli elementi acquisiti dal Tribunale. La ricostruzione in fatto effettuata dal primo giudice non ha subito appunto modificazione, essendo stato ribadito, alla stregua del tenore delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa e dell'agente di polizia giudiziaria che aveva seguito le indagini, che il Vecchi aveva tentato di vendere tramite una piattaforma commerciale on line un telefono cellulare di provenienza furtiva; circostanze che costituiscono dati storici non opinabili e ritenute dalla corte territoriale in sé sufficienti per ricondurre la condotta alla fattispecie di ricettazione (sul punto, Cass. sez. 2, sent. n. 13953 del 21/02/2020 - dep. 07/05/2020 - Rv. 279146). L'affermazione difensiva secondo cui la prova dichiarativa sarebbe stata valutata diversamente è all'evidenza priva di riscontro, posto che la condanna si basa sulla differente qualificazione giuridica della condotta accertata nel precedente grado di giudizio. 3.2 Le ulteriori censure attengono al dolo di ricettazione ed all'annessa derubricazione del reato contestato in incauto acquisto. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (ex multis, Cass. sez. 2, sent. n. 53017 del 22/11/2016 - dep. 14/12/2016 - Rv. 268713; in motivazione, la Suprema Corte ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa). Nel caso di specie, accertato il furto del cellulare ed il suo utilizzo da parte di altri soggetti prima del tentativo di vendita, il ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione in ordine alla detenzione del bene, così dimostrando la propria malafede; risponde, infatti, del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Cass. sez. 2, sent. n. 20193 del 19/04/2017 - dep. 27/04/2017 - Rv. 270120). 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro duemila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 9 luglio 2•32y Il Consigliere estensore Il eidente Dott. [OSCURATO:PERSONA]