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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 06721/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, in particolare, in relazione alla mancata riduzione della pena inflitta, non è consentito in sede di legittimità perché generico e meramente riproduttivo di un profilo di censura, già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici; considerato, infatti, che il ricorso si limita a contestare la decisione senza confrontarsi con la congrua motivazione resa sul punto, laddove la Corte di appello ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in ragione della gravità del fatto e dei precedenti dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consiglier stensore [OSCURATO:PERSONA] C cuoio Giorgiq idelbo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, in particolare, in relazione alla mancata riduzione della pena inflitta, non è consentito in sede di legittimità perché generico e meramente riproduttivo di un profilo di censura, già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici; considerato, infatti, che il ricorso si limita a contestare la decisione senza confrontarsi con la congrua motivazione resa sul punto, laddove la Corte di appello ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in ragione della gravità del fatto e dei precedenti dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consiglier stensore [OSCURATO:PERSONA] C cuoio Giorgiq idelbo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06721/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris