CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21956/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 28/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, così riqualificata il reato ascritto, in relazione a plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish. Con un primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 438, comma 5, cod. proc. pen., in quanto il giudizio abbreviato era condizionato all'acquisizione delle immagini delle videocamere installate sulla parete del negozio "[OSCURATO:PERSONA]" che, tuttavia, non sarebbero state acquisite. Con un secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente, avendo la Corte valorizzato circostanza equivoche quali il mero possesso di una banconota da euro 20,00 e l'asserito cenno rivolto al coimputato [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia fornire adeguata motivazione in ordine all'effettiva riconducibilità di tali elementi ad un'unica condotta di cessione della sostanza stupefacente. Con un terzo ed ultimo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi b di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione, in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. Ed invero, quanto al primo motivo, la Corte ha correttamente ritenuto superflua la richiesta di rito abbreviato condizionato, alla luce di quanto è emerso in sede di interrogatorio di garanzia nonché del verbale di arresto ove veniva precisato che, nell'immediatezza dei fatti, mentre l'acquirente si dava alla fuga, si accertava che il Cariglia aveva tra le mani una banconota di venti euro poco prima ricevuta dal soggetto non identificato, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva nella mano destra una cipollina monodose termosaldata all'estremità contenente sostanza polverosa bianca di tipo cocaina. I fatti contestati, dunque, sono avvenuti sotto il diretto sguardo degli agenti accertatori ritenuti pienamente credibili, posto che non risulta alcun motivo di astio personale idoneo ad evidenziare un discredito degli operatori verso gli imputati; la versione alternativa offerta da quest'ultimi risulta contraddetta dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] avesse ancora in mano, al momento dell'accertamento, la monodose che stava per consegnare all'acquirente che aveva già consegnato l'importo richiesto al Cariglia. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso posto che è indubbia la penale responsabilità dell'imputato che ha realizzato la cessione dello stupefacente in concorso con altro soggetto, dividendo i compiti relativi alla cessione, con la speranza, in tal modo, di sviare le indagini ed andare esenti da responsabilità. Da ultimo, è manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso posto che, come sovente ricordato dalla giurisprudenza di legittimità, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha ritenuto di escludere i predetti benefici attesa la particolare pericolosità dell'agente, che al fine di realizzare la propria condotta, si era avvalso di soggetti terzi. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28/03/