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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 1984

Cassazione n. 25474/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/01/1984 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dai Giudici di merito che hanno evidenziato di condividere le ragioni espresse quanto a trattamento sanzionatorio dal Tribunale che aveva apprezzato, oltre all'assenza di elementi favorevoli, il comportamento violento posto in essere ed i plurimi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/01/1984 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dai Giudici di merito che hanno evidenziato di condividere le ragioni espresse quanto a trattamento sanzionatorio dal Tribunale che aveva apprezzato, oltre all'assenza di elementi favorevoli, il comportamento violento posto in essere ed i plurimi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0
Sentenza Cassazione n. 25474/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris