CassazionesentenzaSezione UDecisione del 16 settembre 2022
Cassazione n. 10810/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24566-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 24566 sez. SU -ud. 21-02-2023 - 2 - CONSIGLIO DELL'[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 133/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vogliano rigettare il primo motivo di ricorso e dichiarare inammissibile il secondo. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con ricorso ai sensi dell'art. 36, comma 6, l. 31 dicembre 2012, n. 247 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] impugna avanti a queste Sezioni Unite, reclamandone la cassazione, la sentenza n. 133/22 in data 16.9.2022 con la quale il [OSCURATO:PERSONA] ha respinto, per quanto qui ancora rileva, il gravame da lui proposto avverso la decisione in data 7.5.2021 adottata dal CDD del Veneto, che, a definizione del procedimento disciplinare aperto a carico del professionista per la violazione, tra l'altro dell'art. 68, comma 2, del Codice deontologico forense approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31.1. 2014 e pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 241 del 16.10. ottobre 2014, n. 2, gli aveva irrogato la sanzione della sospensione dall'attività professionale. 1.2. La vicenda in esame era stata originata da un esposto formalizzato dal legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] d'Oro, in cui si lamentava che il Tisato, già difensore di questa nel giudizio che l’aveva opposta ad un proprio agente, aveva assunto un mandato difensivo contro la conferente avente un oggetto non estraneo all'incarico professionale in precedenza da questa conferitogli. [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 24566 sez. SU -ud. 21-02-2023 - 3 - particolare, spiegava l'esponente, l'isola D'oro era stata legata sin dal 2001 da un rapporto di agenzia con la [OSCURATO:SOCIETA] cui era socio [OSCURATO:PERSONA]Oglio. [OSCURATO:PERSONA]Oglio era poi uscito dalla società portante il suo nome, che, pur conservandone la denominazione, si era trasformata in [OSCURATO:SOCIETA] conservare il proprio rapporto con [OSCURATO:PERSONA]Oglio, l'[OSCURATO:PERSONA] era receduta dal pregresso rapporto di agenzia con la [OSCURATO:SOCIETA] ed aveva dato vita ad un nuovo rapporto con [OSCURATO:PERSONA]Oglio e con le società nel frattempo da lui costituite. Nel far ciò aveva pure convenuto con i predetti che costoro le prestassero garanzia per quanto essa fosse stata tenuta eventualmente a corrispondere alla [OSCURATO:SOCIETA] a titolo di indennità e di provvigioni. Nel giudizio, che a questo fine la [OSCURATO:SOCIETA] aveva appunto promosso nei confronti della Isola d'Oro, la difesa di questa, su indicazione di [OSCURATO:PERSONA]Oglio, era stata inizialmente assu nta dal Tisato, revocato poi dall’incarico a decorrere dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]. A fronte dell'iniziativa nei suoi confronti della [OSCURATO:SOCIETA], l'Isola d'Oro aveva intanto azionato la garanzia, a suo tempo prestatale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Oglio edelle società sodali. L'ordinanza pronunciata a questo riguardo in suo favore era stata impugnata in appello da [OSCURATO:PERSONA]Oglio e dalle sue società con atto sottoscritto, quale difensore dei medesimi, dal Tisato, che con tale sua condotta era perciò incorso nella violazione della norma ricordata. 1.3. Il CNF, con la sentenza oggi gravata, ha inteso respingere il ricorso del Tisato avverso la decisione del primo giudice reputando previamente fuorviante l'argomento secondo cui tra le due cause non sarebbe ravvisabile un collegamento giuridico, dato che esse mantengono ciascuna la propria autonomia e individualità. Al contrario, annota il decidente, «qui non si tratta di affermare la Ric. 2022 n. 24566 sez. SU -ud. 21-02-2023 - 4 - sussistenza di una continenza di cause ... o l'accessorietà di una pretesa rispetto da altra, tale da spostare la competenza funzionale ... ma di verificare se l'oggetto di un nuovo incarico sia o meno estraneo all'incarico precedente. Ed il concetto di estraneità e assai più ampio di quelli di pregiudizialità, collegamento, accessorietà, connessione che vengono utilizzati per definire il rapporto tra obbligazione principale e obbligazione di garanzia». Piuttosto, continua la sentenza, «i doveri connessi al rispetto delle regole deontologiche ... concernono l'habitus del professionista forense, compartecipe del funzionamento del sistema giudiziario, la cui attività difensiva di rilevanza sociale deve essere correttamente esercitata nell'interesse pubblico». Poiché anche in questo caso occorre pur sempre considerare se l'avvocato abbia operato nel rispetto dei principi generali di indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza «l'utilizzo del termine "estraneo" va a significare l'esclusione di qualsiasi relazione, legame, finanche conoscenza tra persone, cose o fatti». Su queste premesse, conclude perciò il decidente, passando in ricognizione i non pochi elementi di connessione che si registrano tra le due vicende, risulta «impossibile affermarne la reciproca estraneità». 1.4. La cassazione di detta sentenza è ora domandata dal Tisato con ricorso a queste Sezioni Unite basato su due motivi, seguiti da istanza cautelare di sospensione della sua efficacia esecutiva non resistito dagli intimati. Requisitorie scritte del Procuratore Generale che ha concluso perché il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il primo motivo di ricorso il Tisato lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 68, comma 2, del vigente Codice di deontologia professionale. Sostiene il ricorrente che, siccome la Ric. 2022 n. 24566 sez. SU -ud. 21-02-2023 - 5 - norma ha carattere sanzionatorio, di essa si rende necessari o adottare un'interpretazione rigorosa, scevra da suggestioni analogiche ed idonea a definire il comportamento sanzionato secondo un metro di prevedibilià e di evitabilità. In questa direzione la valutazione di estraneità non deve attenere ai rapporti tra le parti, alle loro relazioni e alle loro reciproche conoscenze, ma deve investire specificatamente l'oggetto dell'incarico professionale. Considerando perciò causa petendi e petitum sottesi ai giudizi in contesto, i soli che determinano l'oggetto del giudizio e il contenuto della domanda, si sarebbe dovuti pervenire a riconoscerne la vicendevole estraneità, escludendo di conseguenza la violazione della norma richiamata e l'applicazione della sanzione irrogata. 3. Il motivo è inammissibile in quanto inteso a sollecitare il sindacato cassatorio su un profilo di merito. Va, infatti, al riguardo ricordato che le decisioni del [OSCURATO:PERSONA] in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché ai sensidell'art. 111 Cost. pe r vizio di motivazione, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. Non è, quindi, consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, se non nei limiti di una valutazione di esistenza del requisito della motivazione (Cass., Sez. U, 8/03/2022, n. 7501). Ric. 2022 n. 24566 sez. SU -ud. 21-02-2023 - 6 - 4. Ciò premesso, è bene anche precisare che l'art. 68, comma 2, CDF prevede, nel quadro delle disposizioni dirette a tutelare, nell'esercizio dell'attività professionale, i valori della correttezza e della lealtà nei rapporti con i terzi, che "l’avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza". La norma, dunque, eleva a parametro selettivo della condotta sanzionabile il concetto di "estraneità", nel senso che la fonte del divieto da essa statuito deve, certo , avere riguardo all'oggetto dell'incarico, ma quell'oggetto deve essere connotato da uno speciale requisito negativo che si identifica nella non estraneità all'incarico precedentemente espletato. Come bene ha osservato il Procuratore Generale «l'utilizzo da parte della norma del concetto di "estraneità", in luogo del concetto di "diversità" fa emergere già dal punto di vista letterale come la condotta dell'avvocato che, decorsi due anni, assume un incarico professionale contro un ex cliente è sanzionata non solamente quando l'oggetto del secondo mandato non differisce da quello del primo – cioè quando petitum e causa petendi non sono diversi – , ma anche quando l'oggetto del nuovo incarico non è estraneo a quello espletato in precedenza, nonostante petitum e causa petendi differiscano». E' questa una chiave di lettura che ha il pregio di chiarire che il concetto di estraneità a cui ha inteso qui richiamarsi il regolatoreforense è evocato in senso evidentemente atecnico, dato che esso è certo provvisto di un'indubbia valenza giuridica, dipendendo dall'estraneità o meno del nuovo incarico rispetto a quello precedente appunto la sanzionabilità o meno della condotta tenuta dal professionista investito di mandato difensivo nei confronti della parte da lui già assistita; ma non ha tuttavia pure un contenuto giuridico, l'estraneità o meno del nuovo incarico rispetto a quello precedentemente espletato non potendo invero essere divisata in Ric. 2022 n. 24566 sez. SU -ud. 21-02-2023 - 7 - forza di categorie che rimandano obbligatoriamente alla tecnicalità propria del processo, quali la connessione, la continenza, la pregiudizialità et similia. Questo porta ad orientare la ricerca esegetica – che, è appena il caso di avvertire, no n trova preventivo ostacolo nel carattere sanzionatorio della norma, dato che il principio di stretta tipicità non si applica nella materia disciplinare forense (Cass., Sez. U, 30/11/2021, n. 37750) – in direzione di un giudizio che, nel mentre è indotto a spogliarsi, per quanto detto, da ogni suggestione o condizionamento riconducibile al processo e alle sue categorie, si apre, nello stesso tempo , ad una valutazione che non può che guardare ai doveri fondamentali dell'avvocato stabiliti dall'art. 9 CDF. Il concetto di estraneità fatto proprio dall'art. 68, comma 2, CDF si riempe in tal modo di un contenuto, altrimenti non identificabile, che si rende così invece oggettivabile proprio nella rilevazione dei sintomi di consonanza che si danno tra gli incarichi professionali messi a conforto alla luce dei doveri fondamentali di probità, lealtà e correttezza che si impongono all'avvocato nell'esercizio della sua attività professionale. E' solo attraverso il filtro costituito dalla trama dei doveri fondamentali che debbono guidare anche nei rapporti con i terzi la condotta del professionista che si rende perciò possibile misurare quanto il nuovo incarico risulti estraneo a quello già espletato. 5. Così ragionando è allora evidente che l'asse di giudizio che indirizza il responso del giudice disciplinare viene a riposare su una valutazione condotta unicamente in fatto, perché è solo attraverso l'apprezzamento degli elementi di fatto che connotano la fattispecie oggetto di disamina che egli è posto in grado di stabilire o meno se il nuovo incarico possa dirsi estraneo al precedente. E questo, altrettanto evidentemente , sottrae il giudizio in parola al sindacato di questa Corte. Ric. 2022 n. 24566 sez. SU -ud. 21-02-2023 - 8 - 6. Con il secondo motivo di ricorso il Tisato lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che aveva costituito oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione dell'art. 111 Cost. Sostiene il ricorrente che la valutazione intorno alla non estraneità del nuovo incarico, alla radice dell'opposta dichiarazione di colpevolezza, si fonderebbe sull'erroneo presupposto che il conferimento dell'incarico professionale, a suo tempo officiatogli dalla Isola d'Oro, era stato previsto nell'accordo di garanzia tra questa e [OSCURATO:PERSONA]Oglio e le società sodale, quando viceversa esso sarebbe stato conferito in esecuzione di un diverso accordo intercorso tra dette parti non oggetto di giudizio. 7. Il motivo, astrattamente scrutinabile in quanto l'omesso esame del fatto si presterebbe, se fondato, ad incidere negativamente sulla motivazione del provvedimento impugnato, è tuttavia inammissibile in quanto sollecita il giudizio di questa Corte su un aspetto della vicenda che non incrocia l'oggetto del giudizio disciplinare e non ha quindi rilevanza cassatoria. Per vero, come bene ha sottolineato il Procuratore Generale, materia del giudizio vagliato dal CNF con la sentenza in disamina è stata l'incolpazione elevata in danno del Tisato e, più esattamente, il quesito se l'assunzione del nuovo incarico contro l'Isola d'Oro si potesse ritenere estraneo o no al precedente incarico assunto in difesa di questa. Nell'impostazione che ne è seguita –che ha indotto il giudice disciplinare ad allineare e dare ordinatamente conto a pag. 8 della motivazione degli elementi di prova indonei a suo giudizio a suffragare l'istanza accusatoria – la valutazione intorno alla fonte da cui è disceso il primo incarico si rivela del tutto indifferente, giacché non è sulla base di essa che la sentenza impugnata ha inteso sanzionare la condotta del Tisato. E' stato, piuttosto l'apprezzamento, nel loro complesso, delle risultanze probatorie Ric. 2022 n. 24566 sez. SU -ud. 21-02-2023 - 9 - emerse nel corso dell'istruttoria che ha condotto il decidente ad escludere che il nuovo incarico potesse ritenersi estraneo al precedente. In ciò dunque si conferma il responso sanzionatorio, all'esito di un percorso motivazionale rispetto al quale l'allegazione ricorrente, è appena il caso di notarlo, si sarebbe rivelata in ogni caso priva dell'effetto da lui auspicato. 8. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 9.Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara il ricorsoinammissibile. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a