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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34595/2026

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SENTENZA nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19/01/2021 del tribunale di Noia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 109/2021 del 19/01/2021 e depositata in data 19.04.2021, il tribunale di Noia condannava [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 279 c. 1 prima parte e 269 commi 1 e 8 del Dlgs. 152/06, perché esercitava un impianto producente emissioni in atmosfera -attività di saldatura e verniciatura di parti di autoveicoli - in assenza della prescritta autorizzazione.

2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], mediante il suo difensore, propone ricorso per cassazione sollevando due motivi di impugnazione.

3. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione, in relazione agli artt. 279 c. 1 e 269 commi 1 e 8 del Dlgs. 152/06, laddove si sarebbe ritenuta accertata la responsabilità penale dell'imputato sulla scorta di elementi ritenuti circostanziali, ovvero per avere lo stesso accettato la custodia giudiziaria del locale, l'aver provveduto allo smaltimento del materiale sottoposto a sequestro, e per aver erroneamente ritenuto funzionante l'esercizio al momento dei controlli.

Si contesta che si possa desumere la qualità di gestore dell'attività in capo all'imputato dalla circostanza che il medesimo fosse presente nei luoghi al momento dei controlli, senza che il giudice abbia acquisito agli atti la prova per cui la proprietà dell'immobile era riconducibile ad altro soggetto.

4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed in relazione al mancato riconoscimento della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Si contesta la contraddittorietà della motivazione del Tribunale, il quale, sebbene abbia applicato la sola pena pecuniaria e rilevato la incensuratezza dell'imputato, ha tuttavia stabilito una pena superiore al minimo edittale e ritenuto di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche.

Contraddizione esisterebbe anche tra la pena pecuniaria applicata e il beneficio della sospensione condizionale della pena e la negata speciale tenuità.

La motivazione sarebbe contraddittoria anche a fronte dell'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena cui si contrappone la pena come stabilita.

Vi sarebbe inoltre carenza di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è da ritenersi generico e quindi inammissibile, in quanto il ricorrente non si confronta realmente con il contenuto della motivazione della sentenza impugnata e non indica specifici elementi favorevoli, ulteriori rispetto 2alla sola incensuratezza dell'imputato, che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare o avrebbe erroneamente ritenuto insufficienti.

2. In particolare, per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, il ricorrente contesta genericamente la valutazione dei fatti come operata dal giudice di primo grado, asserendone l'inadeguatezza probatoria senza altra specificazione migliore, ed altrettanto genericamente oppone la mancata acquisizione di dati circa la proprietà dell'immobile di riferimento, senza alcuna allegazione e dimostrazione della asserita riconducibilità della medesima in capo a soggetto diverso dall'imputato, altresì trascurando di chiarire le ragioni per cui la mera, altrui proprietà dell'immobile, avrebbe di per sé dovuto sancire la inadeguatezza degli elementi probatori valorizzati dal tribunale per individuare nel ricorrente il gestore della attività.

In proposito, va ribadito il principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425).

In altri termini, il ricorso per cassazione non è ammissibile se è diretto soltanto a contestare genericamente ovvero assertivamente la valutazione dei fatti e delle circostanze di merito compiuta dal giudice penale.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti, in vista di una decisione alternativa.

In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito né quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito (cfr. Cass. pen., Sez.

II, Sent., (ud. 04/03/2020) 30/06/2020, n. 19546).

Dall'altra parte, inoltre, le censure in esame risultano travolte dalla validità delle argomentazioni formulate dal giudice di merito, che ha evidenziato la presenza di numerosi attrezzi per attività di carrozzeria con la compresenza di parti di carrozzerie di autovetture nell'area esterna al locale interessato, 3occupato al momento dell'accesso dal solo imputato.

Lo stesso giudice ha perspicuamente evidenziato come l'attribuibilità del locale al ricorrente si dovesse desumere anche dalla non neutra - sul piano logico - circostanza per cui l'[OSCURATO:PERSONA] ebbe ad accettare la custodia giudiziaria del locale, a seguito di intervenuto sequestro, oltre poi ad essersi attivato, nel corso delle indagini, per lo smaltimento del materiale in vinculis, così manifestando un suo personale quanto esclusivo interesse nella complessiva vicenda.

3. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, il ricorrente contesta la contraddittorietà della motivazione del giudice di primo grado, per avere lo stesso concesso la sospensione condizionale della pena, valutando quindi positivamente l'incensuratezza dell'imputato, ritenendo tuttavia di non riconoscere le circostante attenuanti e di escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto, oltre a ritenere equa l'applicazione della sola pena pecuniaria in un valore superiore al minimo edittale.

Si rende necessario premettere che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis c.p., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Cass. pen., Sez.

I, 16 febbraio 2017, n. 39566).

Occorre ricordare, inoltre, che le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di peculiari e non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore.

E in tal senso, la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 46568 del 18/05/2017„ Rv. 271315; Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012„ Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, Rv. 254716).

In questa cornice devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati 4dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163).

Nel caso di specie, pur in mancanza di richiesta dell'imputato, come risulta dall'incontestato "svolgimento del processo" riportato in sentenza, il giudice ha spiegato comunque la impossibilità di procedere ad alcuna riduzione di pena ( cfr. pag. 3) per assenza di ogni elemento positivo ed a fronte anche di una "condotta non collaborativa", così redigendo una piena e corretta motivazione, insuperabile con la sola invocazione di incensuratezza.

Né la concessione del beneficio della sospensione condizionale contraddice questa scelta a fronte della peculiare ratio giustificativa di tale ultimo istituto.

Infatti, non sussiste incompatibilità tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche. (Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047 - 02) Quanto al mancato riconoscimento della particolare tenuità, da una parte il ricorso è generico ( così già risultando di per sé inammissibile), invocandosi senza migliore illustrazione le modalità della condotta e "l'esiguità del danno" oltre alla incensuratezza ( di per sé irrilevante anche ai fini in questione), dall'altra, attraverso la lettura complessiva della sentenza - atteso che in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ( cfr. Sez. 1, Sentenza n. 27825 del 22/05/2013 Ud. (dep. 26/06/2013 ) Rv. 256340 - 01) - emerge la rappresentazione di un quadro contravvenzionale rilevante, con la presenza di numerosi attrezzi dimostrativi di una attività in corso con relative emissioni, come confermato anche dalla scelta di applicare la pena pecuniaria in misura superiore al minimo, così da implicitamente attestarsi la esclusione di forme di particolare tenuità.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il 5ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissib P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19/01/2021 del tribunale di Noia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 109/2021 del 19/01/2021 e depositata in data 19.04.2021, il tribunale di Noia condannava [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 279 c. 1 prima parte e 269 commi 1 e 8 del Dlgs. 152/06, perché esercitava un impianto producente emissioni in atmosfera -attività di saldatura e verniciatura di parti di autoveicoli - in assenza della prescritta autorizzazione. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], mediante il suo difensore, propone ricorso per cassazione sollevando due motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione, in relazione agli artt. 279 c. 1 e 269 commi 1 e 8 del Dlgs. 152/06, laddove si sarebbe ritenuta accertata la responsabilità penale dell'imputato sulla scorta di elementi ritenuti circostanziali, ovvero per avere lo stesso accettato la custodia giudiziaria del locale, l'aver provveduto allo smaltimento del materiale sottoposto a sequestro, e per aver erroneamente ritenuto funzionante l'esercizio al momento dei controlli. Si contesta che si possa desumere la qualità di gestore dell'attività in capo all'imputato dalla circostanza che il medesimo fosse presente nei luoghi al momento dei controlli, senza che il giudice abbia acquisito agli atti la prova per cui la proprietà dell'immobile era riconducibile ad altro soggetto. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed in relazione al mancato riconoscimento della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Si contesta la contraddittorietà della motivazione del Tribunale, il quale, sebbene abbia applicato la sola pena pecuniaria e rilevato la incensuratezza dell'imputato, ha tuttavia stabilito una pena superiore al minimo edittale e ritenuto di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche. Contraddizione esisterebbe anche tra la pena pecuniaria applicata e il beneficio della sospensione condizionale della pena e la negata speciale tenuità. La motivazione sarebbe contraddittoria anche a fronte dell'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena cui si contrappone la pena come stabilita. Vi sarebbe inoltre carenza di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è da ritenersi generico e quindi inammissibile, in quanto il ricorrente non si confronta realmente con il contenuto della motivazione della sentenza impugnata e non indica specifici elementi favorevoli, ulteriori rispetto 2alla sola incensuratezza dell'imputato, che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare o avrebbe erroneamente ritenuto insufficienti. 2. In particolare, per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, il ricorrente contesta genericamente la valutazione dei fatti come operata dal giudice di primo grado, asserendone l'inadeguatezza probatoria senza altra specificazione migliore, ed altrettanto genericamente oppone la mancata acquisizione di dati circa la proprietà dell'immobile di riferimento, senza alcuna allegazione e dimostrazione della asserita riconducibilità della medesima in capo a soggetto diverso dall'imputato, altresì trascurando di chiarire le ragioni per cui la mera, altrui proprietà dell'immobile, avrebbe di per sé dovuto sancire la inadeguatezza degli elementi probatori valorizzati dal tribunale per individuare nel ricorrente il gestore della attività. In proposito, va ribadito il principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425). In altri termini, il ricorso per cassazione non è ammissibile se è diretto soltanto a contestare genericamente ovvero assertivamente la valutazione dei fatti e delle circostanze di merito compiuta dal giudice penale. La giurisprudenza è costante nel ritenere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti, in vista di una decisione alternativa. In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito né quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito (cfr. Cass. pen., Sez. II, Sent., (ud. 04/03/2020) 30/06/2020, n. 19546). Dall'altra parte, inoltre, le censure in esame risultano travolte dalla validità delle argomentazioni formulate dal giudice di merito, che ha evidenziato la presenza di numerosi attrezzi per attività di carrozzeria con la compresenza di parti di carrozzerie di autovetture nell'area esterna al locale interessato, 3occupato al momento dell'accesso dal solo imputato. Lo stesso giudice ha perspicuamente evidenziato come l'attribuibilità del locale al ricorrente si dovesse desumere anche dalla non neutra - sul piano logico - circostanza per cui l'[OSCURATO:PERSONA] ebbe ad accettare la custodia giudiziaria del locale, a seguito di intervenuto sequestro, oltre poi ad essersi attivato, nel corso delle indagini, per lo smaltimento del materiale in vinculis, così manifestando un suo personale quanto esclusivo interesse nella complessiva vicenda. 3. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, il ricorrente contesta la contraddittorietà della motivazione del giudice di primo grado, per avere lo stesso concesso la sospensione condizionale della pena, valutando quindi positivamente l'incensuratezza dell'imputato, ritenendo tuttavia di non riconoscere le circostante attenuanti e di escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto, oltre a ritenere equa l'applicazione della sola pena pecuniaria in un valore superiore al minimo edittale. Si rende necessario premettere che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis c.p., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Cass. pen., Sez. I, 16 febbraio 2017, n. 39566). Occorre ricordare, inoltre, che le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di peculiari e non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. E in tal senso, la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 46568 del 18/05/2017„ Rv. 271315; Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012„ Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, Rv. 254716). In questa cornice devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati 4dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163). Nel caso di specie, pur in mancanza di richiesta dell'imputato, come risulta dall'incontestato "svolgimento del processo" riportato in sentenza, il giudice ha spiegato comunque la impossibilità di procedere ad alcuna riduzione di pena ( cfr. pag. 3) per assenza di ogni elemento positivo ed a fronte anche di una "condotta non collaborativa", così redigendo una piena e corretta motivazione, insuperabile con la sola invocazione di incensuratezza. Né la concessione del beneficio della sospensione condizionale contraddice questa scelta a fronte della peculiare ratio giustificativa di tale ultimo istituto. Infatti, non sussiste incompatibilità tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche. (Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047 - 02) Quanto al mancato riconoscimento della particolare tenuità, da una parte il ricorso è generico ( così già risultando di per sé inammissibile), invocandosi senza migliore illustrazione le modalità della condotta e "l'esiguità del danno" oltre alla incensuratezza ( di per sé irrilevante anche ai fini in questione), dall'altra, attraverso la lettura complessiva della sentenza - atteso che in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ( cfr. Sez. 1, Sentenza n. 27825 del 22/05/2013 Ud. (dep. 26/06/2013 ) Rv. 256340 - 01) - emerge la rappresentazione di un quadro contravvenzionale rilevante, con la presenza di numerosi attrezzi dimostrativi di una attività in corso con relative emissioni, come confermato anche dalla scelta di applicare la pena pecuniaria in misura superiore al minimo, così da implicitamente attestarsi la esclusione di forme di particolare tenuità. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il 5ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissib P.Q.M
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