CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 33223/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso alle parti;] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso in esame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., pronunciata a seguito della rinuncia ai motivi di gravame diversi da quello attinente la misura della pena stessa. Il ricorso risulta proposto per vizio di motivazione in ordine all'esistenza del fatto di reato di cui al capo C, e alla sua corretta qualificazione giuridica che avrebbe imposto di ritenere esistente l'ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen. Nella specie, l'illegalità della pena non è stata dedotta e, comunque, non sussiste. I profili ulteriori non possono formare oggetto di ricorso e il loro scrutinio in questa sede è precluso dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/5/2022 Il Consigliere estensore Il Pres51ente