CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 ottobre 2025
Cassazione n. 03026/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.r.g. 3403/2016proposto da Turin U biranar, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bergamo e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, in via congiunta e disgiunta tra loro, in forza di procura speciale in atti; -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore p.t., rappresentatae difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente- avversola sentenza n. 2850/2015 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, depositata il 25 giugno 2015, non notificata; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] al ricorso [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di accertamento ex art. 41 d.P.R. 600/1973 a seguito di ripresa a tassazione a fini IRPEF anno 2008 di compensi per lavoro straordinario per i quali la [OSCURATO:PERSONA], di cui era socio, nella qualità di sostituto di imposta, non aveva operato alcuna ritenuta qualificandoli, al fine di aggirare la tassazione, come indennità «Trasferta Italia» facendoli risultare nel cedolino come rimborso in esenzione di imposta ex art. 51, comma 5, T.U.I.R.. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla CTP di Pavia che accoglieva il ricorso, con sentenza appellata dall’Agenzia delle Entrate. Con la sentenza in epigrafe la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia ha accolto l’appello dell’Ufficio , riformando integralmente la sentenza di primo grado e confermando la legittimità dell’avviso di accertamento, con condanna dell’appellato alle spese. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a due motivi (volti a denunziare violazione e falsa applicazione, rispettivamente, degli artt. 7 e 10 della l. n. 212 del 2000, edell’art. 42 del d.P.R. 600/1973). Resiste l’Agenzia con controricorso. Con atto depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2025, ritualmente notificato, il contribuente ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha chiesto che il giudizio venga dichiarato estinto con integrale compensazione delle spese tra le parti, richiamando precedenti conformi di questa Corte in analoghi giudizi promossi da altri lavoratori della cooperativa. Considerato che: deve prendersi atto della rinuncia al ricorso manifestata dal difensore del contribuente, in virtù di mandato speciale in calce al ricorso, il quale ha, altresì, dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio. La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere “accettizio”per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. 28/05/2020, n. 10140, Rv. 657723-01). Sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ.. Sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio in ragione della particolarità e peculiarità della fattispecie concreta come già rilevata da questa Corte (Cass. 12/04/2022, n. 11858). In ragione del tenore della pronunzia non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 19/07/2024, n. 19976, Rv.671757-01); trattasi, inoltre, di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque, eccezionale, e pertanto di stretta interpretazione (Cass. 28/05/2020, n. 10140, Rv.657723-01). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese giudiziali. Così