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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 17437/2022

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te SENTENZA sul ricorso 11397-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domiciliano in [OSCURATO:PERSONA] N. 12; 2022 - ricorrenti - 413 contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 150/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 10/03/2016 R.G.N. 2327/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 10.3.2016, la Corte d'appello di Bari ha confermato, per quanto rileva in questa sede, la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire i benefici assistenziali spettanti ai familiari di vittime del dovere quali genitori del [OSCURATO:PERSONA], deceduto per causa di servizio il 23.10.2008, in seguito ad una sciagura aerea.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che il trasferimento dalla base militare italiana a quella belga, nel corso del quale era precipitato l'elicottero che trasportava il militare, integrasse a pieno titolo il concetto di "missione" ex art. 1, comma 564,

I. n. 266/2005, essendo finalizzato alla partecipazione ad una esercitazione interforze ordinata dai superiori gerarchici, e che l'errore di manutenzione a causa del quale si era verificata la rottura di una delle pale del rotore dell'elicottero, unitamente alla vetustà di quest'ultimo, costituissero fatti addebitabili al datore di lavoro, che aveva conseguentemente esposto l'equipaggio ad un rischio maggiore di quello ordinariamente presente durante una normale missione.

Avverso tali statuizioni il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Interno hanno ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 564,

I. n. 266/2005, e dell'art. 1, lett. b), d.P.R. n. 243/2006, per avere la Corte di merito ritenuto che il sinistro si fosse verificato nel corso di una "missione": ad avviso delle parti ricorrenti, infatti, essendo l'incidente avvenuto nel corso del trasferimento del personale militare da una base all'altra, difetterebbero in radice i presupposti per configurare la "missione" di servizio, indipendentemente dal fatto che tali caratteri non potevano ritenersi propri nemmeno dell'esercitazione interforze alla quale i militari dovevano prendere parte, rientrando l'attività addestrativa nei compiti da espletarsi non eccezionalmente, ma affatto ordinariamente, da parte del personale militare.

Con il secondo motivo, spiegato in subordine rispetto al primo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 564,

I. n. 266/2005, e dell'art. 1, lett. c), d.P.R. n. 243/2006, per avere la Corte territoriale ritenuto che fossero in specie ravvisabili le "particolari condizioni ambientali e operative" che giustificano l'attribuzione del beneficio oggetto della domanda, dovendo piuttosto tali condizioni consistere in un rischio maggiore di quello ordinario, che sia ontologicamente inerente e presente nella particolare attività in cui il dipendente è impegnato e non già, dunque, nell'errore umano che, nel caso di specie, aveva cagionato l'evento.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell'intima connessione delle censure, e sono infondati.

La vicenda per cui è causa è già stata scrutinata da questa Corte di legittimità, sia pure con riguardo alla domanda presentata dai genitori di altro militare deceduto in conseguenza del medesimo incidente, e in tale circostanza, sulla scorta di numerosi arresti delle Sezioni Unite di questa Corte (e in specie di Cass.

S.U. n. 759 e 15487 del 2017), si è avuto modo di ribadire che l'errore o il difetto di manutenzione del mezzo di trasporto sono idonei a costituire circostanza straordinaria e fatto di servizio tali da esporre il militare a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e tenendo conto che questi debbono essere svolti in sicurezza e con utilizzo di mezzi sottoposti ad adeguati ed idonei interventi di manutenzione, ricavandone la conclusione secondo cui la loro ricorrenza integra senz'altro quella nozione di "particolari condizioni ambientali e operative" (così Cass. n. 24604 del 2020) la cui sussistenza, nel caso di specie, è stata affermata dai giudici territoriali.

A tali conclusioni il Collegio intende dare continuità, non senza ribadire che, riferendosi l'art. 1, comma 564,

I. n. 266/2005, a "missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali", il concetto di missione va inteso in senso estensivo, tanto con riferimento ai luoghi (dentro e fuori dai confini nazionali), quanto, e soprattutto, con riferimento alle tipologie e modalità del loro svolgimento, di talché l'affidamento dell'incarico di partecipare ad un'esercitazione nel corso del periodo di addestramento può senz'altro rientrarvi, ferma restando, s'intende, la necessità che le infermità contratte "in occasione o a seguito" della missione siano "dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative" che le hanno contraddistinte (così espressamente Cass.

S.U. n. 23393 del 2016).Il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore delle parti controricorrenti, dichiaratosi a ntistatario.

Non potendo trovare applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,

I. n. 228/2012, essendo le medesime esentate, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778 del 2016), non v'ha luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 3.200,00, di cui C 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e si distraggono in favore del difensore di parte controricorrente, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso 11397-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domiciliano in [OSCURATO:PERSONA] N. 12; 2022 - ricorrenti - 413 contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 150/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 10/03/2016 R.G.N. 2327/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 10.3.2016, la Corte d'appello di Bari ha confermato, per quanto rileva in questa sede, la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire i benefici assistenziali spettanti ai familiari di vittime del dovere quali genitori del [OSCURATO:PERSONA], deceduto per causa di servizio il 23.10.2008, in seguito ad una sciagura aerea. La Corte, in particolare, ha ritenuto che il trasferimento dalla base militare italiana a quella belga, nel corso del quale era precipitato l'elicottero che trasportava il militare, integrasse a pieno titolo il concetto di "missione" ex art. 1, comma 564, I. n. 266/2005, essendo finalizzato alla partecipazione ad una esercitazione interforze ordinata dai superiori gerarchici, e che l'errore di manutenzione a causa del quale si era verificata la rottura di una delle pale del rotore dell'elicottero, unitamente alla vetustà di quest'ultimo, costituissero fatti addebitabili al datore di lavoro, che aveva conseguentemente esposto l'equipaggio ad un rischio maggiore di quello ordinariamente presente durante una normale missione. Avverso tali statuizioni il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Interno hanno ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 564, I. n. 266/2005, e dell'art. 1, lett. b), d.P.R. n. 243/2006, per avere la Corte di merito ritenuto che il sinistro si fosse verificato nel corso di una "missione": ad avviso delle parti ricorrenti, infatti, essendo l'incidente avvenuto nel corso del trasferimento del personale militare da una base all'altra, difetterebbero in radice i presupposti per configurare la "missione" di servizio, indipendentemente dal fatto che tali caratteri non potevano ritenersi propri nemmeno dell'esercitazione interforze alla quale i militari dovevano prendere parte, rientrando l'attività addestrativa nei compiti da espletarsi non eccezionalmente, ma affatto ordinariamente, da parte del personale militare. Con il secondo motivo, spiegato in subordine rispetto al primo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 564, I. n. 266/2005, e dell'art. 1, lett. c), d.P.R. n. 243/2006, per avere la Corte territoriale ritenuto che fossero in specie ravvisabili le "particolari condizioni ambientali e operative" che giustificano l'attribuzione del beneficio oggetto della domanda, dovendo piuttosto tali condizioni consistere in un rischio maggiore di quello ordinario, che sia ontologicamente inerente e presente nella particolare attività in cui il dipendente è impegnato e non già, dunque, nell'errore umano che, nel caso di specie, aveva cagionato l'evento. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell'intima connessione delle censure, e sono infondati. La vicenda per cui è causa è già stata scrutinata da questa Corte di legittimità, sia pure con riguardo alla domanda presentata dai genitori di altro militare deceduto in conseguenza del medesimo incidente, e in tale circostanza, sulla scorta di numerosi arresti delle Sezioni Unite di questa Corte (e in specie di Cass. S.U. n. 759 e 15487 del 2017), si è avuto modo di ribadire che l'errore o il difetto di manutenzione del mezzo di trasporto sono idonei a costituire circostanza straordinaria e fatto di servizio tali da esporre il militare a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e tenendo conto che questi debbono essere svolti in sicurezza e con utilizzo di mezzi sottoposti ad adeguati ed idonei interventi di manutenzione, ricavandone la conclusione secondo cui la loro ricorrenza integra senz'altro quella nozione di "particolari condizioni ambientali e operative" (così Cass. n. 24604 del 2020) la cui sussistenza, nel caso di specie, è stata affermata dai giudici territoriali. A tali conclusioni il Collegio intende dare continuità, non senza ribadire che, riferendosi l'art. 1, comma 564, I. n. 266/2005, a "missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali", il concetto di missione va inteso in senso estensivo, tanto con riferimento ai luoghi (dentro e fuori dai confini nazionali), quanto, e soprattutto, con riferimento alle tipologie e modalità del loro svolgimento, di talché l'affidamento dell'incarico di partecipare ad un'esercitazione nel corso del periodo di addestramento può senz'altro rientrarvi, ferma restando, s'intende, la necessità che le infermità contratte "in occasione o a seguito" della missione siano "dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative" che le hanno contraddistinte (così espressamente Cass. S.U. n. 23393 del 2016).Il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore delle parti controricorrenti, dichiaratosi a ntistatario. Non potendo trovare applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, I. n. 228/2012, essendo le medesime esentate, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778 del 2016), non v'ha luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 3.200,00, di cui C 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e si distraggono in favore del difensore di parte controricorrente, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, nella camera di consi
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