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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2026

Cassazione n. 13173/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000, per aver in qualità di legale rappresentante della ditta individuale "Prodata di [OSCURATO:PERSONA]", emesso fatture per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, in particolare in relazione all'esistenza delle operazioni.

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una va!utazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha evidenziato che, a seguito dei controlli dell'Agenzia delle Entrate sulla posizione fiscale della società Prodata, riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], questa risultava priva di sede effettiva, non sussistendo contratti di locazione né consumi di energia elettrica o gas, né che fosse operativa, non disponendo di nessun dipendente.

Inoltre, la società non aveva presentato dichiarazioni fiscali e aveva omesso il versamento delle imposte, con conseguente chiusura d'ufficio della partita IVA.

È emersa anche una difformità tra le fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] e quelle nella disponibilità di Passeretti, principale cliente della società rappresentata dal ricorrente, che aveva utilizzato le fatture per importi superiori rispetto a quelli formalmente emessi.

Significativo è anche il fatto che lo stesso Passeretti aveva eseguito gli adempimenti volti alla costituzione della società e all'attribuzione della partita IVA, elemento indicativo della strumentalità della medesima società all'emissione di fatture per operazioni inesistenti in suo favore.

Né la consulenza tecnica di parte ha fornito alcuna prova in ordine all'effettività delle operazioni commerciali poste in essere e fatturate, non essendo acquisita alcuna documentazione contabile idonea a contrastare le contestazioni fiscali.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 dei 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13/02/2026 Il consigliere estensore Il Presidente gro A ton-éll ) a 0 ? '"'E-24— tgL 111 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000, per aver in qualità di legale rappresentante della ditta individuale "Prodata di [OSCURATO:PERSONA]", emesso fatture per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, in particolare in relazione all'esistenza delle operazioni. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una va!utazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha evidenziato che, a seguito dei controlli dell'Agenzia delle Entrate sulla posizione fiscale della società Prodata, riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], questa risultava priva di sede effettiva, non sussistendo contratti di locazione né consumi di energia elettrica o gas, né che fosse operativa, non disponendo di nessun dipendente. Inoltre, la società non aveva presentato dichiarazioni fiscali e aveva omesso il versamento delle imposte, con conseguente chiusura d'ufficio della partita IVA. È emersa anche una difformità tra le fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] e quelle nella disponibilità di Passeretti, principale cliente della società rappresentata dal ricorrente, che aveva utilizzato le fatture per importi superiori rispetto a quelli formalmente emessi. Significativo è anche il fatto che lo stesso Passeretti aveva eseguito gli adempimenti volti alla costituzione della società e all'attribuzione della partita IVA, elemento indicativo della strumentalità della medesima società all'emissione di fatture per operazioni inesistenti in suo favore. Né la consulenza tecnica di parte ha fornito alcuna prova in ordine all'effettività delle operazioni commerciali poste in essere e fatturate, non essendo acquisita alcuna documentazione contabile idonea a contrastare le contestazioni fiscali. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 dei 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13/02/2026 Il consigliere estensore Il Presidente gro A ton-éll ) a 0 ? '"'E-24— tgL 111 2