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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 39011/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado - emessa in sede di rito abbreviato - ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui al comma 7 dell'art. 590-bis cod. pen., riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA]; ha confermato, nel resto, la declaratoria di responsabilità del medesimo in relazione al reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., per avere, nell'effettuare una manovra di retromarcia alla guida di un autocarro, negligentemente investito [OSCURATO:PERSONA], nel mentre la stessa attraversava la carreggiata, cagionandole lesioni gravi giudicate guaribili in giorni 60 (fatto del 20.7.2017).

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere illogicamente affermato che l'imputato, nell'occorso, aveva concentrato tutta la propria attenzione solo sui movimenti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], non avvedendosi di quelli della Finocchi.

In realtà, quest'ultima aveva iniziato l'attraversamento della strada proprio nel momento in cui il ricorrente controllava lo specchietto laterale sinistro, trovandosi proprio dietro al mezzo guidato dal [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva alcuna possibilità di scorgere il pedone. [OSCURATO:PERSONA] si è messa in posizione di pericolo senza dare modo al [OSCURATO:PERSONA] di conoscerne la posizione.

Difetta l'elemento soggettivo della colpa.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è destituito di fondamento e deve essere, quindi, rigettato.

2. Le censure dedotte svolgono, in gran parte, non consentite considerazioni di merito, a fronte di una sentenza che ha ricostruito il fatto in maniera congrua e plausibile, con particolare riguardo all'accertata presenza delle due signore nei pressi dell'autocarro, situazione che era a conoscenza dell'imputato prima che costui iniziasse la manovra di retromarcia, e che avrebbe dovuto indurlo a prestare maggiore attenzione prima di avviare la manovra di retromarcia. • Da qui l'addebito di negligenza, per non avere l'imputato scrupolosamente vigilato la zona posteriore del suo furgone, al fine di verificare l'eventuale presenza del pedone nella sua direttiva di retromarcia.

3. Sul piano giuridico - fermo l'accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, inattaccabile nella presente sede di legittimità - la sentenza impugnata ha correttamente applicato al caso in disamina il principio, costantemente affermato dalla Corte regolatrice, secondo il quale, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone, è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (cfr. Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, Rv. 281929 — 01).

È cioè necessario che il conducente si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, Rv. 255995).

Sotto questo profilo, le argomentazioni della Corte territoriale poggiano su una non illogica "lettura" del compendio probatorio, facendo corretta applicazione del suddetto principio, avendo aiccertato la concreta possibilità per l'imputato - ove costui avesse adottato il comportamento diligente derivante dalla situazione di fatto accertata - di avvistare il pedone prima di dare inizio alla manovra di retromarcia.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 12 luglio 2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado - emessa in sede di rito abbreviato - ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui al comma 7 dell'art. 590-bis cod. pen., riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA]; ha confermato, nel resto, la declaratoria di responsabilità del medesimo in relazione al reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., per avere, nell'effettuare una manovra di retromarcia alla guida di un autocarro, negligentemente investito [OSCURATO:PERSONA], nel mentre la stessa attraversava la carreggiata, cagionandole lesioni gravi giudicate guaribili in giorni 60 (fatto del 20.7.2017). 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere illogicamente affermato che l'imputato, nell'occorso, aveva concentrato tutta la propria attenzione solo sui movimenti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], non avvedendosi di quelli della Finocchi. In realtà, quest'ultima aveva iniziato l'attraversamento della strada proprio nel momento in cui il ricorrente controllava lo specchietto laterale sinistro, trovandosi proprio dietro al mezzo guidato dal [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva alcuna possibilità di scorgere il pedone. [OSCURATO:PERSONA] si è messa in posizione di pericolo senza dare modo al [OSCURATO:PERSONA] di conoscerne la posizione. Difetta l'elemento soggettivo della colpa. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è destituito di fondamento e deve essere, quindi, rigettato. 2. Le censure dedotte svolgono, in gran parte, non consentite considerazioni di merito, a fronte di una sentenza che ha ricostruito il fatto in maniera congrua e plausibile, con particolare riguardo all'accertata presenza delle due signore nei pressi dell'autocarro, situazione che era a conoscenza dell'imputato prima che costui iniziasse la manovra di retromarcia, e che avrebbe dovuto indurlo a prestare maggiore attenzione prima di avviare la manovra di retromarcia. • Da qui l'addebito di negligenza, per non avere l'imputato scrupolosamente vigilato la zona posteriore del suo furgone, al fine di verificare l'eventuale presenza del pedone nella sua direttiva di retromarcia. 3. Sul piano giuridico - fermo l'accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, inattaccabile nella presente sede di legittimità - la sentenza impugnata ha correttamente applicato al caso in disamina il principio, costantemente affermato dalla Corte regolatrice, secondo il quale, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone, è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (cfr. Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, Rv. 281929 — 01). È cioè necessario che il conducente si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, Rv. 255995). Sotto questo profilo, le argomentazioni della Corte territoriale poggiano su una non illogica "lettura" del compendio probatorio, facendo corretta applicazione del suddetto principio, avendo aiccertato la concreta possibilità per l'imputato - ove costui avesse adottato il comportamento diligente derivante dalla situazione di fatto accertata - di avvistare il pedone prima di dare inizio alla manovra di retromarcia. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 luglio 2022 I
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