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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 febbraio 2026

Cassazione n. 03876/2026

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PDFBox: AULA 'A' L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29821-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3588/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/07/2021 R.G.N. 2780/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del dovere R.G.N. 29821/2021 Cron.

Rep.

Ud. 13/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]: non è opportuna la trattazione della presente causa in sede camerale, data la rilevanza della questione di diritto prospettata col ricorso, attinente alla nozione di Numero registro generale 29821/2021 Numero sezionale 107/2026 Numero di raccolta generale 3876/2026 Data pubblicazione 20/02/2026 invalidità permanente si cui all’art. 2, co.1 l. n.407/982, in particolare se e in che termini debba ricomprendere le componenti del danno biologico e del danno morale.

P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.

Roma, deciso all’adunanza camerale del 13.1.26 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29821/2021 Numero sezionale 107/2026 Numero di raccolta generale 3876/2026 Data pubblicazione 20/02/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: AULA 'A' L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29821-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3588/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/07/2021 R.G.N. 2780/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del dovere R.G.N. 29821/2021 Cron. Rep. Ud. 13/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]: non è opportuna la trattazione della presente causa in sede camerale, data la rilevanza della questione di diritto prospettata col ricorso, attinente alla nozione di Numero registro generale 29821/2021 Numero sezionale 107/2026 Numero di raccolta generale 3876/2026 Data pubblicazione 20/02/2026 invalidità permanente si cui all’art. 2, co.1 l. n.407/982, in particolare se e in che termini debba ricomprendere le componenti del danno biologico e del danno morale. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza. Roma, deciso all’adunanza camerale del 13.1.26 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29821/2021 Numero sezionale 107/2026 Numero di raccolta generale 3876/2026 Data pubblicazione 20/02/2026
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