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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 settembre 2022

Cassazione n. 37843/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari avverso la sentenza n. 91/22 del G.i.p. del Tribunale di Sassari del 24/03/2022 nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Sassari per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il G.i.p. del Tribunale di Sassari ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di minaccia aggravata di cui agli artt. 612, 61 n. 10 cod. pen., previa diversa qualificazione giuridica della condotta contestata all'imputato dal Pubblico Ministero richiedente l'emissione di decreto penale di condanna in ordine al diverso e più grave reato, procedibile d'ufficio, di resistenza a pubblico ufficiale aggravata dalla recidiva (artt. 336, 99 cod. pen.)

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale, deducendone l'abnormità per carenza funzionale del potere da parte del giudice, derivante dalla violazione dell'art. 459 cod. proc. pen. a mente del quale, in tema di decreto penale di condanna, a fronte della richiesta contenente un'errata qualificazione giuridica del fatto, il giudice per le indagini preliminari è tenuto a disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, senza potere emettere sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. con riferimento al reato erroneamente contestato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. Dal combinato disposto della lettera dell'art. 459, comma 3, cod. proc. pen. e dell'interpretazione che di questa viene fornita dalla giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte di legittimità, discende la regola che in tema di decreto penale di condanna, il giudice per le indagini preliminari, a fronte della richiesta contenente un'errata o comunque diversa qualificazione giuridica del fatto, è tenuto a disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero senza potere emettere sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. con riferimento al reato erroneamente o comunque diversamente contestato (Sez. 6, n. 25275 del 23/05/2018, P.G. in proc.

Cuppari, Rv. 274727), poiché tale sentenza, se non impugnata, darebbe luogo all'effetto preclusivo di cui all'art.649 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 2982 del 15/12/2011, dep. 2012, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251940; conf.

Sez. 1 n. 47515 del 29/10/2003, P.M. in proc.

Cerasa, Rv. 226468).Ne consegue che nel caso di specie il G.i.p. ha esorbitato dal potere conferitogli dalla legge, pronunciando sentenza di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità conseguente a diversa qualificazione in iure della condotta contestata, ciò che configura un caso pacifico di abnormità funzionale dell'atto, sicché al Pubblico Ministero non è rimasto altro strumento che quello del ricorso per cassazione al fine di far riprendere al procedimento il suo regolare corso.

3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio e gli atti del procedimento vanno trasmessi al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari per l'ulteriore corso.

Così deciso, 12 settembre 2022 Il consiglier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari avverso la sentenza n. 91/22 del G.i.p. del Tribunale di Sassari del 24/03/2022 nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Sassari per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il G.i.p. del Tribunale di Sassari ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di minaccia aggravata di cui agli artt. 612, 61 n. 10 cod. pen., previa diversa qualificazione giuridica della condotta contestata all'imputato dal Pubblico Ministero richiedente l'emissione di decreto penale di condanna in ordine al diverso e più grave reato, procedibile d'ufficio, di resistenza a pubblico ufficiale aggravata dalla recidiva (artt. 336, 99 cod. pen.) 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale, deducendone l'abnormità per carenza funzionale del potere da parte del giudice, derivante dalla violazione dell'art. 459 cod. proc. pen. a mente del quale, in tema di decreto penale di condanna, a fronte della richiesta contenente un'errata qualificazione giuridica del fatto, il giudice per le indagini preliminari è tenuto a disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, senza potere emettere sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. con riferimento al reato erroneamente contestato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. Dal combinato disposto della lettera dell'art. 459, comma 3, cod. proc. pen. e dell'interpretazione che di questa viene fornita dalla giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte di legittimità, discende la regola che in tema di decreto penale di condanna, il giudice per le indagini preliminari, a fronte della richiesta contenente un'errata o comunque diversa qualificazione giuridica del fatto, è tenuto a disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero senza potere emettere sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. con riferimento al reato erroneamente o comunque diversamente contestato (Sez. 6, n. 25275 del 23/05/2018, P.G. in proc. Cuppari, Rv. 274727), poiché tale sentenza, se non impugnata, darebbe luogo all'effetto preclusivo di cui all'art.649 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 2982 del 15/12/2011, dep. 2012, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251940; conf. Sez. 1 n. 47515 del 29/10/2003, P.M. in proc. Cerasa, Rv. 226468).Ne consegue che nel caso di specie il G.i.p. ha esorbitato dal potere conferitogli dalla legge, pronunciando sentenza di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità conseguente a diversa qualificazione in iure della condotta contestata, ciò che configura un caso pacifico di abnormità funzionale dell'atto, sicché al Pubblico Ministero non è rimasto altro strumento che quello del ricorso per cassazione al fine di far riprendere al procedimento il suo regolare corso. 3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio e gli atti del procedimento vanno trasmessi al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari per l'ulteriore corso. Così deciso, 12 settembre 2022 Il consiglier
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